Sentenza 4 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
. E N O I Z S A cct . R T N S A . I I R G . B R P E . . A R L D L T L A - 05284/03 A E U . D D B B I I A E S R T T A N T E I 1 N S 3 R E I 1 S E A IN NOME I I POK E . T N A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.16599.0 Cron. 1172 Composta dai Magistrati: DOLL. GIOVANNI PAOLINI PRESIDENTE Rep. Dott. MARIO CICALA CONSIGLIERE ud.10.6.2002 Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. contributo can Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE di locazione ha pronunciato la seguente SUP MA 15-20 S E NTENZA S APION 31 sul ricorso proposto da: 72043 rappresentato e difeso dagli generalizzato, RICHETI MARCO in ates avv.-i Gianfranco Gaffuzi ed En: ico Romanelii gusta grecard ca ce a riccrsc, eCell. dom. i Еспа pressc avv. Romanel i via Cosseria 5 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, Tappresentato 0 aiċeso lego dall'Avvocatura Concralo dello Stato, presso 11 ::Gi Efictio à domiciliato in Roma, vi a Cei Portoghesi 12 h 2584 intimato, controricorrente avverso la sentenza T.. 199.9.99 in dat.A 2.6.99 della Commissione Tributaria Regionale dela Lombardia, depositata in data 22.6.99; udita la relazione dolla causa svolta Teil pubblica udienza del 10.6.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per parte ricorrente l'avv. Romancii"; udite ไย conclusioni del P.G. in persona del Sostiluto Procuratore Generale dr.STEFANO SCHIRO', che ta concluso per 11 rigetto Cel ricorso;
SVOLGIMENTO EL PROCESSO 1. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato riprendeva a cassazione nei confronti di IG CO il contribule canone di locazione e 1'indennità لف trasferta (ovvero di sistemazione relia residenza), corrisposegli dal datore di lavoro, Credito Ilaliano spa, neil'anno 1984. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva ricorso del contriouente pez entrambe le indennità sopra citate. Proponeva appell 1'Amministrazione Finanziaria delio Stato е la Commissione Tributaria Regionale confermava 1'accortamento, totalmente riformando decisione di primo grado, 2. Ila proposto icots per Cassazione IG CO, deducendo due motivi. Registe con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello lato . Il ricorrente ha presentato memoria integrativa. MO VI DELLA DECISIONE 3. Cel primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violaziono C false applicazione, 1 genai dell'art. 360 n. 3 CPC, degli arto, F 23,64 e 67 del D. P.R. I1. 600.73; 112 Codice di Procedura Civile nonchè omessa, insufficiente e con raddiztoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC Non esiste una obbligazione tributaziz propria de soggetto, appartenendo la legittimazione a contraddire esclusivamente al datore di lavoro.
1. Il motivo è infondato. Posto che la ritenuta effettuata dai datore 3: lavoro sugli emolument.i crogati al dipendente è а titolo di acconto e ΠΟΙ a titolo definitivo potendo il lavoratore fruire di maggiori detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi Ovvero essere assoggettac а maggiore CASSAZ_GDC per la esistenza di alleriori cespiti tassabili התנן volta che si rizenga errata l'applicazione della ritenuta, la legittimazione passiva ordire all'obbligazione tributaria appartiene :ic solo al sostituto ci imposta, ma anche a sostituito. sul quale ricade in definitiva l'obbligazione in argomento. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione C 5. ¨alsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n.3 CPC, degli artt. 48 del D.F.R. 1. 597.73 e 12 delle Preleggi al Codice Civile;
nonchè pressa, insufficiente e portraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC Egli роге in evidenza la natura risarcitoria del een ribu50 canone di affitto. Ir. ipotesi, chiece la rideterminazione delle sanzioni. 6. 11 motivo ي infondato. Costituisce giurisprudenza ccstance di ques a Corte, sia pure dopo qualche iniziale oscillazione (cfr. Cass. 3.12.99 Π. 13486), cho 11 contributo canonc;
i affitto corrisposto da in SL_Luto di credito ad un proprio dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede, nella normativa anteriore al Decreto Legislativo 1. 3_4.9%, costituisce componerte del reddito lassabile e pertanto deve essere assoggettatc per l'intero arumontare ad Irpef: Cass. 18.2.2000 n. 1842. Nello stesso sense Cass.
8.3.200 n. 2611, secondo cui ' A differenza delle indennità di trasferta, le indennità di trasferimento e le indennità similari qualc il rimborso d_ parte del più consistente canone d locazione che il dipendente debba pagaze per acquisire il godimento di un confacente alloggio sono componenti del reddito tassabile ai fici irpef per 1'intero anncntare, se ricadonc in periodi di imposta anteriori al 1998. A cić si aggiunga che la sentenza della Commissionc Tributaria Regionale & motivata arc e in purt o di falto, nel senso che nulla in atti prova l'effettivo cambio di residenza del leo familiare nè l'effettiva spesa sostenita per l diferente Canone di affillo pagato e neppure che questo V саполе eza superiore J quello che il funzionario paçava ne la precedente sede ci servizio>.
7. Quanto all'indennità trasferta ovvero trattamento di missione erogato dalla banca in occasione del trasferimento di cui trattasi, può preliminarmente ritenersi che il IG abbia inteso impugnare anche Lale profilo della senten di appello, In attesa ין ampiezza delle argomentazioni esposto no ricorso per Cassazione: anche 00 11 ricorso a.desimo appare prevalentemer.te incentrato sulla questione della tassabilità del contribuzo canone d' locazione. El riguardo, occorre anzitutto chiarire che a trastorta missione 51 ha quando un dipendente, adze to ac una Filiale, viene temporaneamente comandato a prestare servizio presso altra sede, facendo poi rientro alia Filiale di appartenenza. Questa è la trasferta 1 missione in senso proprie, assoggettata pro parce> a Lassazione.
6. Nella specie, trattasi invece di trasferimento unilateralmente disposto dall'azienda credito, per il quale è prevista La corresponsione della diaria , ovvero i trattamento di missione, па i dipendente rimane in servizio presso a sede di cestinazione. Per taie eventualità, i contratti collettivi possono prevedere zimborsi di spese vive J Pà di lista ( ad esempio spec di trasloco} concorsi nella maggiori spese di affitto ° trattamenti equiparati alla mianione.
9. Con ferme a B980 di specie, vale 白 dire al trattamento di missione per un ce to periodo (come se il dipendente fosse destinato a ritornare presso la f iale di origine! vi è stata qualche cscillazione nella giurisprudenza di questa Corte. Si è ritenuto che tale indennità prevista dall'art. 51 del CCNL per un minimo ai venti giorni ed un massimo di trenta, sia equiparabile all'Ander di =rasforta 31 sonsi de l D. P.R. c. 597.73 0 dcl D.P.E. I.. 917.06 Cass. 3.12.99 Π. 13486). Peraltro, 1,3 giurisprudenza si po.i. orienta a nel senso dell'integrale imponibi à : Cass.
8.3.2000 n. 26 , Cass. 18.2.2000 n. 1812, più sopra citate, per 1= qua i le diarie B Le incenri-À 21 trasferimento temporaneamente corrisposte da un'azienda di crecizo al dipendente trasferito sono component del reddito tassabile per i periodi di imposta anteriori al 1998, cioè per la normativa anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 314.97. 10. A tale oricatamento cyma: consolidato ri iene di uniformarsi questo Collegio, ribadendo che un trattamento di diaria per trasferimento J crogata al diperderle di aziende di credito, Zon a domanda costituisce а tutti gli effetti reddito imponibile, [01 exterio equiparabile ad Па lssione> Lemporanea presso altra sece rispetto a quella di appartenenza e rientrando quindi nella regola generale dell'imponibilità di tutto quanto il Lavoratore percepisce in relazione ai rapporto di lavoro. 11. Quente alle sanzioni, i osserva che la sentenza di appello è stata pronunciato in data 2.6.99, quando la normativa di qui al Decreto Legislativo r. 472.97 esa entrata in vigore. La questione doveva essere posta in quella sede ed eventualmente riproposta in sede di legittimità. Nen essendo51 ció verificato, la questione inerenta alla rideterminazione del le sanziori risulta preclusa. in quanto ruova. 12. Gi st.i nctivi, in relazione All'opinabilità de la materia del contencore, alle oscillazioni della giurisprudenza ed al Un comportamento processuale del e parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rige ta il ricorac e compensa le spese Cosi deciso in Roma, it camera di consiglio, acci 10.6.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Умея IL CANCELLIERE 01 Paolo jajanico DEPOSITATO IN CANCELLERIA -4 APR. 2003 Roma ELIZ TLCANCELLIERE C1 Cateres