Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
Il carattere diffamatorio dell'informazione a mezzo stampa può' risultare sia dalla complessiva valutazione dell'insieme dell'articolo, allorché i singoli elementi costitutivi, valutati separatamente, risultino ambigui o neutri; sia in relazione a singole parti dell'articolo formulate in modo tale da risultare diffamatorie. E in tal caso, anche se dalla lettura dell'intero articolo sia possibile ottenere una corretta visione della realtà, atteso che i lettori del giornale ben possono prestare solo una frettolosa attenzione alla notizia data da titolo, sottotitolo e sommario, senza approfondire il contenuto dell'intero testo.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8035 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Salvatore Presidente del 3/06/1998
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 1151
3. " UN CC " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso AM " N. 45724/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) De AT NC nato Trento il 12-3- 1943 2) AR TO nato Capaccio (SA) il 6-3-1952 avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano in data 30-10-1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv. Gianni Lanzinger
Udito il difensore avv. G. Massari
De AT, NC e AR TO vennero tratti a giudizio per rispondere, AR: del delitto di cui agli artt. 595 I-III comma, C.P., 13, 21 L. 8-2-47 per avere, quale estensore dell'articolo pubblicato sulla prima pagina del quotidiano Alto Adige del 15-4-94, offeso la reputazione di ER MO affermando nel titolo "a ER 30 milioni" quindi nel sottotitolo NI e l'imprenditore ZO davanti al giudice" ed anche "la cifra è registrata in una contabilità nera" "Il P.M. AN vuole il rinvio a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta", quando viceversa il rinvio a giudizio non riguardava il ER che non risultava neppure indagato nel procedimento;
De AT: del reato di cui agli artt. 57-595 . per omesso controllo quale direttore del giornale.
Con sentenza in data 3-7-95 il Tribunale di Bolzano dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro rispettivamente ascritto e, con attenuanti generiche equivalenti, condannava il AR alla pena di Lire 1.000.000 di multa e il De AT a quella di Lire 700.000 di multa, entrambi in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile ER MO.
La Corte di Appello di Trento con sentenza del 30-10-97 confermava.
Secondo la Corte, era vero che nel breve testo susseguente al sommario e nel servizio a pag.17 i fatti erano esposti in maniera sostanzialmente corretta e senza il benché minimo accenno ne' ad un diretto coinvolgimento del ER nelle indagini avviate alla Procura della Repubblica per bancarotta fraudolenta, ne' tantomeno ad una estensione al ER della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. a carico del ZO e del OL;
peraltro la concreta impostazione della componenti di apertura dell'art. di pag.1 ed in particolare del titolo, del catenaccio, e del sommario, era tuttavia tale, volutamente e subdolamente, da dover trascinare il lettore (statisticamente prevalente) che si fosse trovato a leggere il servizio in maniera affrettata o a sorvolarne appena le parti messe graficamente in risalto, a convincersi proprio dell'opposto, ossia del fatto che il fallimento - o meglio un nemmeno individuato fallimento - era stato provocato dall'ingordigia del ER e da quel flusso di danaro finito in tasca sua, e che la richiesta di rinvio a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta riguardava anche lui, se non soprattutto lui. .
Nè gli imputati potevano trarre giovamento dal principio per cui la valutazione della correttezza delle notizie divulgate a mezzo stampa deve essere effettuata con riguardo all'insieme delle informazioni fornite ...; detto principio, infatti;
comporta che le informazioni giornalistiche non possono essere assoggettate ad una interpretazione acritica e letterale . ma certo che sia consentito divulgare notizie integranti un più o meno caotico conglomerato di scorrettezze e di verità se esposte in maniera tale che il lettore - seppure con molta pazienza e dopo avere letto il tutto - possa ugualmente arrivare ad avere una corretta visione della realtà. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il quale denunciano 1) vizi di motivazione, che da una parte considerava titolo e catenaccio e sommario dell'articolo da soli sufficienti per la declaratoria di responsabilità, dall'altra ribadiva il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'informazione va letta nel suo insieme.
2) erronea applicazione della Legge penale: sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento dell'esimente ex-art. 51 C.P., e cioè verità della notizia, interesse pubblico ed esposizione civile;
era, infatti, incontestato che per i signori ZO e OL il P.M. aveva chiesto il rinvio a giudizio per il reato, di bancarotta, così come incontestata era la circostanza che nel corso dell'indagine era stata appurata l'esistenza di una contabilità nera in cui figurava il pagamento della somma di Lire 30.000.000 a favore del ER;
pacifica, poi, la sussistenza dei requisiti dell'interesse pubblico e della continenza formale e dell'informazione, fornita al lettore in modo sereno ed obbiettivo. Il ricorso è infondato.
Va subito precisato, in punto di diritto, che il richiamo giurisprudenziale alla necessità di valutazione del complesso dell'informazione fornita a mezzo stampa e cioè "dell'insieme" rappresentato da titolo, testo letterale dell'articolo, immagini, modo di presentazione, etc. non può certamente essere inteso nel senso che la notizia e il carattere diffamatoria della stessa siano soltanto quelli che vengono a risultare da una lettura attenta e ponderata di tutto l'articolo nelle sopra menzionate componenti;
bensì nel senso che il carattere diffamatorio dell'informazione può ben risultare (ed è possibile che risulti) soltanto da una valutazione "dell'insieme" dell'articolo quando i singoli elementi di espressione, valutati indipendentemente l'uno dall'altro, siano in certo qual modo ambigui o "neutri".
Quanto sopra considerato che i lettori del giornale ben possono prestare solo una frettolosa attenzione a un determinato articolo e ricevere quindi la notizia diffamatoria data da titolo sottotitoli sommario senza leggere e comunque approfondire anche il testo vero e proprio (e, come rilevato dall'impugnata sentenza, il lettore "frettoloso" è forse quello statisticamente prevalente); essendovi peraltro lettori che leggono e approfondiscono tutto l'insieme dell'articolo a proprio attraverso tale "completa" lettura rilevano il carattere diffamatorio dell'informazione eventualmente non emergente con immediatezza.
Nella fattispecie non è sostanzialmente contestato nel ricorso, e comunque, risulta con logiche argomentazioni dimostrato dall'impugnata sentenza, l'articolo in questione era stato "subdolamente e volutamente" impostato - secondo le "informazioni" fornite da titolo, sottotitolo, sommario, particolari caratteri tipografici, concatenamento delle informazioni etc. - in maniera tale che il comune lettore "che si fosse trovato a leggere il servizio in maniera affrettata o a sorvolare appena le parti messe graficamente in risalto" recepiva la notizia - diffamatoria - che un (non meglio individuato) fallimento era stato provocato dall'ingordigia del ER - pubblico funzionario che aveva ricevuto una "mazzetta" di trentamilioni - e che la richiesta di rinvio a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta "riguardava lui se non addirittura soprattutto lui"; notizia sicuramente, non vera posto che il rinvio a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta era stato chiesto nei confronti di ZO RI, amministratore della fallita CO.RI.CI. (dalla contabilità della quale era risultato il versamento dei 30 milioni al ER) e di OL RO, amministratore della concorrente impresa Landesbau, e non del ER che era rimasto totalmente estraneo e detto processo e non era stato mai neppure indagato per i fatti di bancarotta.
E, per quanto sopra esposto in punto di diritto, tutto irrilevante da una parte, che il ER avesse effettivamente ricevuto trenta milioni, peraltro "estranei" al fallimento, e alla bancarotta fraudolenta, dall'altra che una attenta lettura del testo dell'articolo avrebbe portato ad una corretta visione della realtà che vedeva imputati di bancarotta fraudolenta solo ZO e OL.
In conclusione del tutto correttamente, mancando il requisito della verità della notizia diffamatoria, è stata esclusa l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.
Nulla viene liquidato per spese sostenute dalla parte civile che non ha presentato la relativa nota (art. 153 Disp. Att. C.P.P.).
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998