Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11901
CASS
Sentenza 7 agosto 2002

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 8 gennaio 2002, presieduta dal Dott. Raffaele Corona. Le parti in causa erano un'attrice, che richiedeva il risarcimento dei danni per l'inadempimento di un avvocato, e il convenuto, il professionista, che contestava le pretese. L'attrice sosteneva che la condotta negligente dell'avvocato avesse causato la vendita forzata di un immobile a un prezzo inferiore al suo valore di mercato, mentre il professionista si difendeva affermando di aver agito nel rispetto del mandato, nonostante le difficoltà incontrate.

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'attrice, ritenendo che non fosse stata provata la relazione causale tra la condotta dell'avvocato e il danno subito. Ha sottolineato che, in materia di responsabilità professionale, spetta al cliente dimostrare sia il danno che il nesso eziologico con l'inadempimento. La Corte ha evidenziato che non vi era certezza che un comportamento diligente dell'avvocato avrebbe portato a un esito diverso nella procedura esecutiva, considerando anche che l'asta era stata caratterizzata da poche offerte. Pertanto, la mancanza di prova del danno e del nesso causale ha portato al rigetto del ricorso, assorbendo quello incidentale.

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Massime1

In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (nella specie, violazione del dovere di informazione)va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista , in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11901
Data del deposito : 7 agosto 2002

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