Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (nella specie, violazione del dovere di informazione)va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista , in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato.
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Può considerarsi ormai indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, quello secondo il quale la stessa non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11901 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN RC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TA ON;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 18655/99 proposto da:
TA ON, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato LUCIO ALDO LANIA, che lo difende unitamente all'avvocato MICHELE GIORGIANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IN RC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1004/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato SMEDILE Sergio, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale;
udito l'Avvocato LANIA A. Lucio, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 settembre 1986 MA LI citò davanti al Tribunale di Roma l'avvocato AN AS, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del mandato che gli aveva conferito, allo scopo di evitare l'espropriazione forzata di un suo immobile sottoposto a pignoramento. Il convenuto si difese sostenendo di aver espletato l'incarico, peraltro gratuitamente, seguendo la procedura esecutiva, ma senza aver modo di arrestarla, anche a causa dell'impossibilita di contatti con la LO, resasi irreperibile per circa un anno. All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'assunzione di prove per testimoni e per interrogatorio formale, nonché nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 27 marzo 1996 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò il convenuto a pagare all'attrice la somma di lire 82.500.000, oltre agli interessi con decorrenza dal 10 marzo 1978.
Impugnata in via principale da AN AS e incidentalmente da MA LO, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 30 marzo 1999 ha respinto in toto la domanda, ritenendo:
- il professionista non ha svolto adeguatamente il compito affidatogli;
la procura rilasciatagli in calce al precetto notificato alla cliente era idonea sia alla proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi, sia alla formulazione di osservazioni sulla stima effettuata dall'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione, con cui il bene pignorato era stato valutato in misura inferiore al suo valore reale, come accertato in questo giudizio dal consulente tecnico di ufficio;
l'asserita irreperibilità della LO non è stata provata, ma comunque non avrebbe impedito all'avvocato AS di attivarsi;
l'esiguità della stima non doveva sfuggirgli, date le caratteristiche di consistenza e ubicazione dell'immobile assoggettato ad esecuzione;
invece l'avvenuta presentazione di una denuncia per usura, in relazione al credito fatto valere con il precetto suddetto, non sarebbe stata ragione sufficiente per ottenere la sospensione dell'esecuzione, non essendo stata promossa l'azione penale ed essendo intervenuti altri creditori;
non è certo che il giudice dell'esecuzione sarebbe stato inerte, a fronte di contestazioni relative alla fissazione del prezzo base di asta, nella misura indicata dall'esperto; la circostanza del conferimento di un ulteriore incarico professionale dalla LO al AS, successivo alla vendita forzata dell'immobile, non impedisce di valutare la condotta tenuta dal professionista in esecuzione del precedente mandato;
- tuttavia la domanda non può essere accolta, in quanto è mancata la prova di un rapporto causale tra il comportamento negligente dell'avvocato AS e il danno, prospettato dalla LO e individuato dal Tribunale nella perdita corrispondente alla differenza tra il valore effettivo del bene e la somma per la quale esso è stato aggiudicato;
si può anzi presumere l'inesistenza di un tale nesso eziologico, dato che in sede di incanto vi furono soltanto due offerte e successivamente non furono presentate richieste di aumento di sesto, ne' è escluso che l'asta potesse andare deserta, in caso di fissazione di un prezzo base superiore;
il pregiudizio subito dalla LO, comunque, non potrebbe consistere nella perdita dell'immobile, ipotecato e pignorato ad istanza di vari creditori, ma semmai nella differenza tra il prezzo potenziale e quello effettivo di aggiudicazione, ma non vi è domanda dell'attrice in tal senso;
manca ogni certezza sull'eventualità che la base di asta sarebbe stata aumentata o la procedura sospesa, se il AS ne avesse fatto istanza;
- restano assorbite le altre questioni sollevate con l'appello principale e quelle che formano oggetto dell'altro gravame. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA LO, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. AN AS si è costituito con controricorso, formulando a sua volta cinque motivi di impugnazione in via incidentale e condizionata, cui MA LO ha opposto un proprio controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di quello principale MA LO, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 cod. civ. e degli artt. 506, 538, 568, 588, 590, 591, 592 cod. proc. civ. con insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.", addebita alla Corte di appello di aver trascurato "i diversi eventi che si sarebbero potuti realizzare a seguito di un comportamento diligente del professionista", come la "sospensione della procedura" o il suo "protrarsi nel tempo", con possibilità per la debitrice di "chiedere la conversione del pignoramento", "estinguere i debiti", far "riaprire la gara" a seguito di aumento di sesto, o "infine subire la vendita al più alto valore che il bene aveva effettivamente al momento dell'asta o a quello ancora più elevato che avrebbe assunto nel tempo"; lamenta inoltre, con riferimento a quest'ultima ipotesi, che il giudice di secondo grado, nonostante l'avvenuto accertamento del "comportamento omissivo colpevole" tenuto dall'avvocato AS, non vi abbia ravvisato "una certa autosufficienza a produrre il danno che non necessitava di ulteriore indagine circa la c.d. 'certezza morale' del risultato essendo evidente il nesso di causalità diretto, quantomeno, nella produzione del danno minimo: quello della vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato".
La censura non è fondata.
In materia di responsabilità professionale degli avvocati vige il principio - richiamato dalla stessa ricorrente e costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità: v., per tutte, Cass. 28 aprile 1994 n. 4044 - secondo cui il cliente è tenuto a provare sia il pregiudizio subito, sia la sua derivazione dall'inadempimento, dimostrando che esso "è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale".
Correttamente, quindi, la Corte di appello, avendo ritenuto più attendibile la diversa e maggiore stima dell'immobile in questione, compiuta in questo giudizio dal consulente tecnico di ufficio, rispetto a quella effettuata a suo tempo dall'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione, non si è limitata a rilevare che la procura rilasciata all'avvocato AN AS lo abilitava a proporre una opposizione agli atti esecutivi o almeno a formulare osservazioni, per contestare la congruità del prezzo base fissato per l'incanto. Occorreva, infatti, verificare altresì se il mancato svolgimento di tali attività fosse stato causa del danno lamentato da MA LO e da lei fatto consistere nella perdita di una somma pari alla differenza tra il valore "reale" del bene e l'importo ricavato dalla vendita forzata.
D'altra parte, il risultato (negativo) cui in proposito è pervenuto il giudice di secondo grado è frutto di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è del tutto immune, poiché la Corte di appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni per cui ha ritenuto mancare ogni certezza circa l'esito favorevole di eventuali iniziative dell'avvocato AS nel procedimento esecutivo, ai fini sia della dilazione della vendita, sia della fissazione della base di asta in misura superiore e comunque del raggiungimento di un prezzo di aggiudicazione più elevato: il giudice di secondo grado ha osservato, sotto il primo profilo, che l'asserita natura usuraria di uno dei debiti di MA LO e le contestazioni sul quantum degli interessi non avrebbero permesso con sicurezza di ottenere la sospensione dell'esecuzione, non essendo stata promossa l'azione penale ed essendo intervenuti altri creditori;
ha poi spiegato, per l'altro aspetto, che l'assunto posto a base della domanda è anzi smentito da una presunzione contraria, basata sulla constatazione che "furono presentate solo due offerte superiori di poco al prezzo base e non fu offerto aumento di sesto". A queste argomentazioni, del resto, la ricorrente non ha opposto se non perentorie contestazioni, che in sostanza si risolvono nell'affermazione - contrastante con il principio di diritto prima menzionato - secondo cui l'esistenza del nesso eziologico dovrebbe desumersi senz'altro dalla "negligente omissione di una serie di atti, di per sè idonei e determinanti alla conseguenza disastrosa per la cliente". Nè infine è pertinente il richiamo, contenuto nel ricorso, a Cass. 22 marzo 1994 n. 2701, che attiene a una fattispecie diversa, in relazione alla quale risultava comunque plausibile un diverso giudizio prognostico circa gli effetti dell'omissione, consistita in quel caso nella mancata contestazione, da parte del difensore del debitore assoggettato a esecuzione forzata, della violazione del criterio legale di determinazione del prezzo della nuova asta, stabilito dall'art. 591 cod. proc. civ. per il caso di mancanza di offerte.
Con il secondo dei motivi addotti a sostegno del ricorso principale, MA LO si duole di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 11 comma e 2236 cod. civ., nonché degli artt. 40 e 41 cod. pen. e del principio dell'onere della prova con omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.", sostenendo che nella specie, essendo assolutamente mancata la prestazione professionale dovuta, "ci troviamo di fronte a un caso di inversione dell'onere dalla prova per cui il professionista avrebbe dovuto dimostrare che la sua diligente opera non avrebbe dato risultati più favorevoli", in particolare per l'ipotesi in cui avesse informato la cliente circa l'imminenza della vendita forzata.
Neppure questa censura può essere accolta.
L'apodittico assunto della ricorrente, secondo cui l'onere della prova circa il nesso di causalità dovrebbe essere "invertito", allorché l'adempimento da parte del professionista non sia stato inesatto, ma sia difettato completamente, non è condivisibile. Tra le due ipotesi, infatti, non è ravvisabile alcuna essenziale diversità sotto il profilo in considerazione, dato che in entrambe non solo il danno, ma anche il rapporto eziologico con la condotta del professionista (sia stata inadeguata o sia del tutto mancata) rappresentano elementi costitutivi del diritto al risarcimento fatto valere dal cliente, sicché non vi è ragione perché quest'ultimo debba essere esonerato, nel secondo caso, dal fornirne la prova. E ciò vale anche con riferimento alle violazioni del dovere di informazione, che ugualmente sono fonte di responsabilità solo se hanno dato luogo a un qualche specifico e concreto pregiudizio, il che non può essere desunto da vaghe e indimostrate ipotesi, come quelle prospettate da MA LO a proposito della possibilità, ove avesse avuto notizia dell'ordinanza di vendita, "finanche di estinguere i debiti, anche ricorrendo alla conversione del pignoramento o a nuovi finanziamenti e salvare addirittura la proprietà".
Rigettato pertanto il ricorso principale, resta assorbito quello incidentale, in quanto proposto in forma condizionata, "qualora fosse accolto il ricorso avversario".
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002