Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10145
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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In tema di espulsione dello straniero, l'ignoranza del termine previsto dalla legge per la richiesta del permesso di soggiorno, derivante dall'ignoranza della lingua italiana da parte dello straniero medesimo, non può essere da quest'ultimo invocata come esimente, atteso che l'ignoranza inevitabile della legge, rilevante agli effetti del principio stabilito dall'art. 5 cod. pen, è solo quella che colpisce la generalità dei cittadini per il modo stesso in cui la norma è posta, e quindi non si identifica con l'errata percezione individuale del dettato normativo, comunque motivata.

In caso di espulsione dello straniero per omessa richiesta del permesso di soggiorno nei termini, è irrilevante la circostanza della sussistenza delle condizioni per ottenere il permesso medesimo, atteso che la politica dei flussi migratori in Italia presuppone la rapida conoscenza delle persone autorizzate a rimanere nel paese, per cui il breve termine per la richiesta del permesso è stabilito affinché chi presenta tale richiesta si trovi già in condizioni di restare nel territorio italiano, non rilevando la circostanza che le condizioni per restarvi sopravvengano successivamente e prima dell'espulsione.

Il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è impugnabile, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge 30 luglio 1990, n. 217, dinanzi al tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non è, pertanto, immediatamente ricorribile per cassazione, ne' l'istanza può essere riproposta davanti alla Corte di cassazione, dovendo provvedere sulla richiesta sempre e soltanto il giudice del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10145
    Data del deposito : 12 luglio 2002

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