CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21471 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2026 del Tribunale del Riesame di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto l’appello proposto in data 9 dicembre 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento avverso l’ordinanza del 28 novembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale la misura cautelare della custodia in carcere, applicata a TE AR con ordinanza del 14 ottobre 2025 in relazione a numerose condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente contestate ai capi D) ed F), era stata sostituita con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria dal lunedì al venerdì. Il Collegio ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere richiamando la gravità del quadro indiziario già accertato con ordinanza n. 2828 del 27 ottobre 2025 emessa in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., non impugnata in Cassazione, rinviando integralmente alle valutazioni ivi contenute. In particolare, è stata ribadita la ricostruzione di una strutturata e stabile attività Penale Sent. Sez. 4 Num. 21471 Anno 2026 Presidente: RE SA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, operante nel territorio beneventano tra i mesi di marzo e aprile 2024, coordinata da NE LE, anche durante il periodo di sottoposizione di quest’ultimo agli arresti domiciliari. 2. TE AR propone ricorso censurando l’ordinanza per i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. Deduce, in particolare, l’inosservanza e l’erronea applicazione delle norme che disciplinano le esigenze cautelari, la scelta della misura e la loro modifica, con conseguente illegittimità dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 18 febbraio 2026. Il Collegio, si assume, ha ripristinato la misura della custodia in carcere senza procedere a una valutazione autonoma, concreta e attuale delle esigenze cautelari, omettendo di considerare gli elementi sopravvenuti che il Giudice per le indagini preliminari aveva correttamente valorizzato ai fini della sostituzione della misura custodiale. In particolare, il Tribunale non ha verificato il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari nella loro effettiva concretezza;
non ha motivato in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto alla gravità dei fatti e alla pena presumibilmente irrogabile;
ha sostanzialmente aderito alla prospettazione del Pubblico Ministero, limitandosi a ripristinare la misura più afflittiva senza un’effettiva rivalutazione critica. Tale impostazione viola i criteri normativi di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e si pone in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che richiede una motivazione rafforzata in caso di ripristino di una misura più grave rispetto a quella precedentemente applicata. La decisione impugnata risulta ulteriormente viziata per avere il Tribunale del riesame eluso il proprio potere-dovere di valutazione autonoma, risolvendosi in una sostanziale ratifica delle argomentazioni del Pubblico Ministero. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione: motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in quanto il Tribunale non avrebbe indicato elementi specifici e attuali a sostegno del pericolo di reiterazione del reato e non avrebbe spiegato per quali ragioni la misura meno afflittiva già applicata sarebbe concretamente inidonea a fronteggiare le esigenze cautelari. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e del principio del “minor sacrificio necessario” in quanto, si assume, il Tribunale del riesame ha omesso di svolgere una reale valutazione comparativa tra le diverse misure cautelari astrattamente applicabili. L’ordinanza non dimostra 3 l’inadeguatezza della misura meno afflittiva né l’impossibilità di fronteggiare le esigenze cautelari mediante prescrizioni specifiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Secondo il Tribunale, dalle attività investigative – comprensive di intercettazioni, osservazioni, riscontri oggettivi e dichiarazioni degli acquirenti –il coindagato NE, ancorchè ristretto agli arresti domiciliari, curava la gestione dei contatti e gli accordi con la clientela, mentre NT ER e TE AR provvedevano materialmente alla detenzione, al trasporto e alla consegna delle dosi. Il Tribunale ha richiamato numerosi episodi dimostrativi della continuità e sistematicità dell’attività illecita, tra cui le cessioni a favore di AL IC e AF IB, la detenzione di oltre 9 grammi di cocaina occultata in un’area di parcheggio in via San Benedetto a Benevento e la capacità del gruppo di rifornire una pluralità di acquirenti abituali, dimostrando disponibilità di quantitativi significativi di stupefacente. Particolarmente valorizzato è stato il dato della pervicacia criminale dell’indagato: AR, infatti, non solo aveva continuato a delinquere nonostante il regime restrittivo del coindagato NE, ma aveva reiterato l’attività di spaccio anche dopo essere stato arrestato in flagranza il 7 maggio 2024 e successivamente rimesso in libertà con misura non custodiale. In tale periodo egli aveva immediatamente ripreso i contatti con NE e aveva continuato a cedere sostanza stupefacente, fino a essere nuovamente arrestato il 17 maggio 2024. Ulteriore indice di inosservanza delle prescrizioni cautelari emergeva dal certificato dei carichi pendenti, attestante l’evasione dal domicilio in cui era ristretto nell’ottobre 2024. Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto persistenti e attuali le esigenze cautelari, in particolare il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie, evidenziando come l’attività di spaccio costituisse l’unica fonte di sostentamento dell’imputato e come questi avesse mostrato una totale incapacità di autoregolamentazione. È stato motivatamente escluso che misure meno afflittive – ivi compresi gli arresti domiciliari – potessero efficacemente interrompere i contatti con l’ambiente criminale di riferimento. 4 Il Collegio ha quindi concluso che solo la custodia in carcere fosse idonea a recidere stabilmente i legami di AR con il contesto del traffico di stupefacenti e a prevenire ulteriori condotte criminose. 3. A fronte di tale articolata motivazione, i tre motivi di ricorso difettano di specificità intrinseca ed estrinseca. Giova ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della specificità dei motivi di ricorso per cassazione non si esaurisce nella mera enunciazione formale delle violazioni denunciate, ma postula l’individuazione puntuale delle ragioni per le quali la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con le norme di legge o sarebbe affetta dai vizi dedotti, attraverso un confronto critico e argomentato con le specifiche rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento censurato. Sotto il profilo della aspecificità intrinseca, i motivi si risolvono nella reiterazione di doglianze di carattere generale, formulate in termini assertivi e apodittici, prive di un’effettiva indicazione delle concrete aporie logico‑giuridiche dell’ordinanza impugnata. In particolare, le censure si limitano a richiamare in modo astratto i principi in materia di esigenze cautelari, proporzionalità e adeguatezza della misura, senza misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale del riesame – diffusamente richiamati in motivazione – dai quali è stato desunto il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e l’inidoneità di misure meno afflittive. Quanto, poi, alla aspecificità estrinseca, i motivi omettono del tutto il necessario confronto con il contenuto effettivo del provvedimento impugnato, risolvendosi in una critica meramente oppositiva e alternativa rispetto alla valutazione compiuta dal Tribunale. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la puntuale ricostruzione della pervicacia criminale e della sistematica violazione delle prescrizioni cautelari, né con la motivata esclusione dell’idoneità di misure diverse dalla custodia in carcere, limitandosi a prospettare una diversa lettura del compendio indiziario e delle esigenze cautelari, estranea ai limiti del giudizio di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, e non emergendo elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, deve disporsi la condanna del medesimo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO SA RE
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto l’appello proposto in data 9 dicembre 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento avverso l’ordinanza del 28 novembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale la misura cautelare della custodia in carcere, applicata a TE AR con ordinanza del 14 ottobre 2025 in relazione a numerose condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente contestate ai capi D) ed F), era stata sostituita con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria dal lunedì al venerdì. Il Collegio ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere richiamando la gravità del quadro indiziario già accertato con ordinanza n. 2828 del 27 ottobre 2025 emessa in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., non impugnata in Cassazione, rinviando integralmente alle valutazioni ivi contenute. In particolare, è stata ribadita la ricostruzione di una strutturata e stabile attività Penale Sent. Sez. 4 Num. 21471 Anno 2026 Presidente: RE SA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, operante nel territorio beneventano tra i mesi di marzo e aprile 2024, coordinata da NE LE, anche durante il periodo di sottoposizione di quest’ultimo agli arresti domiciliari. 2. TE AR propone ricorso censurando l’ordinanza per i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. Deduce, in particolare, l’inosservanza e l’erronea applicazione delle norme che disciplinano le esigenze cautelari, la scelta della misura e la loro modifica, con conseguente illegittimità dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 18 febbraio 2026. Il Collegio, si assume, ha ripristinato la misura della custodia in carcere senza procedere a una valutazione autonoma, concreta e attuale delle esigenze cautelari, omettendo di considerare gli elementi sopravvenuti che il Giudice per le indagini preliminari aveva correttamente valorizzato ai fini della sostituzione della misura custodiale. In particolare, il Tribunale non ha verificato il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari nella loro effettiva concretezza;
non ha motivato in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto alla gravità dei fatti e alla pena presumibilmente irrogabile;
ha sostanzialmente aderito alla prospettazione del Pubblico Ministero, limitandosi a ripristinare la misura più afflittiva senza un’effettiva rivalutazione critica. Tale impostazione viola i criteri normativi di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e si pone in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che richiede una motivazione rafforzata in caso di ripristino di una misura più grave rispetto a quella precedentemente applicata. La decisione impugnata risulta ulteriormente viziata per avere il Tribunale del riesame eluso il proprio potere-dovere di valutazione autonoma, risolvendosi in una sostanziale ratifica delle argomentazioni del Pubblico Ministero. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione: motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in quanto il Tribunale non avrebbe indicato elementi specifici e attuali a sostegno del pericolo di reiterazione del reato e non avrebbe spiegato per quali ragioni la misura meno afflittiva già applicata sarebbe concretamente inidonea a fronteggiare le esigenze cautelari. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e del principio del “minor sacrificio necessario” in quanto, si assume, il Tribunale del riesame ha omesso di svolgere una reale valutazione comparativa tra le diverse misure cautelari astrattamente applicabili. L’ordinanza non dimostra 3 l’inadeguatezza della misura meno afflittiva né l’impossibilità di fronteggiare le esigenze cautelari mediante prescrizioni specifiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Secondo il Tribunale, dalle attività investigative – comprensive di intercettazioni, osservazioni, riscontri oggettivi e dichiarazioni degli acquirenti –il coindagato NE, ancorchè ristretto agli arresti domiciliari, curava la gestione dei contatti e gli accordi con la clientela, mentre NT ER e TE AR provvedevano materialmente alla detenzione, al trasporto e alla consegna delle dosi. Il Tribunale ha richiamato numerosi episodi dimostrativi della continuità e sistematicità dell’attività illecita, tra cui le cessioni a favore di AL IC e AF IB, la detenzione di oltre 9 grammi di cocaina occultata in un’area di parcheggio in via San Benedetto a Benevento e la capacità del gruppo di rifornire una pluralità di acquirenti abituali, dimostrando disponibilità di quantitativi significativi di stupefacente. Particolarmente valorizzato è stato il dato della pervicacia criminale dell’indagato: AR, infatti, non solo aveva continuato a delinquere nonostante il regime restrittivo del coindagato NE, ma aveva reiterato l’attività di spaccio anche dopo essere stato arrestato in flagranza il 7 maggio 2024 e successivamente rimesso in libertà con misura non custodiale. In tale periodo egli aveva immediatamente ripreso i contatti con NE e aveva continuato a cedere sostanza stupefacente, fino a essere nuovamente arrestato il 17 maggio 2024. Ulteriore indice di inosservanza delle prescrizioni cautelari emergeva dal certificato dei carichi pendenti, attestante l’evasione dal domicilio in cui era ristretto nell’ottobre 2024. Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto persistenti e attuali le esigenze cautelari, in particolare il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie, evidenziando come l’attività di spaccio costituisse l’unica fonte di sostentamento dell’imputato e come questi avesse mostrato una totale incapacità di autoregolamentazione. È stato motivatamente escluso che misure meno afflittive – ivi compresi gli arresti domiciliari – potessero efficacemente interrompere i contatti con l’ambiente criminale di riferimento. 4 Il Collegio ha quindi concluso che solo la custodia in carcere fosse idonea a recidere stabilmente i legami di AR con il contesto del traffico di stupefacenti e a prevenire ulteriori condotte criminose. 3. A fronte di tale articolata motivazione, i tre motivi di ricorso difettano di specificità intrinseca ed estrinseca. Giova ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della specificità dei motivi di ricorso per cassazione non si esaurisce nella mera enunciazione formale delle violazioni denunciate, ma postula l’individuazione puntuale delle ragioni per le quali la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con le norme di legge o sarebbe affetta dai vizi dedotti, attraverso un confronto critico e argomentato con le specifiche rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento censurato. Sotto il profilo della aspecificità intrinseca, i motivi si risolvono nella reiterazione di doglianze di carattere generale, formulate in termini assertivi e apodittici, prive di un’effettiva indicazione delle concrete aporie logico‑giuridiche dell’ordinanza impugnata. In particolare, le censure si limitano a richiamare in modo astratto i principi in materia di esigenze cautelari, proporzionalità e adeguatezza della misura, senza misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale del riesame – diffusamente richiamati in motivazione – dai quali è stato desunto il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e l’inidoneità di misure meno afflittive. Quanto, poi, alla aspecificità estrinseca, i motivi omettono del tutto il necessario confronto con il contenuto effettivo del provvedimento impugnato, risolvendosi in una critica meramente oppositiva e alternativa rispetto alla valutazione compiuta dal Tribunale. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la puntuale ricostruzione della pervicacia criminale e della sistematica violazione delle prescrizioni cautelari, né con la motivata esclusione dell’idoneità di misure diverse dalla custodia in carcere, limitandosi a prospettare una diversa lettura del compendio indiziario e delle esigenze cautelari, estranea ai limiti del giudizio di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, e non emergendo elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, deve disporsi la condanna del medesimo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO SA RE