Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21471
CASS
Sentenza 10 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità intrinseca ed estrinseca, in quanto i motivi si risolvono nella reiterazione di doglianze generali e nell'omissione del confronto critico con le specifiche rationes decidendi del provvedimento impugnato, senza misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione (apparente, contraddittoria e manifestamente illogica)

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità intrinseca ed estrinseca, in quanto i motivi si risolvono nella reiterazione di doglianze generali e nell'omissione del confronto critico con le specifiche rationes decidendi del provvedimento impugnato, senza misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e del principio del "minor sacrificio necessario"

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità intrinseca ed estrinseca, in quanto i motivi si risolvono nella reiterazione di doglianze generali e nell'omissione del confronto critico con le specifiche rationes decidendi del provvedimento impugnato, senza misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21471
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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