Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2006, n. 12447
CASS
Sentenza 2 marzo 2006

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In mancanza dei presupposti di applicabilità degli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, il pubblico ministero non può disporre la sospensione dell'esecuzione, in quanto risulta ostativo il limite di tre anni di pena residua, stabilito dall'art. 656, comma quinto cod.proc.pen., a nulla valendo il fatto che, in base all'art. 47 ter ord. pen., possa essere concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare qualora la pena residua di espiare non sia superiore a quattro anni di reclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2006, n. 12447
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12447
    Data del deposito : 2 marzo 2006

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