Sentenza 26 febbraio 2003
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- 1. DNA è prova (Cass. 48349/04)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2019
Alle risultanze delle indagini genetiche sul DNA va riconosciuto natura di prova, allo stesso modo in cui in tempi ormai non più recenti, venne riconosciuto il valore probatorio delle "impronte digitali", valore che in entrambi i casi si fonda su ricorrenze statistiche così alte, da rendere infinitesimale la possibilità di un errore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 30/06/2004) 15-12-2004, n. 48349 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Renato - Presidente Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere Dott. MOCALI Piero - Consigliere Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2003, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
1 7 3 1. , 1 1 1 - 1 2 IN NOME DI0 29 00/0 3 1 0 REPUBBLICA ITALIANA 2 3 7 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto fincisdis ord. o hrib. SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: canoni defur. acque refleck CORONA Primo Presidente f.f.- Dott. Rafaele R.G.N. 3762/02 Cron.6633 Presidente di sezione Dott. Giovanni OLLA - Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud. 07/11/02 - Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Consigliere- Dott. Enrico ALTIERI Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA QUINTO PEDIO elettivamente RAG. 28, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO PARRINO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DI LALLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2002 elettivamente domiciliato in ROMA, 1225 SCARANO PASQUALE, -1- VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3979/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 13/11/01 e avverso la sentenza non definitva del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE n. 2038/01 depositata il 23/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Luigi DI LALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del motivo con cui si deduce la nullità dell'atto di citazione. -2- Svolgimento del processo Il Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento 1. - della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione stata chiesta per gli anni delle acque reflue e la somma compresi tra il 1994 ed il 1999. L'utente ha reagito convenendo in giudizio il Comune di 2. - Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificata il 23.4.2001 ha chiesto fosse dichiarato che il Comune non aveva diritto al pagamento delle somme pretese e ne ha domandato la condanna alla restituzione delle somme che aveva percepito. Il Comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunciato sulla domanda due sentenze. 3. - Con una prima sentenza, del 23.6.2001, ha deciso una questione giurisdizione ed ha dichiarato che conoscere della domanda di relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e depurazione avevano natura tributaria, mentre per il periodo successivo avevano assunto natura di corrispettivo del servizio idrico integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda giurisdizione del giudice ordinario,rientrava nella perché 3 l'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, ma aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa verteva su diritti soggettivi. Il giudice di pace, con la successiva sentenza del 12.11.2001, ha accolto la domanda. In particolare, ha prima rigettato un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte alla tempestività dellaattrice ed un'altra attinente contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Ha quindi deciso le questioni di merito. Ha stabilito che nulla era dovuto per nolo del contatore e dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo stato, non potevano ritenersi dovute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso dei servizi: salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, ma dopo averne determinato 1' ammontare con criteri conformi a legge. All'utente che aveva pagato per sottrarsi all'attuazione coattiva della pretesa del Comune spettava infine la restituzione di quanto pagato ed a tanto il Comune è stato condannato. 4 4. Il Comune di Scafati ha chiesto la cassazione delle due sentenze. L'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene dieci motivi. Rientra nelle attribuzioni delle sezioni unite, in base all'art. 142 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura, prendere in considerazione il terzo, il primo e decimo motivo: gli ultimi due in quanto riguardano la giurisdizione, l'altro perché relativo ad una questione pregiudiziale circa la validità della citazione. 2. - Il terzo motivo denuncia un vizio di nullità della sentenza, per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 318, 163 e 164 dello stesso codice). Non è fondato. Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che è assolutamente incerto il requisito previstoomesso о risulta dall'art. 163 n. 2) cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e terzo). 3. - Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. Lgs. 31 dicembre 1992, 546, n. nonché all'art. 1 D.-L. 26 settembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 5 Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. Il motivo è fondato. nel Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 solco di precedenti decisioni hanno enunciato il principio di diritto per cui il canone del servizio di fognatura e depurazione integra un tributo comunale secondo la delle acque reflue anteriormente al 3 ottobre 2000, data di disciplina vigente entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, 23 dicembre 1998, n.L. 448, il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Ne segue che le controversie sottoposte all'esame del giudice di pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai periodi in cui il Comune ha preteso di applicarlo sia quanto alla misura del tributo richiesto. La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è attribuita alla sua giurisdizione, individuata sulla base dei tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. 5 marzo 2001 n. 88). 60 Non le sono quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, che cadono sulla applicazione della relativa alla liquidazione della misura del tributodisciplina dovuto. - L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento 3.1. del decimo ed ultimo, nel quale il ricorrente appare lamentare che il giudice di pace abbia ritenuto di poter non dare applicazione agli atti in base ai quali era stata determinata la misura del tributo dovuto dagli utenti per il servizio. 4. - La sentenza parziale e quella definitiva sono perciò cassate in riferimento alle statuizioni rese a proposito del canone del servizio di fognatura e depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso;
accoglie il primo e dichiara assorbito l'ultimo; dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione;
cassa la sentenza parziale ed in relazione al motivo accolto la sentenza definitiva;
rimette per l'esame degli altri motivi al primo presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice. Così deciso il giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camer di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore ропти مممم Depositata in Cancelleria 7 26 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 ELWERE C1 Giovanni Giambattista Giovanni Giambattista