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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2023, n. 11508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11508 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OF PI FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11508 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di TR AN OF emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 30 giugno 2022 in relazione al reato di omicidio premeditato aggravato dal metodo e dalla finalità di agevolazione mafiosa, in danno di AN AI, commesso in Paola il 21 luglio 2004. In particolare, il 21 luglio 2004 in Paola veniva ucciso AN AI, colpito da tre colpi di arma da fuoco, una pistola 9x19, da due killer che viaggiavano a bordo di uno scooter. Gli esecutori materiali dell'omicidio furono individuati in DA UN e TR VI. Il primo fu arrestato circa un anno dopo il fatto, confessò l'omicidio e diventò collaboratore di giustizia, raccontando che l'omicidio gli era stato commissionato nel giugno 2004 da IC IS, un suo conoscente che all'epoca era detenuto in carcere a Catanzaro, che dal carcere attraverso un telefono lo aveva contattato, gli aveva proposto di guadagnare dei soldi e gli aveva indicato di recarsi insieme ad un amico di sua scelta presso il Santuario di S. AN a Paola dove avrebbe incontrato una persona. UN riferisce di aver eseguito quanto richiesto, di aver incontrato al Santuario una persona che poi fu identificata in LL La OS e di essere stato messo al corrente da questi che si trattava di eseguire tre omicidi in danno di AN PA e di due fratelli di questi, e che il motivo dei delitti era che questi erano a loro volta i mandanti dell'omicidio di CI TE, avvenuto a luglio 2003. UN riferisce di aver accettato la proposta, di aver avuto un ulteriore incontro preparatorio il 6 luglio 2004 con LL La OS e con AR TE e Giuseppe Lo AN, in cui TE gli chiese di che tipo di supporto logistico avessero bisogno (quali armi, quali veicoli), ed in cui gli venne detto che sarebbe stato chiamato quando tutto era pronto. La chiamata avvenne il 18 luglio 2004, ed il pomeriggio successivo UN e VI si recarono in Paola dove incontrarono di nuovo TE e Lo AN che li nascosero in un immobile e dissero loro di non uscire. Nella giornata del 20 luglio 2004 vennero accompagnati da Lo AN sul luogo in cui doveva essere eseguito l'omicidio, perlustrarono le vie di fuga, provarono lo scooter e le pistole scaricandole contro il tronco di un albero. La mattina del 21 luglio 2004 TE portò loro la colazione, presentò loro un'altra persona che fu individuata poi in LE AN, che doveva precederli sul luogo con una Panda ed indicare loro la vittima designata che era AN PA. Giunti sul posto, in un primo momento AN disse loro che la vittima non c'era e che dovevano andare via, ma in un secondo momento li raggiunse di nuovo ed indicò loro una panchina dove c'era una persona con i capelli brizzolati e con gli occhiali scuri seduta a leggere il giornale e disse loro che si trattava della vittima e che dovevano procedere. UN allora si avvicinò alla vittima, le sparò due colpi e poi, quando la stessa era a terra, anche un terzo ravvicinato di grazia, come gli era stato chiesto di fare. Nel pomeriggio, non essendo stati contattati dai loro committenti, si recarono personalmente a casa di TE, dove AN TE e LE AN riferirono loro che vi era stato un errore di persona e che era stato ucciso un uomo ft che non c'entrava nulla e che poi fu identificato in Maiorincg.te UN RA RA anche chet nonostante l'errore il gruppo dei committenti chiese loro di riprovare ad effettuare l'omicidio e che un tentativo ulteriore di uccidere PA avvenne a dicembre 2004, quando UN e VI arrivarono anche ad appostarsi presso un bar vicino all'abitazione della vittima, ma l'azione fu evitata dall'intervento dei Carabinieri. In questo tentativo di omicidio UN coinvolge anche TR AN OF - di cui individua anche l'autovettura in uso, una Punto blu - come soggetto che aveva la disponibilità delle armi che aveva nascosto sotto una grossa pietra presso la scalinata del Santuario e con cui ebbe diversi contatti telefonici. Le dichiarazioni di UN hanno trovato conferma nel rinvenimento del tronco su cui furono effettuate le prove di sparo e da cui furono estratte le ogive coincidenti con quelle della pistola usata nell'omicidio di AI. Sull'omicidio AI rende dichiarazioni anche il collaboratore MA IO, che era in carcere a Catanzaro insieme a IC IS al momento dei fatti, e che RA che l'omicidio era stato commissionato a IS da NN DI, che intendeva eliminare dal territorio i rivali della famiglia PA. DI era in carcere con IO e gli chiese se poteva organizzare l'omicidio, IO lo mise in contatto con IS, che attraverso dei telefoni cellulari che aveva in uso di nascosto in carcere si era messo in contatto con alcune persone all'esterno, sapeva anche che l'omicidio non era andato a buon fine. Circa otto anni dopo i fatti sull'omicidio AI diventa collaboratore di giustizia anche IC IS, che conferma di essere stato incaricato da DI, durante la comune detenzione a Catanzaro, della organizzazione dell'omicidio PA, riferisce di aver tentato di incaricare in un primo momento AR MA e ND EC, cui aveva detto di prendere contatto con le persone incaricate da DI. IS riferisce che DI a sua volta dal carcere con il telefono che IS era riuscito ad avere in uso contattava per gli aspetti organizzativi alcune persone, di cui alcune erano già emerse alle indagini (TE, Lo AN, AN) ma faceva 2 il nome anche di OF. In particolare, IS diceva che DI aveva telefonato dal carcere a OF per procurare le armi. Sia l'ordinanza cautelare che quella del Tribunale del riesame esaminano nel percorso argonnentativo anche la circostanza che OF è stato detenuto in carcere a Catanzaro tra il 26 agosto 2003 ed il 6 aprile 2004, poi agli arresti domiciliari dal 6 aprile 2004 al 13 ottobre 2004, quando è transitato all'obbligo di presentazione alla p.g., e ritengono che la chiamata in correità di IS sia riscontrata dalle dichiarazioni di UN, che coinvolgono OF per la fase esecutiva del tentativo di omicidio avvenuto in dicembre. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1. Atto di ricorso avv. Mannarino. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale non avrebbe motivato su credibilità ed attendibilità di IS ed esistenza di riscontri esterni alla chiamata in correità, notando che nello stesso interrogatorio IS indica OF prima come soggetto WA che doveva trovare tra motocicletta, poi che doveva trovare le armi, poi che doveva fare la staffetta;
vi sarebbe, inoltre, una contraddizione in quanto riferito da IS circa il fatto che i killer si lamentarono di aver ricevuto come pistole due vecchi ferri arrugginiti, dichiarazione che IS riferisce a VI, che però faceva parte del secondo commando incaricato, cui vennero date armi funzionanti, e la dichiarazione sui ferri arrugginiti doveva provenire da uno dei componenti del primo commando, ovvero MA o EC;
che è difficile sostenere che le dichiarazioni di UN costituiscano riscontro esterno a quelle IS perché i due narrati non sono corrispondenti;
che in ogni caso IS riferisce di un ruolo di OF nel primo tentativo affidato a MA e EC e che poi non sfociò in nessuno atto esecutivo, e non a quello affidato a UN e VI che sfociò nell'esecuzione dell'omicidio AI. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto è vero che per il reato in esame sussiste la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, ma nel caso in esame si tratta di fatto di 18 anni prima che avrebbe potuto consentire di superare la presunzione. 1. Atto di ricorso avv. Rizzo. 3 Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto della esistenza di un giudicato cautelare sulla non esistenza dei gravi indizi di partecipazione di OF all'omicidio AI, perché lo stesso era stato attinto da una prima misura cautelare già nel 2005 dopo le dichiarazioni di UN, la ordinanza fu annullata dal tribunale del riesame con decisione confermata dalla Corte di Cassazione;
l'ordinanza non avrebbe tenuto in conto che alla data dell'omicidio AI OF era agli arresti dorniciliari;
che non vi è un incrocio tra le dichiarazioni di NO e quelle di IS e che comunque IS su OF riferisce de relato, e che non lo ha mai visto. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto si tratta di fatto di 18 anni prima, l'indagato si è trasferito a Roma da tempo e la circostanza andava valutata. Con memoria contenente motivi aggiunti il difensore, in relazione al secondo motivo, corrobora il riferimento alla nuova situazione di vita del ricorrente, evidenziando che dopo la ultima scarcerazione avvenuta nel 2017, il ricorrente si è trasferito a Roma, pur mantenendo la residenza anagrafica in Paola, indica in modo specifico gli immobili in cui ha avuto domicilio, allegando anche documentazione a sostegno. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso. I difensori del ricorrente non sono presenti (sul punto si veda il verbale di udienza contenente l'ordinanza che ha deciso sull'istanza di legittimo impedimento). Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Sono fondati, in particolare, il primo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. Rizzo ed il primo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. Mannarino, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto sovrapponibili sul punto dell'incrocio tra le dichiarazioni di IS e quelle di UN, punto che è ritenuto dal collegio rilevante per la decisione. La ordinanza del Tribunale del riesame e, prima di essa, la stessa ordinanza cautelare ritengono di rinvenire i gravi indizi di colpevolezza a carico di OF per l'omicidio AI dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IS riscontrate ab extemo dalle dichiarazioni del collaboratore UN. 4 IS effettivamente riferisce di un coinvolgimento di OF nell'attività preparatoria dell'omicidio AI, anche se lo riferisce de relato come circostanza appresa da DI, insieme al quale stava pianificando l'omicidio. Era, infatti, DI che dal carcere teneva i contatti con OF e con le altre persone incaricate della logistica dell'omicidio, mentre IS cercava di reperire i soggetti che avrebbero dovuto esserne autori materiali. La circostanza che manchi la conferma della fonte di conoscenza, peraltro, per giurisprudenza consolidata, non impedisce la utilizzabilità della chiamata de relato (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, NA, Rv. 255145; v. anche Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, EC, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465). Anzi, nel caso in esame, quella "indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore" richiesta dalla pronuncia NA è favorevole all'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di IS, perché l'indagine "sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo" (sempre Sez. U NA citata) consente di ritenere non illogico sia stato valutato che vi sia in atti conferma delle circostanze di tempo e luogo in cui avvenne il colloquio, atteso il dato oggettivo della comune detenzione tra DI e IS, e che sia stato ritenuto che la natura dei rapporti giustificasse la confidenza, atteso che i due stavano pianificando insieme un omicidio, e perciò non è illogico aver ritenuto plausibile che l'uno abbia informato l'altro della parte di pianificazione di cui si stava occupando. Una volta pervenuta al giudizio di attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di IS, la ordinanza del Tribunale del 'riesame ha dovuto affrontare lo scalino successivo del percorso logico della valutazione giudiziale della chiamata in correità, che è quello della individuazione dei riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La ordinanza ha ritenuto di rinvenire i riscontri esterni nella ulteriore (e preesistente) chiamata in correità di UN, secondo un percorso logico, che, com'è noto, è stato avallato, a certe condizioni, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, NA, Rv. 255143: la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti 5 positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse). Nel caso in esame, entrambi gli atti di ricorso pongono la questione del requisito sub c), ovvero della convergenza delle due chiamate. Il chiamante UN è, infatti, uno degli esecutori materiali dell'omicidio AI, e, dopo l'errore (a lui non imputabile) nella individuazione della vittima dell'azione criminosa, continua ad essere coinvolto dagli organizzatori nella fase successiva alla realizzazione dell'omicidio AI quando il gruppo criminale riprende a pianificare l'omicidio dell'obiettivo reale dell'azione, ovvero AN PA. In questa fase le dichiarazioni di UN coinvolgono in modo esplicito OF come persona incaricata della logistica (in particolare, del reperimento e della custodia delle armi necessarie, ma anche dei pedinamenti), quindi con un ruolo assimilabile a quello che IS gli attribuisce nell'omicidio AI. Le dichiarazioni di UN sono senz'altro individualizzanti nei confronti di OF;
esse, però, hanno il problema di non riguardare il fatto-reato oggetto della ordinanza cautelare (il tentativo omicidio di PA risoltosi poi nell'omicidio di AI), ma altro fatto-reato successivo ad esso (il secondo tentativo di omicidio PA), sia pure senz'altro collegato. La convergenza delle chiamate riguarda la stessa persona, ma non lo stesso fatto. La ordinanza cautelare ne è consapevole ed a pag. 34 affronta il problema della convergenza delle chiamate su due fatti diversi, sia pure collegati, con la seguente motivazione: "infatti, sebbene UN chiami in causa OF per azioni commesse dopo il fatale 21 luglio 2004, deve ritenersi logicamente che l'indagato abbia concorso dall'inizio alla pianificazione ed organizzazione delle azioni omicidiarie, inclusa quella ai danni di AI. Infatti, in primo luogo, IS lo individua come membro originario del gruppo di fuoco, direttamente in contatto con DI e destinatario delle direttive dal carcere. In secondo luogo, secondo quanto riferito da UN, OF era uomo di fiducia di DI e lo coadiuvava nelle azioni di sangue, fra cui quella ai danni di Gravina, svolgendo compiti di altissima responsabilità, quali accompagnare l'esecutore materiale nei sopralluoghi e 6 detenere e trasportare le armi. Ancora, poiché una delle armi fornite dopo il 21 luglio, a UN da OF era la stessa 357 a tamburo portata dai killer durante l'uccisione di RA (e fornita da RD OL) se ne desume che abbia gli abbia assunto il ruolo di trasportatore dell'arsenale della cosca dall'inizio". Nella pagina successiva il Tribunale aggiunge che OF "fu anche colui che spiego più in dettaglio a UN come DI organizzò il programma e coordinò dal carcere tutti gli agenti all'esterno, dato che conferma ancora una volta che OF prese parte sin dall'inizio al progetto di sterminio della cosca avversaria e quindi anche alla morte dell'incolpevole AI". Quindi, in definitiva la convergenza della chiamata di UN sul fatto-reato è affidata in motivazione alle seguenti circostanze: 1) che IS lo individui come membro originario del gruppo di fuoco, direttamente in contatto con DI e destinatario delle direttive dal carcere;
2) che, secondo quanto riferito da UN, OF era uomo di fiducia di DI e lo coadiuvava nelle azioni di sangue, fra cui quella ai danni di Gravina, svolgendo compiti di altissima responsabilità, quali accompagnare l'esecutore materiale nei sopralluoghi e detenere e trasportare le armi. 3) che una delle armi fornite dopo il 21 luglio a UN da OF fosse la stessa 357 a tamburo portata dai killer durante l'uccisione di RA (e fornita da RD OL), da cui si desumerebbe che abbia gli abbia assunto il ruolo di trasportatore dell'arsenale della cosca dall'inizio; 4) che OF abbia spiegato più in dettaglio a UN come DI organizzò il programma e coordinò dal carcere tutti gli agenti all'esterno, dato che confermerebbe ancora una volta che OF prese parte sin dall'inizio al progetto di sterminio della cosca avversaria. Di queste quattro affermazioni, però, quella sub 1) non può essere assunta a riscontro esterno, perché proviene da IS, ovvero dalla persona la cui chiamata in correità deve essere riscontrata. Quella sub 2) è individualizzante nei confronti di OF ma non riguarda il fatto-reato, bensì altri fatti, anch'essi reati, e, più in generale, riguarda la partecipazione di OF alle attività criminali di DI, il che sarebbe senz'altro sufficiente a costituire riscontro esterno di una chiamata in correità per associazione a delinquere, in cui per giurisprudenza consolidata costituiscono riscontro esterno anche la mera appartenenza alla stessa cosca o le relazioni qualificate con le persone che ne fanno parte (Sez. 2, Sentenza n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659; Sez. 2, Sentenza n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269294), ma non lo è per una chiamata in correità che riguarda un fatto specifico, quale l'omicidio oggetto del giudizio. Le affermazioni sub 3) e 4) hanno rnoltet più consistenza nel percorso logico che potrebbe portare ad affermare che OF è stato coinvolto nella organizzazione dell'omicidio PA anche prima del tentativo che si è risolto con la uccisione di AI, però in quella sub 3) vi è comunque un salto logico nella 7 considerazione del Tribunale che l'aver consegnato OF la stessa pistola 357 che era stata usata per l'omicidio AI dimostrerebbe "che abbia gli abbia assunto il ruolo di trasportatore dell'arsenale della cosca dall'inizio", perché nelle dichiarazioni di UN e nello stesso capo di imputazione, il soggetto che consegnò a lui ed a VI le pistole prima dell'omicidio AI fu Lopiano;
in atti vi è la prova che non esiste, quindi, un solo "trasportatore dell'arsenale della cosca". Anche dal materiale probatorio ricordato sub 4) emergono senz'altro riscontri individualizzanti a carico di OF, e che stavolta attingono anche lo specifico fatto-reato per cui si procede (e, quindi, in questo caso la convergenza è sia soggettiva che oggettiva), ma la circostanza che UN abbia riferito che OF gli spiegò in dettaglio come DI abbia organizzato il programma dell'omicidio AI e coordinato dal carcere tutti gli agenti all'esterno non dimostra necessariamente, come invece ha ritenuto il Tribunale, che OF prese parte sin dall'inizio al progetto di sterminio della cosca avversaria, ma solo che ne era a conoscenza, il che è, d'altronde, coerente con il ruolo che gli è stato commissionato dagli stessi soggetti nella organizzazione del successivo tentativo di omicidio che porta a ritenere che inevitabilmente lo stesso abbia avuto conoscenza del tentativo effettuato prima, cui, però, non consegue necessariamente sul piano logico che abbia anche fornito un apporto causale. In definitiva, la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di giustificare la convergenza delle dichiarazioni di UN con quelle di IS non riesiste alle censure che le vengono rivolte, e l'ordinanza cautelare deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11508 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di TR AN OF emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 30 giugno 2022 in relazione al reato di omicidio premeditato aggravato dal metodo e dalla finalità di agevolazione mafiosa, in danno di AN AI, commesso in Paola il 21 luglio 2004. In particolare, il 21 luglio 2004 in Paola veniva ucciso AN AI, colpito da tre colpi di arma da fuoco, una pistola 9x19, da due killer che viaggiavano a bordo di uno scooter. Gli esecutori materiali dell'omicidio furono individuati in DA UN e TR VI. Il primo fu arrestato circa un anno dopo il fatto, confessò l'omicidio e diventò collaboratore di giustizia, raccontando che l'omicidio gli era stato commissionato nel giugno 2004 da IC IS, un suo conoscente che all'epoca era detenuto in carcere a Catanzaro, che dal carcere attraverso un telefono lo aveva contattato, gli aveva proposto di guadagnare dei soldi e gli aveva indicato di recarsi insieme ad un amico di sua scelta presso il Santuario di S. AN a Paola dove avrebbe incontrato una persona. UN riferisce di aver eseguito quanto richiesto, di aver incontrato al Santuario una persona che poi fu identificata in LL La OS e di essere stato messo al corrente da questi che si trattava di eseguire tre omicidi in danno di AN PA e di due fratelli di questi, e che il motivo dei delitti era che questi erano a loro volta i mandanti dell'omicidio di CI TE, avvenuto a luglio 2003. UN riferisce di aver accettato la proposta, di aver avuto un ulteriore incontro preparatorio il 6 luglio 2004 con LL La OS e con AR TE e Giuseppe Lo AN, in cui TE gli chiese di che tipo di supporto logistico avessero bisogno (quali armi, quali veicoli), ed in cui gli venne detto che sarebbe stato chiamato quando tutto era pronto. La chiamata avvenne il 18 luglio 2004, ed il pomeriggio successivo UN e VI si recarono in Paola dove incontrarono di nuovo TE e Lo AN che li nascosero in un immobile e dissero loro di non uscire. Nella giornata del 20 luglio 2004 vennero accompagnati da Lo AN sul luogo in cui doveva essere eseguito l'omicidio, perlustrarono le vie di fuga, provarono lo scooter e le pistole scaricandole contro il tronco di un albero. La mattina del 21 luglio 2004 TE portò loro la colazione, presentò loro un'altra persona che fu individuata poi in LE AN, che doveva precederli sul luogo con una Panda ed indicare loro la vittima designata che era AN PA. Giunti sul posto, in un primo momento AN disse loro che la vittima non c'era e che dovevano andare via, ma in un secondo momento li raggiunse di nuovo ed indicò loro una panchina dove c'era una persona con i capelli brizzolati e con gli occhiali scuri seduta a leggere il giornale e disse loro che si trattava della vittima e che dovevano procedere. UN allora si avvicinò alla vittima, le sparò due colpi e poi, quando la stessa era a terra, anche un terzo ravvicinato di grazia, come gli era stato chiesto di fare. Nel pomeriggio, non essendo stati contattati dai loro committenti, si recarono personalmente a casa di TE, dove AN TE e LE AN riferirono loro che vi era stato un errore di persona e che era stato ucciso un uomo ft che non c'entrava nulla e che poi fu identificato in Maiorincg.te UN RA RA anche chet nonostante l'errore il gruppo dei committenti chiese loro di riprovare ad effettuare l'omicidio e che un tentativo ulteriore di uccidere PA avvenne a dicembre 2004, quando UN e VI arrivarono anche ad appostarsi presso un bar vicino all'abitazione della vittima, ma l'azione fu evitata dall'intervento dei Carabinieri. In questo tentativo di omicidio UN coinvolge anche TR AN OF - di cui individua anche l'autovettura in uso, una Punto blu - come soggetto che aveva la disponibilità delle armi che aveva nascosto sotto una grossa pietra presso la scalinata del Santuario e con cui ebbe diversi contatti telefonici. Le dichiarazioni di UN hanno trovato conferma nel rinvenimento del tronco su cui furono effettuate le prove di sparo e da cui furono estratte le ogive coincidenti con quelle della pistola usata nell'omicidio di AI. Sull'omicidio AI rende dichiarazioni anche il collaboratore MA IO, che era in carcere a Catanzaro insieme a IC IS al momento dei fatti, e che RA che l'omicidio era stato commissionato a IS da NN DI, che intendeva eliminare dal territorio i rivali della famiglia PA. DI era in carcere con IO e gli chiese se poteva organizzare l'omicidio, IO lo mise in contatto con IS, che attraverso dei telefoni cellulari che aveva in uso di nascosto in carcere si era messo in contatto con alcune persone all'esterno, sapeva anche che l'omicidio non era andato a buon fine. Circa otto anni dopo i fatti sull'omicidio AI diventa collaboratore di giustizia anche IC IS, che conferma di essere stato incaricato da DI, durante la comune detenzione a Catanzaro, della organizzazione dell'omicidio PA, riferisce di aver tentato di incaricare in un primo momento AR MA e ND EC, cui aveva detto di prendere contatto con le persone incaricate da DI. IS riferisce che DI a sua volta dal carcere con il telefono che IS era riuscito ad avere in uso contattava per gli aspetti organizzativi alcune persone, di cui alcune erano già emerse alle indagini (TE, Lo AN, AN) ma faceva 2 il nome anche di OF. In particolare, IS diceva che DI aveva telefonato dal carcere a OF per procurare le armi. Sia l'ordinanza cautelare che quella del Tribunale del riesame esaminano nel percorso argonnentativo anche la circostanza che OF è stato detenuto in carcere a Catanzaro tra il 26 agosto 2003 ed il 6 aprile 2004, poi agli arresti domiciliari dal 6 aprile 2004 al 13 ottobre 2004, quando è transitato all'obbligo di presentazione alla p.g., e ritengono che la chiamata in correità di IS sia riscontrata dalle dichiarazioni di UN, che coinvolgono OF per la fase esecutiva del tentativo di omicidio avvenuto in dicembre. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1. Atto di ricorso avv. Mannarino. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale non avrebbe motivato su credibilità ed attendibilità di IS ed esistenza di riscontri esterni alla chiamata in correità, notando che nello stesso interrogatorio IS indica OF prima come soggetto WA che doveva trovare tra motocicletta, poi che doveva trovare le armi, poi che doveva fare la staffetta;
vi sarebbe, inoltre, una contraddizione in quanto riferito da IS circa il fatto che i killer si lamentarono di aver ricevuto come pistole due vecchi ferri arrugginiti, dichiarazione che IS riferisce a VI, che però faceva parte del secondo commando incaricato, cui vennero date armi funzionanti, e la dichiarazione sui ferri arrugginiti doveva provenire da uno dei componenti del primo commando, ovvero MA o EC;
che è difficile sostenere che le dichiarazioni di UN costituiscano riscontro esterno a quelle IS perché i due narrati non sono corrispondenti;
che in ogni caso IS riferisce di un ruolo di OF nel primo tentativo affidato a MA e EC e che poi non sfociò in nessuno atto esecutivo, e non a quello affidato a UN e VI che sfociò nell'esecuzione dell'omicidio AI. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto è vero che per il reato in esame sussiste la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, ma nel caso in esame si tratta di fatto di 18 anni prima che avrebbe potuto consentire di superare la presunzione. 1. Atto di ricorso avv. Rizzo. 3 Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto della esistenza di un giudicato cautelare sulla non esistenza dei gravi indizi di partecipazione di OF all'omicidio AI, perché lo stesso era stato attinto da una prima misura cautelare già nel 2005 dopo le dichiarazioni di UN, la ordinanza fu annullata dal tribunale del riesame con decisione confermata dalla Corte di Cassazione;
l'ordinanza non avrebbe tenuto in conto che alla data dell'omicidio AI OF era agli arresti dorniciliari;
che non vi è un incrocio tra le dichiarazioni di NO e quelle di IS e che comunque IS su OF riferisce de relato, e che non lo ha mai visto. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto si tratta di fatto di 18 anni prima, l'indagato si è trasferito a Roma da tempo e la circostanza andava valutata. Con memoria contenente motivi aggiunti il difensore, in relazione al secondo motivo, corrobora il riferimento alla nuova situazione di vita del ricorrente, evidenziando che dopo la ultima scarcerazione avvenuta nel 2017, il ricorrente si è trasferito a Roma, pur mantenendo la residenza anagrafica in Paola, indica in modo specifico gli immobili in cui ha avuto domicilio, allegando anche documentazione a sostegno. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso. I difensori del ricorrente non sono presenti (sul punto si veda il verbale di udienza contenente l'ordinanza che ha deciso sull'istanza di legittimo impedimento). Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Sono fondati, in particolare, il primo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. Rizzo ed il primo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. Mannarino, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto sovrapponibili sul punto dell'incrocio tra le dichiarazioni di IS e quelle di UN, punto che è ritenuto dal collegio rilevante per la decisione. La ordinanza del Tribunale del riesame e, prima di essa, la stessa ordinanza cautelare ritengono di rinvenire i gravi indizi di colpevolezza a carico di OF per l'omicidio AI dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IS riscontrate ab extemo dalle dichiarazioni del collaboratore UN. 4 IS effettivamente riferisce di un coinvolgimento di OF nell'attività preparatoria dell'omicidio AI, anche se lo riferisce de relato come circostanza appresa da DI, insieme al quale stava pianificando l'omicidio. Era, infatti, DI che dal carcere teneva i contatti con OF e con le altre persone incaricate della logistica dell'omicidio, mentre IS cercava di reperire i soggetti che avrebbero dovuto esserne autori materiali. La circostanza che manchi la conferma della fonte di conoscenza, peraltro, per giurisprudenza consolidata, non impedisce la utilizzabilità della chiamata de relato (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, NA, Rv. 255145; v. anche Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, EC, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465). Anzi, nel caso in esame, quella "indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore" richiesta dalla pronuncia NA è favorevole all'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di IS, perché l'indagine "sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo" (sempre Sez. U NA citata) consente di ritenere non illogico sia stato valutato che vi sia in atti conferma delle circostanze di tempo e luogo in cui avvenne il colloquio, atteso il dato oggettivo della comune detenzione tra DI e IS, e che sia stato ritenuto che la natura dei rapporti giustificasse la confidenza, atteso che i due stavano pianificando insieme un omicidio, e perciò non è illogico aver ritenuto plausibile che l'uno abbia informato l'altro della parte di pianificazione di cui si stava occupando. Una volta pervenuta al giudizio di attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di IS, la ordinanza del Tribunale del 'riesame ha dovuto affrontare lo scalino successivo del percorso logico della valutazione giudiziale della chiamata in correità, che è quello della individuazione dei riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La ordinanza ha ritenuto di rinvenire i riscontri esterni nella ulteriore (e preesistente) chiamata in correità di UN, secondo un percorso logico, che, com'è noto, è stato avallato, a certe condizioni, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, NA, Rv. 255143: la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti 5 positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse). Nel caso in esame, entrambi gli atti di ricorso pongono la questione del requisito sub c), ovvero della convergenza delle due chiamate. Il chiamante UN è, infatti, uno degli esecutori materiali dell'omicidio AI, e, dopo l'errore (a lui non imputabile) nella individuazione della vittima dell'azione criminosa, continua ad essere coinvolto dagli organizzatori nella fase successiva alla realizzazione dell'omicidio AI quando il gruppo criminale riprende a pianificare l'omicidio dell'obiettivo reale dell'azione, ovvero AN PA. In questa fase le dichiarazioni di UN coinvolgono in modo esplicito OF come persona incaricata della logistica (in particolare, del reperimento e della custodia delle armi necessarie, ma anche dei pedinamenti), quindi con un ruolo assimilabile a quello che IS gli attribuisce nell'omicidio AI. Le dichiarazioni di UN sono senz'altro individualizzanti nei confronti di OF;
esse, però, hanno il problema di non riguardare il fatto-reato oggetto della ordinanza cautelare (il tentativo omicidio di PA risoltosi poi nell'omicidio di AI), ma altro fatto-reato successivo ad esso (il secondo tentativo di omicidio PA), sia pure senz'altro collegato. La convergenza delle chiamate riguarda la stessa persona, ma non lo stesso fatto. La ordinanza cautelare ne è consapevole ed a pag. 34 affronta il problema della convergenza delle chiamate su due fatti diversi, sia pure collegati, con la seguente motivazione: "infatti, sebbene UN chiami in causa OF per azioni commesse dopo il fatale 21 luglio 2004, deve ritenersi logicamente che l'indagato abbia concorso dall'inizio alla pianificazione ed organizzazione delle azioni omicidiarie, inclusa quella ai danni di AI. Infatti, in primo luogo, IS lo individua come membro originario del gruppo di fuoco, direttamente in contatto con DI e destinatario delle direttive dal carcere. In secondo luogo, secondo quanto riferito da UN, OF era uomo di fiducia di DI e lo coadiuvava nelle azioni di sangue, fra cui quella ai danni di Gravina, svolgendo compiti di altissima responsabilità, quali accompagnare l'esecutore materiale nei sopralluoghi e 6 detenere e trasportare le armi. Ancora, poiché una delle armi fornite dopo il 21 luglio, a UN da OF era la stessa 357 a tamburo portata dai killer durante l'uccisione di RA (e fornita da RD OL) se ne desume che abbia gli abbia assunto il ruolo di trasportatore dell'arsenale della cosca dall'inizio". Nella pagina successiva il Tribunale aggiunge che OF "fu anche colui che spiego più in dettaglio a UN come DI organizzò il programma e coordinò dal carcere tutti gli agenti all'esterno, dato che conferma ancora una volta che OF prese parte sin dall'inizio al progetto di sterminio della cosca avversaria e quindi anche alla morte dell'incolpevole AI". Quindi, in definitiva la convergenza della chiamata di UN sul fatto-reato è affidata in motivazione alle seguenti circostanze: 1) che IS lo individui come membro originario del gruppo di fuoco, direttamente in contatto con DI e destinatario delle direttive dal carcere;
2) che, secondo quanto riferito da UN, OF era uomo di fiducia di DI e lo coadiuvava nelle azioni di sangue, fra cui quella ai danni di Gravina, svolgendo compiti di altissima responsabilità, quali accompagnare l'esecutore materiale nei sopralluoghi e detenere e trasportare le armi. 3) che una delle armi fornite dopo il 21 luglio a UN da OF fosse la stessa 357 a tamburo portata dai killer durante l'uccisione di RA (e fornita da RD OL), da cui si desumerebbe che abbia gli abbia assunto il ruolo di trasportatore dell'arsenale della cosca dall'inizio; 4) che OF abbia spiegato più in dettaglio a UN come DI organizzò il programma e coordinò dal carcere tutti gli agenti all'esterno, dato che confermerebbe ancora una volta che OF prese parte sin dall'inizio al progetto di sterminio della cosca avversaria. Di queste quattro affermazioni, però, quella sub 1) non può essere assunta a riscontro esterno, perché proviene da IS, ovvero dalla persona la cui chiamata in correità deve essere riscontrata. Quella sub 2) è individualizzante nei confronti di OF ma non riguarda il fatto-reato, bensì altri fatti, anch'essi reati, e, più in generale, riguarda la partecipazione di OF alle attività criminali di DI, il che sarebbe senz'altro sufficiente a costituire riscontro esterno di una chiamata in correità per associazione a delinquere, in cui per giurisprudenza consolidata costituiscono riscontro esterno anche la mera appartenenza alla stessa cosca o le relazioni qualificate con le persone che ne fanno parte (Sez. 2, Sentenza n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659; Sez. 2, Sentenza n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269294), ma non lo è per una chiamata in correità che riguarda un fatto specifico, quale l'omicidio oggetto del giudizio. Le affermazioni sub 3) e 4) hanno rnoltet più consistenza nel percorso logico che potrebbe portare ad affermare che OF è stato coinvolto nella organizzazione dell'omicidio PA anche prima del tentativo che si è risolto con la uccisione di AI, però in quella sub 3) vi è comunque un salto logico nella 7 considerazione del Tribunale che l'aver consegnato OF la stessa pistola 357 che era stata usata per l'omicidio AI dimostrerebbe "che abbia gli abbia assunto il ruolo di trasportatore dell'arsenale della cosca dall'inizio", perché nelle dichiarazioni di UN e nello stesso capo di imputazione, il soggetto che consegnò a lui ed a VI le pistole prima dell'omicidio AI fu Lopiano;
in atti vi è la prova che non esiste, quindi, un solo "trasportatore dell'arsenale della cosca". Anche dal materiale probatorio ricordato sub 4) emergono senz'altro riscontri individualizzanti a carico di OF, e che stavolta attingono anche lo specifico fatto-reato per cui si procede (e, quindi, in questo caso la convergenza è sia soggettiva che oggettiva), ma la circostanza che UN abbia riferito che OF gli spiegò in dettaglio come DI abbia organizzato il programma dell'omicidio AI e coordinato dal carcere tutti gli agenti all'esterno non dimostra necessariamente, come invece ha ritenuto il Tribunale, che OF prese parte sin dall'inizio al progetto di sterminio della cosca avversaria, ma solo che ne era a conoscenza, il che è, d'altronde, coerente con il ruolo che gli è stato commissionato dagli stessi soggetti nella organizzazione del successivo tentativo di omicidio che porta a ritenere che inevitabilmente lo stesso abbia avuto conoscenza del tentativo effettuato prima, cui, però, non consegue necessariamente sul piano logico che abbia anche fornito un apporto causale. In definitiva, la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di giustificare la convergenza delle dichiarazioni di UN con quelle di IS non riesiste alle censure che le vengono rivolte, e l'ordinanza cautelare deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.