Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2004, n. 36019
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Sentenza 19 maggio 2004

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Sussistono i presupposti legittimanti il sequestro probatorio, con riguardo al reato di cui all'art. 11, comma secondo, D.Lgs. n. 313 del 1991 (indebita apposizione sui giocattoli del marchio Ce da parte del fabbricante o del mandatario), ancorché si tratti di giocattoli chiusi in un container appena uscito dal porto, in quanto la previsione di cui all'art. 10 del suddetto D.Lgs. n. 313 del 1991, stabilendo che i giocattoli immessi sul mercato possono essere ritirati, sussistendone i presupposti, provvisoriamente o definitivamente, è preordinata al fine di garantire in ogni caso le condizioni di sicurezza, ma non crea alcuna preclusione all'immediato accertamento del reato di cui al predetto art. 11, considerato, anche, che gli accertamenti amministrativi, per di più eventuali, non debbono necessariamente costituire un prius rispetto all'accertamento del fatto penale.

Integra l'astratta sussumibilità nella previsione di cui all'art. 11, comma secondo, D.Lgs. n. 313 del 1991 (indebita apposizione del marchio CE da parte del fabbricante o del mandatario), idonea a giustificare il sequestro probatorio, la detenzione di un contenitore di giocattoli privi di conformità alle disposizioni Cee sul grado di infiammabilità e in presenza di discordanze grafiche tra i simboli, in quanto l'indebita apposizione del marchio può ben essere contestata anteriormente all'accertamento previsto dagli artt. 6 ed 8 del medesimo D.Lgs. n. 313 del 1991, purché sussistano elementi tali da ritenere dubbio il rispetto delle norme sulle condizioni di sicurezza dei giocattoli, previsto dall'art. 2 del succitato decreto legislativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2004, n. 36019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36019
    Data del deposito : 19 maggio 2004

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