Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti di chi sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, sussiste il pericolo di fuga, idoneo a giustificare la riemissione del titolo custodiale, qualora sopravvenga la condanna dell'imputato, in altro procedimento, per l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, stante la conclamata capacità di tale sodalizio di aiutare i sodali latitanti. (Fattispecie relativa al ripristino della custodia in carcere nei confronti di un imputato condannato in primo grado per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 l.12 luglio 1991, n. 203).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2015, n. 42662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42662 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
42 6 6 2 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente - SENTENZA N. 1617 - Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO N. 18217/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI BI N. IL 06/02/1956 avverso l'ordinanza n. 7497/2014 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 11/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gullio Romano rifecos Che ha con cluse jes ie Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza in data 11 maggio 2015 il Tribunale del riesame di Napoli accoglieva l'appello del Pubblico Ministero e annullava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 17 novembre 2014 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di BI AG condannato in primo grado alla pena di anni sette mesi sei di reclusione per il reato di cui agli articoli 56,629 codice penale, 7 legge n. 203/91 e per l'effetto disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato. Ricorre per cassazione, mezzo dei difensori, l'imputato deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge con riferimento al disposto degli articoli 275 comma 1bis, 274 lett. b) e 307 comma 2 lett. b) codice procedura penale;
erronea individuazione della disciplina di riferimento;
difetto di motivazione limitata da un lato all' enunciazione delle condizioni previste dal testo di legge e, dall'altro, articolata su un giudizio di probabilità di fuga slegato da elementi concreti ed attuali e soprattutto adottato su basi presuntive diverse da fatti, circostanze o comportamenti riferibili all'odierno ricorrente. Il ricorrente in relazione ai fatti giudicati dal tribunale di Torre Annunziata era stato originariamente raggiunto da misura cautelare annullata dal Tribunale del riesame con ordinanza non impugnata dal pubblico ministero. Sostiene che nel caso di specie ove la libertà è stata raggiunta per motivi diversi da meri vizi formali la stessa potrà essere nuovamente compromessa solo a fronte di situazioni particolari che giustifichino la straordinarietà di un provvedimento e sostiene che nel caso di specie la misura potrà essere emessa solo a fronte del pericolo di fuga. Sostiene che non è rinvenibile nel provvedimento impugnato alcun elemento che valorizzi argomenti specifici avendo il giudicante fatto riferimento alla consistenza della pena, alla caratura criminale dell'imputato, alla gravità del reato, al ruolo rivestito nel sodalizio. Mancano pertanto elementi dai quali dedurre il pericolo attuale e concreto che l'imputato possa darsi alla fuga Il ricorso è infondato. Il titolo custodiale è stato emesso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, recante condanna alla pena di anni 7 mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli articoli 56, 629 codice penale 7 legge n. 203/91; l'imputato si trovava allo stato libero in conseguenza della revoca di una precedente misura cautelare a suo tempo disposta per lo stesso fatto. Nell'emettere la misura il giudice del riesame si è richiamato a precisi elementi sopravvenuti (la sua specifica caratura criminale sul territorio di Ottaviano e sui comuni limitrofi, come esponente di vertice del clan Fabbrocino, attestata non solo nella sentenza del tribunale di Torre Annunziata, ma anche nella decisione della Corte d'appello di Napoli del 23 maggio 2001, ora divenuta esecutiva e del Gip distrettuale del 14 marzo 2014 riformate in appello solo in punto pena il 26 gennaio 2015), dai quali desumere la pericolosità dettata dall'art. 275 c.p.p., nonché al pericolo di fuga dell'imputato in considerazione dell'entità della pena detentiva irrogatagli e del fatto che lo stesso legato, con ruolo apicale, al sodalizio criminoso noto come clan Fabbrocino, 1 è sicuramente in grado di sostenere una latitanza come già accertato con riguardo ad altri sodali. A fronte di quanto indicato dai giudici di merito il BI ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un solo motivo. Sostiene che il giudice del riesame si è limitato all'enunciazione delle condizioni previste dal testo di legge e articolato un giudizio di probabilità di fuga slegato da elementi concreti ed attuali e adottato soprattutto su basi presuntive diverse da fatti, circostanze o comportamenti riferibili al ricorrente il e sintomatici di un effettivo attuale elevato rischio di latitanza, senza considerare che il Tribunale del Riesame ha indicato la sopravvenienza di ragioni dalle quali desumersi la sussistenza delle esigenze cautelari individuate nella sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso clan Fabbrocino con ruolo apicale, accertata nelle sentenze della Corte d'Appello di Napoli e del GIP del Tribunale di Napoli. Il ricorso ha ignorato la piena applicazione, nell'ordinanza impugnata, dei principi affermati da questa Corte in tema di sussistenza del pericolo di fuga. Il Tribunale del riesame ha fondato la sua valutazione proprio sul nesso tra pericolo di fuga e reato (art. 416 bis c.p.), applicando il t principio per il quale proprio la avvenuta condanna per il delitto di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso depone nel senso della prognosi di sottrazione alla esecuzione della condanna, stante la conclamata capacità dell'organismo di aiutare i sodali latitanti (cfr. Cass. sentenze n. 22188/2005;n. 19464/2006; N. 49342 del 2009 Rv. 245640 e n. 9277 del 2013 Rv. 254876). Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provvede ai sensi dell'articolo 28 Reg. Esec. Così deliberato in Roma il 15.9.2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio ESPOSITO Giovanna VERGA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21-10-2015 IL Cancelliere CANVELIA Claudia Manelli O N I E Z * 2