Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8035
CASS
Sentenza 3 giugno 1998

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Il carattere diffamatorio dell'informazione a mezzo stampa può' risultare sia dalla complessiva valutazione dell'insieme dell'articolo, allorché i singoli elementi costitutivi, valutati separatamente, risultino ambigui o neutri; sia in relazione a singole parti dell'articolo formulate in modo tale da risultare diffamatorie. E in tal caso, anche se dalla lettura dell'intero articolo sia possibile ottenere una corretta visione della realtà, atteso che i lettori del giornale ben possono prestare solo una frettolosa attenzione alla notizia data da titolo, sottotitolo e sommario, senza approfondire il contenuto dell'intero testo.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
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    FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …

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  • 2Corte di cassazione
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  • 3Lettore frettoloso si sofferma su parti in risalto: trafiletto diffamatorio è reato (Cass. 6110/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8035
Data del deposito : 3 giugno 1998

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