Sentenza 13 marzo 2000
Massime • 1
A seguito della modifica, introdotta con l'art.9 della legge 16 dicembre 1999, n.479, dell'art.162-bis cod.pen., è ora possibile rimettere l'imputato in termini per chiedere l'oblazione in ipotesi di derubricazione del reato, essendo stato aggiunto a tale articolo il comma settimo, il quale prevede che, "in caso di modifica della originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita". Tale disposizione, peraltro, è assoggettata al generale principio "tempus regit actum", sicché la stessa non può trovare applicazione ove la fattispecie sia stata già definita con sentenza intervenuta prima della entrata in vigore della norma stessa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la applicabilità della nuova disciplina, in quanto entrata in vigore dopo la emanazione della sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 13.03.2000
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 381
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 48446/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) PA ON n. il 18.12.1930
avverso sentenza del 11.05.1999 PRETORE di BENEVENTOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIUSEPPE VENEZIANO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'11.5.1999 il Pretore di Benevento, modificando l'originaria imputazione di minaccia di cui all'art. 612 C.P., dichiarava PA ON colpevole della contravvenzione di molestie di cui all'art. 660 C.P., condannandolo alla pena di L. 500.000 di ammenda.
Osservava il giudice predetto che il fatto, consistente nell'avere il Papa seguito Di DI AL lungo la pubblica via con la propria autovettura e nell'essersi pericolosamente addossato alla macchina di quest'ultimo sino a tamponarla leggermente, andava correttamente qualificato come molestia, previsto e punito appunto dall'art. 660 C.P.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Papa, lamentando:
a) violazione degli artt. 516, 519 e 521 c.p.p., sul rilievo che la modificazione dell'imputazione aveva comportato un pregiudizio per il suo diritto di difesa anche sotto il profilo che la immutazione del fatto, considerato come contravvenzione, gli aveva impedito la formulazione di una eventuale istanza di oblazione;
b) carenza di motivazione e violazione dell'art. 660 c.p. in quanto facevano difetto gli estremi della ritenuta fattispecie penale e. trattandosi di reato a dolo specifico, il pretore avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico di tale reato.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso è infondato e va respinto. Va innanzitutto rilevato, relativamente al primo motivo di gravame, che nella specie è affatto proceduto, da parte del pretore, ad una immutazione del fatto, bensì non si ad una diversa qualificazione giuridica del fatto medesimo, rimasto inalterato in tutti i suoi elementi costitutivi. Sotto tale profilo non è ravvisabile alcuna violazione del principio di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza ne, corrispondentemente, alcuna violazione dei diritti della difesa, che non si è trovata di fronte ad un fatto nuovo, ma di fronte al medesimo fitto, che era stato contesta o all'imputato sia pure con un diverso inquadramento giuridico della fattispecie. Rientra ampiamente nel poteri del giudice dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, così come espressamente previsto dal primo comma dell'art. 521 c.p.p.-
N'è è ravvisabile alcuna violazione dei diritti della difesa sotto il profilo che l'imputato non sia stato messo nelle condizioni di chiedere l'oblazione in relazione al meno grave reato, che è stato ravvisato nel fatto in luogo di quello che era stato ipotizzato nella contestazione, e per il quale era preclusa la suddetta causa estintiva. Invero, spettava alla difesa chiedere la derubricazione della imputazione e chiedere nel contempo che l'imputato fosse ammesso all'oblazione in caso di accoglimento della prima istanza. L'avere omesso tali richieste, ha precluso definitivamente qualsiasi possibilità di ammettere l'imputato alla oblazione, una volta che è stato il giudice a derubricare, d'ufficio e autonomamente, l'imputazione di minaccia in quella di molestie (in termini: Cass. Sez. I, sent. n. 13278 del 17-12-1998, Mangione). Ciò è tanto vero che, solo a seguito della recente modifica, introdotta con l'art. 9 della legge 16.12.1999 n.479, dell'art. 162- bis del codice penale, è ora possibile rimettere l'imputato in termini per chiedere l'oblazione, essendo stato aggiunto a tale articolo il comma settimo, che prevede che, "in caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita". Norma, quest'ultima, non applicabile nella specie per il principio "tempus regit actum", essendo entrata in vigore dopo la emanazione della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda il secondo motivo di doglianza, appare opportuno ricordare che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione, è sufficiente la coscienza e volontarietà della condotta che sia oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, sicché è del tutto superflua la ricerca delle ragioni dalle quali il soggetto attivo sia stato spinto ad agire ed è l'irrilevante che si sia trattato di un solo episodio (v., in tal senso, Cass., Sez. I, sent. n. 11336 del 25-11-1992, Di Paolo). Il giudice di merito ha dimostrato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che la condotta dell'imputato si è configurata come insistente e petulante nei riguardi del Di DI, ed ha correttamente ritenuto sussistenti nella fattispecie sia l'elemento materiale (la molestia e la riprovevolezza del motivo) sia quello psicologico (intento di recare disturbo ad altri).
È stato infatti precisato che il relato di cui all'art. 660 cod. pen. richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. (v., fra le altre, Cass., Sez. I, sent. n. 11755 del 20-11-1991, Poli), finalità che è stata ravvisata in base a valutazioni che non prestano il fianco a critiche di sorta sul piano della logica e della rispondenza a principi giuridici.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del Papa al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2000