Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
Per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie, e non può essere riferito alle munizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2009, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 976
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 28529/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU AR, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 21.4.2009 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. FATTO
1. Con sentenza del 14.10.2006 il Tribunale di Napoli a seguito di giudizio abbreviato aveva assolto AR FU dai reati a lui contestati, di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (L. n. 1423 del 1956, capo A, ex art. 9, comma 2) e di detenzione illecita di un proiettile da guerra (L. n. 895 del 1967, capo B, ex art. 2 come sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 10), accertati in Napoli il 13.10.2006;
1.2. Investita dal gravame del Pubblico ministero e del Procuratore generale, la Corte d'appello in Napoli, con la decisione in epigrafe, riformava la sentenza di primo grado e dichiarava il FU responsabile di entrambi i reati a lui ascritti, con la recidiva reiterata e specifica pure contestata. E, ritenuta la continuazione, lo condannava ad un anno e dieci mesi di reclusione.
A ragione osservava che dagli atti emergeva che l'imputato viveva da solo nell'abitazione nella quale era stato trovato il proiettile;
che in assenza di prova contraria la detenzione del proiettile doveva dunque essere riferita a lui;
che l'assunto della sentenza di primo grado, secondo cui poteva dubitarsi della attribuibilità del proiettile all'imputato perché la casa era stata in precedenza abitata da altri, era privo di qualsivoglia aggancio probatorio;
che inoltre la collocazione del proiettile in un bicchiere di vetro posto in cucina, ovverosia in un locale di uso quotidiano, rendeva evidente la consapevolezza della detenzione;
che neppure valeva la considerazione del primo giudice, secondo cui sarebbe stato folle per un sorvegliato speciale detenere un proiettile, perché astratta e in contrasto con le risultanze processuali.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore avvocato Umberto Costanzo, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione di legge sostanziale, con riferimento al capo A) - relativo alla violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale - giacché tra le tante prescrizioni imposte al ricorrente nessuna riguardava il divieto di detenere munizioni, mentre alla prescrizione di non detenere armi non era riferibile implicitamente anche quella di non detenere munizioni, attesa la specificità e differenza delle due categorie;
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle emergenze probatorie considerate dal primo giudice e pretermesse dal secondo;
si sostiene che la Corte d'appello aveva, sulla scorta delle impugnazioni, operato una ricostruzione deformata della realtà, che non consentiva d'affermare la conoscenza del proiettile nel bicchiere della cucina, dal momento che l'imputato, il quale utilizzava la casa soltanto per dormirvi o accompagnarsi con donne, non faceva uso della stanza e sarebbe stata una follia detenere il proiettile in un bicchiere della credenza ovvero non nasconderlo;
e si deduce che il dubbio sulla adeguatezza delle motivazioni del primo giudice avrebbe imposto quantomeno un rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di verificare se e da quanto tempo i precedenti inquilini avevano lasciato la casa e se avevano lasciato gli arredi.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il secondo motivo, con il quale si contesta la riferibilità della detenzione della munizione da guerra all'imputato, sarebbe preliminare, perché riguarda entrambi gli addebiti, ma è infondato.
Le considerazioni e valutazioni che sostengono la riforma dell'assoluzione sono esaurienti e logiche, e non lasciano affatto scoperto o non debitamente confutato alcun aspetto di una qualche importanza della sentenza di primo grado. Del resto l'affermazione difensiva, che l'imputato non aveva neppure conoscenza del proiettile tenuto in un bicchiere di vetro in cucina, perché usava la casa soltanto per dormire o per incontri galanti, oltre a concernere circostanze di fatto, appare tanto generica quanto intrinsecamente inverosimile, presupponendo che in nessuna di quelle occasioni il ricorrente avesse mai avuto necessità di bere.
L'affermazione poi che si sarebbe dovuta rinnovare l'istruzione dibattimentale per verificare se i precedenti inquilini avevano lasciato arredi, ha l'insuperabile difetto di non dare dimostrazione della esistenza di una qualsivoglia sollecitazione o indicazione di prove in tal senso.
2. Fondato appare invece il primo motivo, che concerne la possibilità di ravvisare nella detenzione del proiettile, oltre che il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2 come sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 10 (capo B), anche la violazione della L. n.1423 del 1956, art. 9, comma 2 (capo A) sotto l'aspetto, che è
l'unico contestato, della violazione della prescrizione di non detenere armi.
Un proiettile non è di per sè un arma, ne' è parte di arma, anche se se serve in concreto ad usare l'arma con modalità offensive. D'altronde, come esattamente osserva il ricorrente, le leggi in materia di armi distinguono sempre tra armi, parti di armi, armi improprie e munizioni. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte la prescrizione obbligatoria di "non detenere ... armi", prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 3 e la cui violazione costituisce reato ai sensi dell'art. 9, deve intendersi riferita soltanto alle armi proprie, dal momento che, ad interpretala in senso estensivo, impedirebbe al sorvegliato speciale di tenere a domicilio anche attrezzi o coltelli di comune uso domestico, imponendogli così limitazioni inutilmente afflittive ed estranee alla finalità della norma (Sez. 1, n. 1842 del 23/01/1997, Coccone). Sicché, andando la prescrizione intesa in senso rigoroso e restrittivo, neppure può ritenersi estensibile alle sole munizioni.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 perché il fatto, così come contestato al capo A), non sussiste. Rimane il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2 come sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 10 contestato al capo B), per il quale però, essendo stato considerato meno grave, il trattamento sanzionatorio è stato determinato alla stregua di mero aumento a titolo di continuazione. S'impone di conseguenza il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato residuo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A), relativo al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, perché il fatto non sussiste.
Rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la determinazione della pena in relazione al reato di cui al capo B), relativo alla L. n. 497 del 1974, art. 10. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010