Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/1999, n. 2091
CASS
Sentenza 10 marzo 1999

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Il promissario acquirente di un bene indicato come libero da pesi ed oneri, che al momento della stipula del definitivo ne scopra invece l'altruità e l'esistenza di ipoteca a garanzia di un mutuo, ha facoltà di chiedere la risoluzione del preliminare, con connesse restituzioni di danaro anticipato e risarcimento del danno, ovvero di accollarsi il mutuo per il pagamento del residuo prezzo, o di sospendere il pagamento, ai sensi dell'art. 1482 cod. civ.. Ne consegue che, se ciononostante egli accetta di stipulare il contratto definitivo con l'effettivo proprietario pagando l'intero prezzo pattuito, e successivamente sia costretto, per evitare l'evizione, a pagare il creditore ipotecario, a causa dell'inadempimento del venditore all'obbligo, assuntosi nella compravendita, di liberare l'immobile dalla garanzia reale a sue spese, non può agire nei confronti del promittente che nulla abbia garantito al riguardo, come invece nel diverso caso in cui il promissario non ignori, al momento del preliminare, che il bene non è del promittente, dal che deriva sia la possibilità di esser dal medesimo costretto ad accettare il trasferimento del bene direttamente dal terzo proprietario evitando il doppio trasferimento, sia il diritto ad esser garantito, ai sensi dell'art. 1476, n. 3 cod. civ., dall'evizione e dai vizi della cosa, essendo il consenso tra terzo proprietario del bene e promissario soltanto determinante dell'effetto traslativo della proprietà, mentre gli altri obblighi permangono tra le parti originarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/1999, n. 2091
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2091
    Data del deposito : 10 marzo 1999

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