Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15187 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLIC1 51 8 7/03 IN NOME DEL P POLO TALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Estinzione del SEZIONE TERZA CIVILE processo esecutivo;
spese Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7880/00 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Rel. Consigliere Dott. Luigi NC DI NANNI 30843 - Consigliere Cron. Dott. Antonio SEGRETO $4032 Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Ud. 16/05/03 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI BARCELLONA ΡΟΖΖΟ DI GOTTO, in persona del sindaco pro tempore prof. NC Speciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 57/I, presso lo studio dell'Avvocato RM RAIMONDO, difeso dall'avvocato ES GERACI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IO ES, IO CA;
intimati - avverso l'ordinanza del Tribunale di BARCELLONA POZZO 2003 DI GOTTO, depositata il 28/01/00 (R.G. 203/99); 1165 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Luigi NC DI NANNI;
udito l'Avvocato Carnelo RAIMONDO (per delega Avv. NC GERACI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nell'espropriazione forzata promossa da RM e NC MA in danno del Comune di Barcellona Poz- zo di Gotto, con le forme del pignoramento presso il terzo Banco Ambrosiano Veneto, il giudice dell'esecu- zione, preso atto della dichiarazione negativa del ter- ZO, con ordinanza del 20 gennaio 2000, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva ed ha liquidato ai cre- ditori procedenti le spese del procedimento, ponendone il pagamento a carico del Comune, debitore esecutato.
2. Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha propo- sto ricorso per cassazione contro l'ordinanza. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il Comune sostie-1. ne che il provvedimento impugnato contrasta con il principio secondo il quale, in caso di estinzione della procedura esecutiva, trova applicazione la disposizione 2 contenuta nell'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. e le spese del procedimento esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate.
2. Il ricorso è ammissibile. L'ordinanza impugnata contiene una statuizione, su- scettibile di avere attitudine al giudicato formale e sostanziale, sul diritto del creditore procedente di conseguire il rimborso delle spese sostenute nel pro- cesso di espropriazione, condotto con le forme del pi- gnoramento presso terzi, quando il terzo non rende la dichiarazione di legge ed il giudice dell'esecuzione dichiara, in conseguenza, estinta la procedura esecuti- va. per-Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, tanto, può essere impugnato con il ricorso per cassa- zione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il principio è stato enunciato recentemente da questa Cor- te con la sentenza 23 aprile 2003, n. 6446, in fatti- specie analoga.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Nell'espropriazione forzata, promossa con pi- gnoramento presso terzi, quando il terzo non compare ° rende una dichiarazione non conforme alla domanda del creditore procedente, è necessario che questi faccia istanza di accertamento del credito, se intende far 3 proseguire la procedura esecutiva (art. 548 cod. proc. civ.). RM e NC MA, nella fattispecie, non hanno proposto l'istanza ed il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo. La pronuncia di estinzione non è stata contestata delle parti.
3.2. Torna, pertanto applicabile il principio, espresso dalla citata sentenza n. 6446 del 2003, che, nel caso di dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione non può emettere in favore del creditore procedente un provvedimento di liquidazione delle spese del processo esecutivo, perché egli non ha un diritto di questo genere verso il debi- tore esecutato. Il diritto, infatti, non è contemplato dalla legge (art. 632 cod. proc. civ., nel testo da ul- timo modificato dall'art. 12 delle legge 3 agosto 1998, n. 302.) Si applica, invece, il principio secondo il quale, quando il processo esecutivo si risolve negativamente per il creditore, questi non ha il diritto di aggravare a suo vantaggio la posizione del debitore.
4. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta. 4 5. Le spese di questo giudizio sono poste a carico di RM e NC MA in solido, in base alla re- gola della soccombenza.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e condanna gli intimati in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in € 550,00, di cui € 100,00, per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 16 maggio 2003. Luigi NC Di Nanni, Est. Il Presidente ветот выя + Depositata in Cancelleria LCANCED ERECT oggi, 0.011. 2003. Dott.ssa Mama Aiello IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Maria Aiello 5