CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17337 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VI ER nato a [...] il [...] VI ER DI LM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Ì udito il- W-e-n-sere Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17337 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/10/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato in punto responsabilità la sentenza del Gip del tribunale di Pavia che il 15/09/2016 aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato condizionato alla ricognizione personale degli imputati da parte delle persone offese, IE RO per concorso nella rapina pluriaggravata in danno di TE NO, persona ultraottantenne, contestata al capo 1) e IE RO IE IE per concorso nella rapina pluriaggravata in danno di EV NO, persona ultra ottantenne, contestata al capo 3), entrambi per concorso nel furto in abitazione Inganno di PI RG, contestato al capo 2). 2. Ricorrono per Cassazione gli imputati. 2.1. IE RO deduce: 2.1.1. vizio della motivazione. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto positivo l'esito della individuazione fotografica e della conseguente ricognizione di persona senza motivare sul punto. Sottolinea come le risultanze della ricognizione di persona effettuate in data 2 dicembre 2015 sono contraddittorie e non idonee a fondare un giudizio di colpevolezza. Lamenta inoltre carenza di motivazione in ordine alla tempistica del fatto, sottolineando come la fascia oraria indicata in denuncia e nel verbale di pronto soccorso colloca l'evento delittuoso in un lasso temporale incompatibile con la presenza dell'imputato alle ore 15:42 nel territorio dell'alessandrino. 2.1.2. vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. IE RO IE IE deduce: con il primo motivo deduce invalidità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, questione sollevata avanti la Corte d'appello che l'ha respinta affermando che l'imputato risulta avere avuto la notifica per posta dell'avviso di deposito dEllasaragnmadella sentenza di primo grado (tardivamente depositata) alla sua residenza, all'indirizzo via 25 luglio 47 in San Giusto Canavese dove aveva scontato gli arresti domiciliari. Secondo il ricorrente la decisione non rispetta il dettato delle norme procedurali in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta. Sulla ricevuta di ritorno della raccomandata l'addetto alla notifica in data 25/11/2019 ha attestato, quale motivo della mancata consegna del plico presso la residenza del destinatario, l'irreperibilità dello stesso in quanto sconosciuto. Sostiene che in relazione alla notifica che non è andata a buon fine non sono state poste in essere le incombenze indicate nell'articolo 8 legge n. 890 1 del 1982 che regola la materia. Richiama sul punto la decisione delle Sezioni unite civili nella sentenza n. 10012 del 2021. Sottolinea che nel caso di specie non è stata effettuata la notifica al difensore ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod proc pen. Ritiene che vi sia stata omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato con conseguente nullità del successivo decreto di citazione emesso dalla Corte d'appello in data 08/07/2021, notificato correttamente ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod. proc. pen,in data 19/07/2021 al difensore, e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizioí con il secondo motivo vizio della motivazione posta a sostegno dell'attendibilità delle ricognizioni di persona e delle individuazioni fotografiche;
con il terzo motivo vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto di cui al capo 3) come tentata rapina;
con il quarto motivo vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. Il primo motivo di ricorso di IE RO IE IE è fondato alla stregua delle argomentazioni di seguito espresse. Dagli atti - cui il collegio ha accesso attesa la natura processuale dell'eccezione sollevata - risulta che la notifica effettuata per posta all'imputato dell'avviso ex art. 548 c.p.p., comma 2, della sentenza di primo grado (la cui motivazione, come indicato nella stessatenza impugnata, era stata depositata oltre il termine indicato dal giudice nel dispositivo) non si è perfezionata. È indubbio che il ricorrente all'atto dell'uscita dal carcere (24/07/2015) ha eletto domicilio in San Giusto Canavese via 25 Luglio n. 17, dove è rimasto agli arresti domiciliari fino al 05/02/2016, data in cui la misura gli è stata revocata. La notifica è stata tentata a mezzo posta il 25/11/2019 al domicilio eletto ma non ha sortito buon esito per irreperibilità del destinatario indicato come sconosciuto. Come affermato dalle Sezioni unite nella sentenza numero 14.573 del 25/11/2021 Rv. N. 282848 la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. E come affermato sempre dalle Sezioni unite nella sentenza 2 Tuppi del 2017 per integrare il presupposto di una "impossibilità" della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è sufficiente l'attestazione di mancato reperimento dell'imputato nel domicilio dichiarato - o del domiciliatario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen. Di conseguenza anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilitano l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Nel caso di specie a fronte della mancata notifica per posta al domicilio eletto rectius dichiarato) non si è proceduto alla notifica ex articolo 161 comma 4 al difensore. 2. La sostanziale omessa notifica dell'avviso all'imputato ha dunque effettivamente determinato una nullità, la quale deve annoverarsi per consolidata giurisprudenza tra quelle a regime intermedio (Sez. 1^, n. 43711 del 7 novembre 2007, Cincaleoni, Rv. 238415, Sez. 2^ del 13 settembre 2019, Rv 278002). Peraltro, risulta che la stessa sia stata ritualmente dedotta dal ricorrente all'udienza 28/10/2021. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione affermandone l'irrilevanza sul presupposto, non aderente agli atti, che l'imputato avrebbe avuto la notifica per posta dell'avviso di deposito alla sua residenza. Affermazione questa che non può ritenersi corretta considerato che risulta dagli atti che la notifica è stata tentata per posta ma non si è perfezionata per irreperibilità dello stesso, indicato come sconosciuto in tale luogo. 3. Deve aggiungersi che l'eccezione non può ritenersi sanata, ex art. 183 c.p.p., lett. b), a seguito della proposizione dell'appello da parte del difensore, come stabilito da questa Corte in diverse occasioni in riferimento alla fattispecie dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale (Sez. 2^, n. 49408 del 14 dicembre 2012, Porcino, Rv. 253917; Sez. 6^, n. 36684 del 28 settembre 2010, Dubenskyy, Rv. 248521; Sez. 5^, n. 11911 del 22 gennaio 2010, Zonca, Rv. 246553), affermando principi che inevitabilmente devono essere estesi anche all'ipotesi dell'omessa notifica dell'avviso dovuto in caso di tardivo deposito della motivazione della sentenza. Entrambi gli adempimenti, infatti sono finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del diritto di impugnazione (come del resto si deduce dalla stessa selezione da parte dell'art. 548 c.p.p., comma 2, dei destinatari dell'avviso). 3 lv 4. Può quindi affermarsi che secondo il condivisibile orientamento di questa Corte l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 26131401; Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014 Ud. (dep. 27/01/2015 ) Rv. 262228 - 01; Sez. 2 Sentenza n. 42590 del 10/10/2019 Rv. 277770 - 01). Ove non sia stato notificato il menzionato avviso di deposito, il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso soltanto dopo che quell'adempimento sia stato regolarmente effettuato e i relativi termini di impugnazione siano decorsi. Altrimenti il suddetto decreto deve ritenersi invalidamente emesso proprio perché destinato a coinvolgere direttamente, compromettendolo, l'esercizio del diritto di impugnazione dell'imputato, a sua volta espressione del diritto di difesa. 5. In linea con tali principi, rilevata nel caso di specie la nullità del decreto che ha disposto il giudizio di appello per le ragioni già esposte, deve conseguentemente procedersi all'annullamento della sentenza emessa nei confronti di IE RO IE IE all'esito di tale giudizio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Milano, per l'espletamento degli adempimenti omessi e funzionali alla rituale instaurazione del giudizio di impugnazione e per la celebrazione di un nuovo giudizio d'appello. 6. L'accoglimento del primit di motivo di ricorso assorbe gli ulteriori motivi 7. Il ricorso di IE RO è invece inammissibile perché i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di 4 aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il valore probatorio dell'individuazione fotografica e personale, vale la pena di evidenziare che correttamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell'imputato anche da tali elementi di prova, costituendo essi accertamenti di fatto utilizzabili in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti. Deve aggiungersi che le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 8. Con riguardo al secondo motivo deve osservarsi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE RO IE IE con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di IE RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende Così deciso il 09/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Ì udito il- W-e-n-sere Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17337 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/10/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato in punto responsabilità la sentenza del Gip del tribunale di Pavia che il 15/09/2016 aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato condizionato alla ricognizione personale degli imputati da parte delle persone offese, IE RO per concorso nella rapina pluriaggravata in danno di TE NO, persona ultraottantenne, contestata al capo 1) e IE RO IE IE per concorso nella rapina pluriaggravata in danno di EV NO, persona ultra ottantenne, contestata al capo 3), entrambi per concorso nel furto in abitazione Inganno di PI RG, contestato al capo 2). 2. Ricorrono per Cassazione gli imputati. 2.1. IE RO deduce: 2.1.1. vizio della motivazione. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto positivo l'esito della individuazione fotografica e della conseguente ricognizione di persona senza motivare sul punto. Sottolinea come le risultanze della ricognizione di persona effettuate in data 2 dicembre 2015 sono contraddittorie e non idonee a fondare un giudizio di colpevolezza. Lamenta inoltre carenza di motivazione in ordine alla tempistica del fatto, sottolineando come la fascia oraria indicata in denuncia e nel verbale di pronto soccorso colloca l'evento delittuoso in un lasso temporale incompatibile con la presenza dell'imputato alle ore 15:42 nel territorio dell'alessandrino. 2.1.2. vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. IE RO IE IE deduce: con il primo motivo deduce invalidità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, questione sollevata avanti la Corte d'appello che l'ha respinta affermando che l'imputato risulta avere avuto la notifica per posta dell'avviso di deposito dEllasaragnmadella sentenza di primo grado (tardivamente depositata) alla sua residenza, all'indirizzo via 25 luglio 47 in San Giusto Canavese dove aveva scontato gli arresti domiciliari. Secondo il ricorrente la decisione non rispetta il dettato delle norme procedurali in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta. Sulla ricevuta di ritorno della raccomandata l'addetto alla notifica in data 25/11/2019 ha attestato, quale motivo della mancata consegna del plico presso la residenza del destinatario, l'irreperibilità dello stesso in quanto sconosciuto. Sostiene che in relazione alla notifica che non è andata a buon fine non sono state poste in essere le incombenze indicate nell'articolo 8 legge n. 890 1 del 1982 che regola la materia. Richiama sul punto la decisione delle Sezioni unite civili nella sentenza n. 10012 del 2021. Sottolinea che nel caso di specie non è stata effettuata la notifica al difensore ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod proc pen. Ritiene che vi sia stata omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato con conseguente nullità del successivo decreto di citazione emesso dalla Corte d'appello in data 08/07/2021, notificato correttamente ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod. proc. pen,in data 19/07/2021 al difensore, e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizioí con il secondo motivo vizio della motivazione posta a sostegno dell'attendibilità delle ricognizioni di persona e delle individuazioni fotografiche;
con il terzo motivo vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto di cui al capo 3) come tentata rapina;
con il quarto motivo vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. Il primo motivo di ricorso di IE RO IE IE è fondato alla stregua delle argomentazioni di seguito espresse. Dagli atti - cui il collegio ha accesso attesa la natura processuale dell'eccezione sollevata - risulta che la notifica effettuata per posta all'imputato dell'avviso ex art. 548 c.p.p., comma 2, della sentenza di primo grado (la cui motivazione, come indicato nella stessatenza impugnata, era stata depositata oltre il termine indicato dal giudice nel dispositivo) non si è perfezionata. È indubbio che il ricorrente all'atto dell'uscita dal carcere (24/07/2015) ha eletto domicilio in San Giusto Canavese via 25 Luglio n. 17, dove è rimasto agli arresti domiciliari fino al 05/02/2016, data in cui la misura gli è stata revocata. La notifica è stata tentata a mezzo posta il 25/11/2019 al domicilio eletto ma non ha sortito buon esito per irreperibilità del destinatario indicato come sconosciuto. Come affermato dalle Sezioni unite nella sentenza numero 14.573 del 25/11/2021 Rv. N. 282848 la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. E come affermato sempre dalle Sezioni unite nella sentenza 2 Tuppi del 2017 per integrare il presupposto di una "impossibilità" della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è sufficiente l'attestazione di mancato reperimento dell'imputato nel domicilio dichiarato - o del domiciliatario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen. Di conseguenza anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilitano l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Nel caso di specie a fronte della mancata notifica per posta al domicilio eletto rectius dichiarato) non si è proceduto alla notifica ex articolo 161 comma 4 al difensore. 2. La sostanziale omessa notifica dell'avviso all'imputato ha dunque effettivamente determinato una nullità, la quale deve annoverarsi per consolidata giurisprudenza tra quelle a regime intermedio (Sez. 1^, n. 43711 del 7 novembre 2007, Cincaleoni, Rv. 238415, Sez. 2^ del 13 settembre 2019, Rv 278002). Peraltro, risulta che la stessa sia stata ritualmente dedotta dal ricorrente all'udienza 28/10/2021. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione affermandone l'irrilevanza sul presupposto, non aderente agli atti, che l'imputato avrebbe avuto la notifica per posta dell'avviso di deposito alla sua residenza. Affermazione questa che non può ritenersi corretta considerato che risulta dagli atti che la notifica è stata tentata per posta ma non si è perfezionata per irreperibilità dello stesso, indicato come sconosciuto in tale luogo. 3. Deve aggiungersi che l'eccezione non può ritenersi sanata, ex art. 183 c.p.p., lett. b), a seguito della proposizione dell'appello da parte del difensore, come stabilito da questa Corte in diverse occasioni in riferimento alla fattispecie dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale (Sez. 2^, n. 49408 del 14 dicembre 2012, Porcino, Rv. 253917; Sez. 6^, n. 36684 del 28 settembre 2010, Dubenskyy, Rv. 248521; Sez. 5^, n. 11911 del 22 gennaio 2010, Zonca, Rv. 246553), affermando principi che inevitabilmente devono essere estesi anche all'ipotesi dell'omessa notifica dell'avviso dovuto in caso di tardivo deposito della motivazione della sentenza. Entrambi gli adempimenti, infatti sono finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del diritto di impugnazione (come del resto si deduce dalla stessa selezione da parte dell'art. 548 c.p.p., comma 2, dei destinatari dell'avviso). 3 lv 4. Può quindi affermarsi che secondo il condivisibile orientamento di questa Corte l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 26131401; Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014 Ud. (dep. 27/01/2015 ) Rv. 262228 - 01; Sez. 2 Sentenza n. 42590 del 10/10/2019 Rv. 277770 - 01). Ove non sia stato notificato il menzionato avviso di deposito, il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso soltanto dopo che quell'adempimento sia stato regolarmente effettuato e i relativi termini di impugnazione siano decorsi. Altrimenti il suddetto decreto deve ritenersi invalidamente emesso proprio perché destinato a coinvolgere direttamente, compromettendolo, l'esercizio del diritto di impugnazione dell'imputato, a sua volta espressione del diritto di difesa. 5. In linea con tali principi, rilevata nel caso di specie la nullità del decreto che ha disposto il giudizio di appello per le ragioni già esposte, deve conseguentemente procedersi all'annullamento della sentenza emessa nei confronti di IE RO IE IE all'esito di tale giudizio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Milano, per l'espletamento degli adempimenti omessi e funzionali alla rituale instaurazione del giudizio di impugnazione e per la celebrazione di un nuovo giudizio d'appello. 6. L'accoglimento del primit di motivo di ricorso assorbe gli ulteriori motivi 7. Il ricorso di IE RO è invece inammissibile perché i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di 4 aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il valore probatorio dell'individuazione fotografica e personale, vale la pena di evidenziare che correttamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell'imputato anche da tali elementi di prova, costituendo essi accertamenti di fatto utilizzabili in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti. Deve aggiungersi che le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 8. Con riguardo al secondo motivo deve osservarsi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE RO IE IE con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di IE RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende Così deciso il 09/02/2023