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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 16150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16150 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BALLARINI CHINATOWN nato a [...] il [...] ST NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA SCIARRETTA che ha concluso chiedendo oSue, udito jLdifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 16150 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO NN Data Udienza: 27/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco con cui i ricorrenti sono stati condannati in concorso tra loro e con altro soggetto rimasto ignoto per il reato di furto di un ingente quantitativo di nastro di rame, aggravato dall'aver agito con abuso di relazione e per essere stato commesso il fatto da tre o più persone, 2. Entrambi gli imputati, con un unico atto a mezzo del comune difensore di fiducia, affidano i rispettivi ricorsi a un solo e comune motivo qui riportato a norma dell'art. 173 disp.att.cod. proc. pen. 2.1. Deducono i ricorrenti l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rilievo dato dai giudici di merito alla confessione stragiudiziale degli imputati che, affermano, intanto può essere posta a base della decisione di condanna, in quanto venga parametrata ad ulteriori elementi e sia spontanea e genuina;
tali ultime caratteristiche, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbero rinvenibili nella fattispecie in esame in quanto, secondo la prospettazione difensiva, le confessioni sarebbero state rese sotto minaccia della persona offesa, come confermato dalla stessa sorella di quest'ultima chiamata a deporre quale teste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I ricorrenti, con l'unico motivo di ricorso, reiterano una censura già formulata con l'atto di appello senza confrontarsi realmente con la motivazione, — completa, puntuale e priva di vizi logico-giuridici fornita dalla Corte territoriale alla luce delle risultanze istruttorie — e sollecitando un'inammissibile rivalutazione della rilevanza e attendibilità delle fonti di prova preclusa in sede di legittimità trattandosi dì giudizio devoluto insindacabilmente ai giudici di merito la cui valutazione, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente, logica e per nulla contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità. La valutazione della prova è, infatti, questione di fatto riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575- 01) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità». (Sez. 4, n. 10153 dell' 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Con riferimento poi alla confessione stragiudiziale deve ribadirsi che essa, pur non costituendo prova assoluta di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice, allorché, valutata in sé, nonché nel contesto dei fatti e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato. Orebene, i ricorrenti sostengono che la loro confessione sarebbe stata frutto di "pressioni" su di loro esercitate dal direttore dello stabilimento in cui è stato perpetrato il furto, e di cui avrebbe dato conto la sorella di quest'ultimo che, nel corso della propria deposizione testimoniale, avrebbe dichiarato che il fratello aveva "minacciato" gli imputati. Da ciò deducono che le ammissioni di colpevolezza non sarebbero state spontane e genuine. La Corte d'appello, a fronte di tale censura, ha ritenuto, conformemente alla sentenza di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso motivazionale, che essa contrasta con tutti gli elementi probatori acquisiti e, cioè, sia con le dichiarazioni testimoniali dei tre soggetti che hanno assistito alle "confessioni", sia con le immagini acquisite attraverso il sistema della video sorveglianza. La Corte d'appello, rinviando all'integrale lettura delle deposizioni dei tre testi, ha infatti evidenziato che da esse era emerso che, dinanzi all'iniziale negazione del fatto da parte dell'imputato RN anche all'esito della visione dei video in cui il predetto «risultava presente e "attivo" sia all'arrivo che all'uscita del furgone» in cui era stata caricata la refurtiva, il proprietario si era "arrabbiato", ma che tale rabbia non aveva comportato alcun atto di violenza o di minaccia. Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d'appello, ha coerentemente escluso che alcuna minaccia fosse stata rivolta gli imputati e muovendo dalla richiamata confessione stragiudiziale, ha delineato il fatto attenendosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv. 264972; Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Consolo, Rv. 249960). Del tutto generici e privi di ogni riscontro sono i riferimenti operati e, segnatamente quello alla deposizione, riportata per un minimo stralcio, della teste Lepratti, riferimenti implicanti, al più, questioni di merito inammissibili in sede di legittimità. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. fr
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 gennaio 2026 Il 91nsigliere estensore Il Prer nte NN RL Alfred diano Cu.-~ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NN MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA SCIARRETTA che ha concluso chiedendo oSue, udito jLdifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 16150 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO NN Data Udienza: 27/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco con cui i ricorrenti sono stati condannati in concorso tra loro e con altro soggetto rimasto ignoto per il reato di furto di un ingente quantitativo di nastro di rame, aggravato dall'aver agito con abuso di relazione e per essere stato commesso il fatto da tre o più persone, 2. Entrambi gli imputati, con un unico atto a mezzo del comune difensore di fiducia, affidano i rispettivi ricorsi a un solo e comune motivo qui riportato a norma dell'art. 173 disp.att.cod. proc. pen. 2.1. Deducono i ricorrenti l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rilievo dato dai giudici di merito alla confessione stragiudiziale degli imputati che, affermano, intanto può essere posta a base della decisione di condanna, in quanto venga parametrata ad ulteriori elementi e sia spontanea e genuina;
tali ultime caratteristiche, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbero rinvenibili nella fattispecie in esame in quanto, secondo la prospettazione difensiva, le confessioni sarebbero state rese sotto minaccia della persona offesa, come confermato dalla stessa sorella di quest'ultima chiamata a deporre quale teste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I ricorrenti, con l'unico motivo di ricorso, reiterano una censura già formulata con l'atto di appello senza confrontarsi realmente con la motivazione, — completa, puntuale e priva di vizi logico-giuridici fornita dalla Corte territoriale alla luce delle risultanze istruttorie — e sollecitando un'inammissibile rivalutazione della rilevanza e attendibilità delle fonti di prova preclusa in sede di legittimità trattandosi dì giudizio devoluto insindacabilmente ai giudici di merito la cui valutazione, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente, logica e per nulla contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità. La valutazione della prova è, infatti, questione di fatto riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575- 01) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità». (Sez. 4, n. 10153 dell' 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Con riferimento poi alla confessione stragiudiziale deve ribadirsi che essa, pur non costituendo prova assoluta di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice, allorché, valutata in sé, nonché nel contesto dei fatti e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato. Orebene, i ricorrenti sostengono che la loro confessione sarebbe stata frutto di "pressioni" su di loro esercitate dal direttore dello stabilimento in cui è stato perpetrato il furto, e di cui avrebbe dato conto la sorella di quest'ultimo che, nel corso della propria deposizione testimoniale, avrebbe dichiarato che il fratello aveva "minacciato" gli imputati. Da ciò deducono che le ammissioni di colpevolezza non sarebbero state spontane e genuine. La Corte d'appello, a fronte di tale censura, ha ritenuto, conformemente alla sentenza di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso motivazionale, che essa contrasta con tutti gli elementi probatori acquisiti e, cioè, sia con le dichiarazioni testimoniali dei tre soggetti che hanno assistito alle "confessioni", sia con le immagini acquisite attraverso il sistema della video sorveglianza. La Corte d'appello, rinviando all'integrale lettura delle deposizioni dei tre testi, ha infatti evidenziato che da esse era emerso che, dinanzi all'iniziale negazione del fatto da parte dell'imputato RN anche all'esito della visione dei video in cui il predetto «risultava presente e "attivo" sia all'arrivo che all'uscita del furgone» in cui era stata caricata la refurtiva, il proprietario si era "arrabbiato", ma che tale rabbia non aveva comportato alcun atto di violenza o di minaccia. Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d'appello, ha coerentemente escluso che alcuna minaccia fosse stata rivolta gli imputati e muovendo dalla richiamata confessione stragiudiziale, ha delineato il fatto attenendosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv. 264972; Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Consolo, Rv. 249960). Del tutto generici e privi di ogni riscontro sono i riferimenti operati e, segnatamente quello alla deposizione, riportata per un minimo stralcio, della teste Lepratti, riferimenti implicanti, al più, questioni di merito inammissibili in sede di legittimità. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. fr
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 gennaio 2026 Il 91nsigliere estensore Il Prer nte NN RL Alfred diano Cu.-~ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA