Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio, che ha riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, attribuisce la cognizione ad uno stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti nel reato, i cui nominativi risultino iscritti nel registro delle notizie di reato di diversi uffici del pubblico ministero, perchè ha riguardo alla notizia di reato oggettivamente considerata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 44182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44182 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2693
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 26503/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mondovì con ordinanza pronunziata il giorno 8.7.2009 in relazione alla sentenza 16.4.2008 del Tribunale di Genova;
nel procedimento a carico di:
TT ON, nato il giorno 8.2.1963 in Tunisia.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza de) Tribunale di Genova;
Udito l'avvocato Luigi Vulcano difensore d'ufficio dell'imputato, che si è rimesso alla Corte.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 16.4.2008 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza a conoscere dei reati contestati agli imputati (1) ER DE FR, (2) Michael PA LA, (3) HE MB, (4) TT HE, affermando che ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 3, era competente per i primi tre il Tribunale di Monza, mentre per il TT era competente, sempre ai sensi dell'art. 9 comma 3, il Tribunale di Mondovì, disponendo trasmettersi gli atti agli Uffici del Pubblico Ministero presso detti Tribunali.
I fatti per cui si procedeva consistevano nei reati di cui agli articoli:
A) artt. 110 e 648 bis c.p.; B) artt. 110, 476 - 477 - 482 c.p., art.61 c.p. n. 2, art. 81 cpv. c.p., accertati il 25.11.2005 e contestati a DE FR, LA e MB;
C) artt. 110 e 648 bis c.p., D) artt. 110, 476 - 477 - 482 c.p., art.61 c.p., n. 2, art. 81 cpv. c.p., accertati il 23.12.2005,
contestati a DE FR e TT;
E) artt. 110, 648 bis c.p. F) artt. 110, 476 - 477 - 482 c.p., art.61 c.p., n. 2, art. 81 cpv. c.p., accertati il 25.11.2005,
contestati a LA e MB;
A ragione della decisione il Giudice dell'udienza preliminare osservava che per nessuno dei reati era noto il luogo di commissione e che doveva procedersi alla determinazione della competenza in base all'Ufficio del Pubblico Ministero che per prima aveva iscritto le notizie di reato. Per TT la prima iscrizione risultava eseguita dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mondovì il 15.12.2005;
per gli altri dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Monza il 22.6.2006. Per tutti la iscrizione del Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova era invece solo del 15.5.2007.
2. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Mondovì propone conflitto osservando che:
- il reato contestato al TT risultava commesso in concorso con il DE FR, e quindi connesso ex art. 12 c.p.p., lett. a), con quello commesso da questo;
- che nell'ipotesi di concorso nel reato di imputati aventi, come nel caso in esame, residenza, dimora e domicilio diversi s'applica la regola dell'art. 9, comma 3, ma dagli atti risultava che già nella primavera del 2005 erano in corso indagini per i fatti in oggetto presso la Procura di Genova (Pubblico Ministero Dott. Pinto), tanto che il 29.6.2007 il Pubblico Ministero di Cuneo aveva chiesto l'archiviazione per tale ragione (perché era stata già esercitata l'azione penale) del procedimento a carico del TT;
- che la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero di Mondovì era stata dunque disposta sulla base dell'erroneo assunto che questo avesse per primo iscritto la notizia di reato, risultando invece che il 24.11.2005 era stato già iscritta presso la Procura di Cuneo dal provvedimento 17.1.2006 della Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, che aveva risolto il contrasto negativo tra le procure di Cuneo e di Mondovì, e in violazione altresì delle regole dell'art. 16 c.p.p., da cui discendeva la competenza del Tribunale di Genova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p., giacché sia il Tribunale di Genova che il Giudice delle indagini preliminari di Mondovì hanno ricusato la propria competenza. Il conflitto va quindi risolto sulla base della vicenda processuale che risulta dagli atti, prescindendo dalle motivazioni che sostengono i provvedimenti dei giudici attualmente confligenti, dal momento che al fine di decidere sulle questioni di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata dal normale limite istituzionale di giudice di legittimità (Sez. 6^, n. 1972 del 17/12/1993 Rv. 197364, Murdocca;
Sez. 1^, n. 3569 del 31/10/1986 Rv. 174854, Cardinali) e, non operando quale giudice dell'impugnazione neppure può ritenersi vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto, fermi i limiti della propria cognizione, di quanto emerge dagli atti (Sez. 1^, n. 666 del 26/01/1999, Grenci) o di altre ragioni.
Ora risulta dalla sentenza del Tribunale di Genova che il procedimento, originariamente unitario, è stato trasmesso per competenza, in relazione alla posizione di tre imputati al Tribunale di Monza e in relazione alla posizione di uno soltanto, il TT, al Tribunale di Mondovì, pur essendo il TT imputato in concorso con il DE FR per reati in relazione ai quali la competenza è stata individuata ex art. 9, comma 3, nel Tribunale di Monza.
Il criterio adottato è stato dunque erroneamente applicato, perché esso si riferisce alla iscrizione della notizia di reato oggettivamente considerata, e in presenza di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), quando tra i vari concorrenti non vi sia coincidenza di residenza, dimora e domicilio, è deputato ad operare unitariamente proprio al fine di favorire la concentrazione presso lo stesso ufficio giudiziario delle posizioni dei concorrenti nel reato. Ad ammettere il frazionamento della competenza in base al luogo di iscrizione di ciascun nominativo non vi sarebbe difatti ragione di applicare detto criterio, ultimo nella scala gerarchica, in luogo di quello, prioritario, del comma 2, fissando per ciascun coimputato la competenza nel luogo di dimora o domicilio.
Di conseguenza, poiché per il coimputato concorrente nei reati ascritti al TT il Giudice competente è stato individuato ex art. 9 c.p.p., comma 3, nel Tribunale di Monza, poiché non risulta che detto Tribunale abbia sollevato conflitto e dal momento che su tale determinazione della competenza in questa sede non può incidersi perché essa è estranea all'oggetto del presente giudizio, anche in riferimento alla posizione del TT deve allo stato dichiararsi la competenza del Tribunale di Monza, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Monza, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009