Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2003, n. 19046
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Sentenza 19 febbraio 2003

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In tema di procedimento di riesame della misura coercitiva, l'acquisizione e la conoscenza di atti, fuori dell'udienza camerale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., viola l'espressa previsione dell'art. 309, comma 8 cod. proc. pen., secondo cui il difensore ha il diritto di esaminare tutti gli atti che, a tal fine, devono restare depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza. Ciò implica che il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione acquisita dal giudice e che questi non può conoscere alcun atto senza che la parte sia stata posta in grado di esprimere le proprie valutazioni. La violazione di tale disposizione vulnera il principio del contraddittorio e determina nullità i sensi degli artt. 178 lett. c) e 181 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il tribunale del riesame aveva richiesto, dopo la chiusura dell'udienza, i decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, e, una volta acquisiti, aveva deciso senza che la difesa avesse avuto modo di controllare la legittimità delle intercettazioni eseguite).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2003, n. 19046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19046
    Data del deposito : 19 febbraio 2003

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