Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
In mancanza dei presupposti di applicabilità degli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, il pubblico ministero non può disporre la sospensione dell'esecuzione, in quanto risulta ostativo il limite di tre anni di pena residua, stabilito dall'art. 656, comma quinto cod.proc.pen., a nulla valendo il fatto che, in base all'art. 47 ter ord. pen., possa essere concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare qualora la pena residua di espiare non sia superiore a quattro anni di reclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2006, n. 12447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12447 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 02/03/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 297
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - est. Consigliere - N. 36331/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ DE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 10 agosto 2005 dal Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 2 marzo 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale con le quali chiede dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso. OSSERVA
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha osservato quanto segue:
"NZ DE ricorre in Cassazione per l'annullamento dell'ordinanza 10 agosto 2005 del tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha rigettato, all'esito della instaurata procedura camerale, l'incidente avverso il provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica della stessa sede aveva respinto l'istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione per l'espiazione della pena di anni tre e mesi otto di reclusione, costituente il residuo di quella inflitta con sentenza 28 gennaio 2000 di detto Tribunale.
Deduce sostanzialmente il ricorrente che, pur in mancanza dei presupposti di applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 90 e 94, la chiesta sospensione dell'esecuzione avrebbe dovuto essere disposta, non potendosi ritenere ostativo il limite di pena stabilito dall'art. 656 c.p.p., comma 5, giacché in relazione alla misura alternativa della detenzione domiciliare è previsto dall'art. 47 ter Ord. Pen. che essa, ricorrendo uno dei casi contemplati nel comma 1 (implicito è il riferimento di quello di cui alla lett. c), possa essere concessa qualora la pena (anche residua) da espiare non sia superiore a quattro anni di reclusione. Sicché, per una esigenza di necessario coordinamento tra la norma codicistica e quella penitenziaria, sarebbe quest'ultimo il limite di pena che non deve essere superato per beneficiare della sospensione dell'esecuzione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La L. n. 165 del 1998 ha radicalmente modificato l'impianto normativo del previgente art. 656 c.p.p., riconoscendo per la prima volta al Pubblico Ministero, come organo dell'azione esecutiva, il potere- dovere di sospendere l'esecuzione delle condanne definitive in presenza di determinate condizioni, la prima delle quali si trova stabilita nella disposizione del quinto comma, che fissa in tre anni (o in quattro anni nei casi previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 90 e 94) il limite di pena che non deve essere oltrepassato per potere beneficiare della sospensione.
La disposizione suddetta assume, dunque, una posizione di centralità nell'ambito del sistema di regolamentazione del nuovo regime dell'esecuzione penale, in quanto si rivela non solo norma cardine, da cui trae fondamento l'accennato potere sospensivo, originato a sua volta dall'avvertita esigenza di operare maggior apertura sul piano del favor libertatis, facendo prevalere sull'interesse della collettività alla concreta punizione dei rei quello del loro recupero e reinserimento sociale, ma anche precetto di sicura valenza generale rispetto a tutte le ipotesi in cui è prevista la possibilità di evitare l'ingresso in carcere dei condannati a pena detentiva di breve durata in vista dell'eventuale applicazione, su loro domanda, di uno dei trattamenti penitenziari alternativi. Nella specie, anche ad ammettere che il NZ versasse in una delle situazioni specificamente indicate nel citato art. 47 ter, comma 1 (e, in particolare, in quella di cui alla lett. c), faceva, comunque, difetto la condizione del limite di pena giacché, quando venne raggiunto in stato di libertà dalla condanna definitiva o dall'ordine di carcerazione, egli doveva ancora espiare un residuo superiore a tre anni di reclusione.
È ben vero che non vi è coincidenza tra il limite di pena sancito dall'art. 47 ter Ord. Pen., come presupposto per accedere al regime della detenzione domiciliare, e quello fissato dall'art. 656 c.p.p., comma 5, come condizione legittimante l'intervento sospensivo del
Pubblico Ministero, ma la segnalata discrasia si risolve, in definitiva, nella critica ad un legislatore ben avveduto del proprio operato, senza che si possano, quindi, ricollegare ad essa effetti eversivi di una corretta esegesi della norma codicistica, la quale riflette una precisa scelta del legislatore stesso, che ha voluto stabilire una differente soglia sanzionatoria, oltre la quale la sospensione dell'esecuzione non è concedibile, ancorché la suddetta misura alternativa si renda astrattamente applicabile. Le due menzionate disposizioni normative sono destinate ad operare in settori autonomi dell'ordinamento, ancorché funzionalmente collegati, e perseguono finalità diverse, il che giustifica una disciplina differenziata per quanto attiene al limite di pena che, ai fini della sospensione, è indicato in misura più contenuta rispetto a quello fissato nella norma di diritto penitenziario e che è stato elevato a quattro anni per dare maggiore possibilità di accesso in situazioni soggettive particolari alla misura alternativa di cui sopra.
Ad ogni modo, anche volendo riconoscere l'esistenza di un difetto di coordinamento delle due norme, che le renderebbe non sintoniche tra loro, è solo al legislatore che spetta di ricondurre a logica unitarietà il sistema e di eliminare la segnalata disarmonia con esclusione di interventi in funzione correttiva da parte dell'interprete.
In conclusione, essendo il residuo di pena che il NZ deve scontare superiore al limite di tre anni stabilito dall'art. 656 c.p.p., comma 5, non poteva l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti essere sospeso e ad esso legittimamente il Pubblico Ministero ha dato esecuzione".
Questa Corte condivide pienamente le su trascritte considerazioni del Procuratore Generale e le fa integralmente proprie. Sulla base delle stesse, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2006