Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del Commissario Liquidatore legale rapp.te p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
NN IR;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Salerno n 740/2001 in data 24 ottobre/12 novembre 2001 (R.G. 340/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
il udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Iannelli Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto: che la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, respingendo l'appello dell' Istituto Postelegrafonici, ha statuito che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 e dell'art. 38 del d.p.r. n. 1032 del 1973, l'indennità integrativa speciale confluisce - assieme allo stipendio, agli assegni pensionabili e alla tredicesima mensilità - nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del dipendente postale nella misura del 60% in modo autonomo, senza subire ulteriori decurtazioni, confermando quindi la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell'odierno intimato, già dipendente dell' Ente Poste Italiane, volta ad ottenere la condanna dell' IPOST al pagamento di somma di danaro, con interessi e rivalutazione, a titolo di differenze dell'indennità di buonuscita conseguenti al computo dell'indennità integrativa speciale nella misura del 60% e non dell'80% del 60%, come invece aveva fatto l'Istituto;
che contro questa decisione l' Istituto Postelegrafonici ricorre per Cassazione con due motivi, mentre l'intimato non si è costituito;
che il ricorrente denuncia con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 3 e 38 della legge n. 1032 del 1973 e dell'art. 1 della legge n. 87 del 1994, sostenendo che il tasso dell'80%, che costituisce la base di quantificazione dell'indennità di buonuscita ex art. 38 d.p.r. n. 1032 del 1973, non riguarda solo il ed. stipendio base, ma anche tutte le altre indennità utili e che la legge 29 gennaio 1994 n. 87, in base alla quale l'indennità integrativa speciale è computata in ragione del 60%, si è limitata ad allargare l'area delle voci computabili nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, con la conseguenza che anche l'indennità integrativa (nella prevista quota del 60%) segue il regime delle componenti base della retribuzione, subendo, come tutte le altre voci, la medesima riduzione del 20%;
che il motivo è fondato;
che questa Corte si è già pronunciata, con numerose decisioni, sulla interpretazione da attribuire all'art. 1 della legge n. 87 del 1994 e, proprio in controversia relativa a dipendenti dell'Ente Poste Italiane, ha affermato il principio di diritto secondo cui la suddetta disposizione "nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.p.r. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio" (Cass. 12 ottobre 2000 n. 13624; 16 novembre 2000 n. 14836; 23 marzo 2002 n. 4195; 10 gennaio 2003 n. 246; 5 marzo 2003 n. 3235); che la sentenza impugnata si pone in contrasto con la cennata giurisprudenza (v. per analoga questione concernente i dipendenti dell'Ente FS, Cass. 24 maggio 2001 n. 7090 e Corte costituzionale 27 marzo 2003 n. 87);
che in conclusione il motivo va accolto, con pronuncia (nel merito) di rigetto della domanda dei lavoratori, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, e con assorbimento del secondo motivo concernente la liquidazione di interessi e rivalutazione;
che si ritiene di giustizia compensare interamente le spese dell'intero processo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004