Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
Nel caso in cui la notificazione del provvedimento cautelare sia avvenuta in tempi diversi per l'imputato e per il suo difensore, il termine per proporre richiesta di riesame decorre per entrambi dalla data dell'ultima notificazione. (Nel caso di specie, il provvedimento era stato notificato al difensore d'ufficio dell'imputato latitante, mentre era stata omessa la notificazione ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.; la S.C. ha individuato la decorrenza del termine per la richiesta di riesame nella notificazione al latitante eseguita dopo la cattura e non in quello della successiva notificazione dell'avviso di deposito ex art. 293 cod. proc. pen. al difensore di fiducia dallo stesso nominato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2008, n. 47556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47556 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/10/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1220
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 024098/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EA GO IA N. IL 19/03/1984;
avverso ORDINANZA del 05/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il 2 febbraio 2007 veniva emessa, dal GIP presso il Tribunale di Arezzo, ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di UR RI IA perché indagato per i delitti di associazione per delinquere e furto continuato. Il UR si rendeva latitante, come da decreto dichiarativo della latitanza, e la detta ordinanza veniva notificata al difensore di ufficio del UR avvocato Claudia Ugolini in data 1 marzo 2007. Il UR veniva arrestato in Romania il 25 dicembre 2007 e veniva tradotto in Italia in data 11 gennaio 2008; l'ordinanza di misura cautelare, mai notificatagli prima ai sensi dell'art. 165 c.p.p., gli veniva notificata in data 11 gennaio 2008; il 16 gennaio 2008 l'indagato veniva sottoposto all'interrogatorio di garanzia, atto per il quale era stato spedito avviso al difensore di fiducia, avvocato Fabio Madella del foro di Mantova, nel frattempo nominato. A tale difensore di fiducia veniva anche notificata l'ordinanza di misura cautelare in data 15 gennaio 2008.
Con raccomandata spedita il 25 gennaio 2008 il difensore di fiducia proponeva istanza di riesame.
Il Tribunale del riesame di Firenze, con provvedimento emesso in data 5 febbraio 2008, dichiarava inammissibile l'istanza perché tardiva dal momento che il termine utile di dieci giorni si doveva fare decorrere dalla notifica della predetta ordinanza all'imputato avvenuta in data 11 gennaio 2008, posto che il termine per impugnare spettante all'imputato era già decorso da tempo, essendo stato il provvedimento notificato al difensore di ufficio nel lontano 1 marzo 2007.
Con il ricorso per cassazione il UR, tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto la violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 2 e 3 in relazione all'art. 296 c.p.p., comma 2 e art. 293 c.p.p., comma 3, dal momento che il termine di dieci giorni si sarebbe dovuto fare decorrere dal 16 gennaio 2008, giorno in cui venne notificato al difensore di fiducia avvocato Fabio Madella l'avviso di deposito atti ex art. 293 c.p.p., comma 3. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da UR RI IA non sono fondati.
Ai sensi dell'art. 309 c.p.p., commi 1 e 2 l'istanza di riesame deve essere proposta a pena di inammissibilità entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento impositivo della misura cautelare. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data della notificazione eseguita a norma dell'art. 165 c.p.p.. Anche in materia di misure cautelari è valido il principio di diritto che se le notifiche avvengono in tempi diversi per l'imputato ed il suo difensore il termine per proporre istanza di riesame decorre per entrambi dalla data dell'ultima notifica. Orbene in base alle norme richiamate non vi è alcun dubbio che l'istanza di riesame sia stata proposta nel caso di specie tardivamente. Infatti al latitante UR venne, come doveroso, nominato un difensore di ufficio nella persona dell'avvocatessa Claudia Ugolini alla quale venne ritualmente notificato il provvedimento cautelare nel lontano primo marzo 2007. Al UR, invece, il provvedimento cautelare non venne notificato ai sensi dell'art. 165 c.p.p. nei giorni seguenti alla emissione, ma venne notificato in data 11 gennaio 2008, ovvero nel momento in cui venne estradato in Italia dalla Romania.
È allora evidente che da tale data decorrevano i dieci giorni per proporre istanza, che, essendo stata presentata soltanto il 25 gennaio 2008, è certamente tardiva. La tesi del ricorrente che il termine dovrebbe decorrere dal 16 gennaio 2008, ovvero dal giorno della notifica del provvedimento al difensore di fiducia nel frattempo nominato non è fondata perché l'avviso di deposito del provvedimento cautelare era stato ritualmente notificato al difensore, anche se di ufficio, in data 1 marzo 2007 ed ai successivi difensori nominati non spettavano ulteriori notifiche. Il momento ultimo dal quale fare decorrere il termine per proporre istanza di riesame era, pertanto, nel caso di specie quello del giorno 11 gennaio 2008, ovvero il giorno in cui venne notificato il provvedimento cautelare all'imputato.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare gli avvisi e le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per l'invio delle comunicazioni e degli avvisi previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008