Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 19150
CASS
Sentenza 26 marzo 2009

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In tema di intercettazioni telefoniche, non costituisce requisito per l'ammissibilità della richiesta volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare, la specificità dei rilievi mossi al contenuto dei colloqui. (Vedi Corte cost. n. 336 del 2008). (Nell'affermare tale principio in materia di riesame, la Corte ha altresì rilevato che la richiesta del difensore era stata depositata 17 gg. prima dell'udienza camerale, ovvero in un tempo sufficientemente congruo per consentire all'ufficio di procura la consegna delle registrazioni e comunque compatibile con la peculiare urgenza dell'incidente cautelare).

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 19150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19150
Data del deposito : 26 marzo 2009

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