Sentenza 17 marzo 2004
Massime • 1
La comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche, risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., il cui svolgimento non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2004, n. 23319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23319 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 496
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 42728/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PU NI nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 17-7-03 dalla Corte di appello di Bologna. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Albano NI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Amedeo Grassetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 20-11-2000 il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava PU NI responsabile di furto pluriaggravato e, con le attenuanti generiche equivalenti, lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Bologna con pronuncia 17-7-03 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Violazione dell'art. 5 c. 2 L. 134/03 e nullità dell'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva rigettato l'istanza dell'imputato diretta ad ottenere un rinvio del dibattimento al fine di valutare l'opportunità di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; nullità conseguente della sentenza di secondo grado.
La denuncia è infondata.
Invero secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte la disposizione di cui all'art. 5 L. 134/03 è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e non può trovare applicazione in quelli di impugnazione (Cass. S.U. 10-12-03 n. 47289 RV. 226073).
2 - Violazione di norme processuali e precisamente degli artt. 431, 507, 597 e 598 c.p.p. per illegittima acquisizione da parte della Corte di appello al fascicolo del dibattimento della relazioni del Ris di Parma avente ad oggetto la comparazione e la valutazione delle impronte dattiloscopiche rinvenute sul luogo del furto, attività ripetibile.
3 - Vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto, esclusa l'utilizzabilità della relazione citata, l'unico elemento a carico dell'imputato era rappresentato dalla deposizione del teste AP il quale aveva riferito sulla propria attività di comparazione delle impronte la quale si era svolta al di là di ogni controllo della difesa.
Entrambi i motivi - che possono essere congiuntamente esaminati - vanno disattesi.
La raccolta delle impronte digitali ad opera della polizia giudiziaria è attività certamente irripetibile e pertanto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della relazione che la concerne si palesa legittima, non sussistendo d'altro canto preclusione alcuna a che l'inserimento nel fascicolo de quo avvenga successivamente alla formazione di quest'ultimo ne' in ordine al grado in cui essa venga effettuata. Per quanto attiene alla comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria è stato ripetutamente affermato che la stessa non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 c.p.p. per cui il suo svolgimento non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 c.p.p. (Cass. 15-1-90 n. 00 232 RV. 183012; Cass. 17-12-96 n. 10823 RV. 206423; Cass. 7-5-99 n. 0 5779 RV. 213111): ne deriva che, qualora colui che ebbe a svolgere siffatta attività venga sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre una perizia, ben potendosi attenere alle emergenze di quanto esposto dal predetto che in realtà è un consulente del P.M. D'altro canto il diritto al contraddittorio può esercitarsi attraverso il controesame del citato soggetto da parte della difesa ed attraverso adeguata contestazione la quale, solo se idonea ad incidere sui dati acquisiti, potrà comportare la necessità di ulteriori indagini e se del caso di perizia. Orbene, nel caso in esame è stato sentito in dibattimento di primo grado il maresciallo AP che ha riferito circa l'operazione di confronto eseguita nonché sui relativi esiti ed il difensore dal canto suo ha proceduto al controesame: l'assunta violazione del diritto alla difesa è dunque infondata;
a ciò aggiungasi che neppure in appello e neppure in questa sede è stata svolta alcuna censura in ordine al metodo impiegato nella comparazione ed ai suoi risultati, rappresentati dall'essersi riscontrata, sui frammenti del vetro infranto per entrare nell'abitazione ove fu commesso il furto, l'esistenza di ben quattro impronte sicuramente riferibili al PU in quanto si erano individuati 16 punti di contatto con queste ultime. La responsabilità dell'imputato risulta dunque essere stata correttamente ritenuta alla luce del delineato contesto probatorio.
4 - Violazione dell'art. 133 c.p. - Eccessività della pena base. La doglianza si risolve in censure di merito, dovendosi al contempo evidenziare che la Corte territoriale ha operato congruo richiamo a parametri legislativamente previsti, rappresentati dalle modalità della condotta realizzata, all'uopo compiutamente descritta e dai precedenti specifici dell'imputato.
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004