Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame della misura coercitiva, l'acquisizione e la conoscenza di atti, fuori dell'udienza camerale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., viola l'espressa previsione dell'art. 309, comma 8 cod. proc. pen., secondo cui il difensore ha il diritto di esaminare tutti gli atti che, a tal fine, devono restare depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza. Ciò implica che il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione acquisita dal giudice e che questi non può conoscere alcun atto senza che la parte sia stata posta in grado di esprimere le proprie valutazioni. La violazione di tale disposizione vulnera il principio del contraddittorio e determina nullità i sensi degli artt. 178 lett. c) e 181 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il tribunale del riesame aveva richiesto, dopo la chiusura dell'udienza, i decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, e, una volta acquisiti, aveva deciso senza che la difesa avesse avuto modo di controllare la legittimità delle intercettazioni eseguite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2003, n. 19046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19046 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato Presidente del 19/02/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
2. Dott. DERIU Luciano Consigliere N. 386
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco rel. Consigliere N. 40587/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG NA SP, n. a Smolyan (Bulgaria) il 18.1.1974;
avverso l'ordinanza del tribunale di Milano, emessa il 19.7.2002;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. A. Frasso, che ha concluso per il l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
- udito il difensore, avv. G. Aricò, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
NG NA SP ricorre avverso il provvedimento con cui il tribunale di Milano, ex art. 309 c.p.p., confermò l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, adottata in relazione al delitto previsto dagli artt. 110 c.p., 73, co. 1 e 4, 80 cpv. dPR 309/90, per illecita detenzione di kg. 8,8 di cocaina.
Tra gli altri motivi, il ricorrente deduce violazione degli art. 309 co. 1 e 10 e 606.1 c) c.p.p. in relazione alla mancata tempestiva trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed alla acquisizione degli stessi da parte del tribunale del riesame fuori dall'udienza camerale, con violazione del contraddittorio delle parti.
Il ricorso è fondato.
Risulta dall'ordinanza esaminata che i giudici di merito hanno rigettato l'eccezione di inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione al tribunale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, tempestivamente formulata dalla difesa, in quanto "non risulta da alcun elemento che i decreti... vennero trasmessi al g.i.p., a norma dell'art. 291.1 c.p.p. (ipotesi questa in cui unicamente potrebbe prospettarsi la suindicata questione di inefficacia della misura cautelare ex art. 309 co. 5 e 10 c.p.p.)". "In ogni caso il tribunale... - continua il provvedimento - ha comunque disposto l'acquisizione dei detti decreti". Il primo enunciato è corretto e condivisibile.
La perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue soltanto al mancato invio da parte del P.M. al tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo trasmessi, unitamente alla richiesta della misura, al giudice per le indagini preliminari. Tale sanzione non opera quando questo giudice abbia ricevuto gli atti in maniera parziale (in ipotesi senza i decreti autorizzativi), sia perché dai commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. risulta che egli è tenuto ad esaminare gli atti ricevuti (e non altri, eventualmente in possesso del P.M.), sia perché non gli si può far carico di un adempimento che non dipende da lui (cfr. Cass. SS.UU. 21/1997, Glicora, ced 206955).
Tuttavia, anche in quest'ultima ipotesi, quando la mancata trasmissione dei decreti organizzativi sia stata tempestivamente eccepita in sede di riesame, deve esserne disposta l'acquisizione, alfine consentire alla difesa e allo stesso giudice di verificare la legittimità delle intercettazioni, in attuazione del principio di legalità della prova.
Nel caso in esame, il tribunale ha sì disposto l'acquisizione dei decreti, ma fuori dell'udienza camerale e prima del deposito dell'ordinanza, con l'effetto di sottrarre gli atti alla conoscenza e alle osservazioni della parte interessata.
L'acquisizione e la conoscenza di atti, fuori dall'udienza camerale di cui all'art. 309 c.p.p., e perciò con sottrazione di essi al contraddittorio delle parti, viola l'espressa previsione dell'art.309 co. 8 c.p.p., secondo cui il difensore ha il diritto di esaminare
- eventualmente estraendone copia - tutti gli atti che, a tal fine, devono restare depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza. Ciò implica che il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione acquisita dal giudice ne' questi può conoscere alcun atto senza che la parte sia stata posta in grado di esprimere le proprie valutazioni. La violazione di tale disposizione vulnera il principio del contraddicono e determina nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 181 c.p.p., nella specie tempestivamente eccepita dalla parte.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Milano.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2003