Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2008, n. 47556
CASS
Sentenza 2 ottobre 2008

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Nel caso in cui la notificazione del provvedimento cautelare sia avvenuta in tempi diversi per l'imputato e per il suo difensore, il termine per proporre richiesta di riesame decorre per entrambi dalla data dell'ultima notificazione. (Nel caso di specie, il provvedimento era stato notificato al difensore d'ufficio dell'imputato latitante, mentre era stata omessa la notificazione ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.; la S.C. ha individuato la decorrenza del termine per la richiesta di riesame nella notificazione al latitante eseguita dopo la cattura e non in quello della successiva notificazione dell'avviso di deposito ex art. 293 cod. proc. pen. al difensore di fiducia dallo stesso nominato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2008, n. 47556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47556
    Data del deposito : 2 ottobre 2008

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