Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2014, n. 1781
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Sentenza 8 luglio 2014

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La previsione di cui all'art. 600 cod. pen., nella formulazione precedente la riforma operata dalla legge n. 228 del 2003, contemplava un reato a condotte alternative (riduzione in schiavitù o in condizione analoga alla schiavitù), integrato dalla consumazione anche di una sola di esse, e pur non definendo in modo dettagliato le condotte vietate soddisfaceva l'esigenza di tassatività della legge penale, in virtù del rinvio dell'elemento normativo "condizione analoga alla schiavitù" alla situazione di fatto indicata nella convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, resa esecutiva con r.d. n. 1723 del 1928, che definisce lo stato di schiavitù quello di "un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di uno di essi".Ne deriva che è riconducibile all'area previsionale dell'art. 600 cod. pen. previgente la condotta di colui che eserciti i poteri tipici del diritto di proprietà su minori, provenienti da altri Paesi, assicurandone l'ingresso in Italia con false generalità, contro il pagamento di un prezzo e, quindi, trattandoli alla stregua di merci da collocare sul mercato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2014, n. 1781
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1781
    Data del deposito : 8 luglio 2014

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