Sentenza 3 novembre 2010
Massime • 1
La violenza costitutiva del delitto di rapina può essere esercitata anche nei confronti di persona diversa dal detentore della cosa, purché tra detta violenza e l'impossessamento sussista un nesso di causalità tale da avere carattere di strumentalità, sicché l'impossessamento sia diretta derivazione della violenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2010, n. 42076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42076 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/11/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 3360
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 16015/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \A FF, N. IL *10/01/1970*;
2) \S IR, N. IL *02/03/1959*;
3) IN ND, N. IL *10/09/1970*;
avverso la sentenza n. 2165/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 01/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di O\ e \S e per il rigetto di quello RG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 dicembre 2009, la Corte d'Appello di Bologna, 2A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale gli appellanti LO EL, ER RO e PI DO erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di rapina (artt. 110 e 628 c.p.) per essersi impossessati di una valigetta contenente oro e brillanti del valore complessivo di L. 150 milioni in danno di BI AU, mediante violenza a \\ TI, in *Bologna l'11.9.1997*, e condannati O\ alla pena di cinque anni di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, RG e \S alla pena di cinque anni di reclusione ed Euro 1000,00 di multa ciascuno, con interdizione dai pubblici uffici perpetua per O\ e per cinque anni per gli altri due nonché legale per tutta la durata della pena detentiva ad O\. La Corte territoriale, rigettate le eccezioni di nullità riguardanti la corretta instaurazione del rapporto processuale dinanzi al Tribunale nonché quella relativa al preteso difetto di correlazione fra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della accertata disponibilità da parte di O\ (autore materiale dell'impossessamento della valigetta e dell'azione violenta) del telefono cellulare caduto di tasca al rapinatore allorché, inseguito dal BI\, si stava allontanando, telefono della cui utenza era titolare e per la quale, mezz'ora dopo la rapina, era stata chiesta la disattivazione da persona che, qualificatasi per O\, aveva fornito il suo esatto codice fiscale e il numero telefonico del suocero. La verifica sui tabulati telefonici consentiva di accertare i ripetuti e significativi contatti telefonici tra l'utenza di O\ e quella degli altri due imputati, con attivazione delle celle di *Bologna*, in modo da consentire la ricostruzione significativa dei rispettivi spostamenti e quindi anche dei ruoli in concreto ricoperti. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) l'avv. Diego Abate, difensore di LO EL: - erronea declaratoria di contumacia per non esser stato noviziato ex art. 29 c.p.p. della fissazione della data del dibattimento, per non essere stato presente all'udienza preliminare;
- violazione dell'art. 530 c.p.p. per non avere la Corte di appello valutato l'insufficienza del materiale indiziario, fondato solo sui dati telefonici, senza alcun riconoscimento personale;
- erroneità della qualificazione giuridica perché lo spintonamento della donna precedette la sottrazione della valigetta ed ebbe quindi la "finalità di distrarre il derubato e portare a termine il furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p., n. 4 o nella peggiore ipotesi ex art. 625 c.p., n. 2;
2) l'avv. Inserra Gaetano, difensore di PI DO, a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 628 c.p. perché la violenza perpetrata nei confronti di altra persona, diversa dal possessore della cosa mobile sottratta, esclude che il fatto possa essere qualificato come rapina;
- artt. 62 bis e 114 c.p. perché l'azione, se posta in essere dallo \S, non presenta i connotati della particolare gravità indicata, proprio in considerazione della condotta posta in essere dallo stesso, rimasto ai margini dell'azione in supporto solo logistico;
3) L'avv. Mazza Vincenzo, per ER RO, nonché questi personalmente: - violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di differimento avanzata dalla difesa per concomitante impegno professionale, con motivazione che si è fondata soltanto sul presupposto di un precedente rinvio, senza alcuna verifica della legittimità dell'impedimento dedotto;
- mancanza e illogicità della motivazione per essere stata la responsabilità del RG desunta dalla presenza in Bologna del suo telefonino, presenza che non può assumer significato in ordine ad attiva partecipazione al delitto con contributo causale idoneo a conclamare il concorso;
- erronea qualificazione giuridica dei fatti sotto il profilo oggettivo, per difetto del nesso teleologico tra la violenza e alla persona e la sottrazione del bene sicché il fatto va qualificato come furto con strappo, e sotto il profilo soggettivo, relativo al pieno concorso del RG, mentre in realtà la corretta valutazione dei fatti induce a ritenere che, se concorso i è stato, questo deve essere rintracciato nella formulazione dell'art. 116 c.p., l'azione preordinata dai concorrenti essendo preordinata alla consumazione di un furto e non di una rapina. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso nell'interesse di LO EL:
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché egli, assieme al suo difensore, era presente all'udienza preliminare, sicché la lettura del decreto che dispone il giudizio è valsa come notificazione, secondo quanto stabilito dall'art. 424 c.p.p., comma 2;
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il fatto è stato correttamente qualificato come rapina, perché l'azione violenta nei confronti di \\ RI è stata posta in essere in funzione dell'impossessamento della valigetta, avvenuto nel medesimo contesto e proprio in ragione della violenza posta in essere, ancorché in danno di persona diversa da quella vittima dell'impossessamento. Va invero ribadito che "la violenza può essere esercitata anche nei confronti di persona diversa dal detentore della cosa, purché tra la violenza e l'impossessamento interceda un nesso di causalità tale che abbia carattere di strumentalità, sicché l'impossessamento sia derivazione diretta della violenza stessa" (Cass. Sez. 1, 30.11.1992-23.2.1993 n. 1771).
1.3. L'ulteriore motivo di ricorso, che, formalmente denuncia violazione dell'art. 530 c.p.p., è dedotto in maniera inammissibile, perché genericamente si limita a sostenere che manca qualsiasi riferimento probatorio in conseguenza di assenza di individuazione personale del ricorrente, senza confutare in maniera specifica l'iter argomentativo della sentenza impugnata che ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di poter indicare con certezza nell'odierno ricorrente la persona che, inseguita da BI AU, ebbe a perdere il telefono cellulare. La doglianza è proposta in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall'indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l'inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
2. Ricorso nell'interesse di \PI DO.
2.1. In ordine al primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata considerazione delle doglianze difensive in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in contestazione, è manifestamente infondato. Ribadito quanto già osservato al paragrafo sub 1.2. che precede, giova rilevare che la Corte territoriale ha proceduto, sia pure sinteticamente, alla ricostruzione del fatto che, nella sua dinamica, il ricorrente non contesta. La forte spinta con la quale O\ ha fatto cadere a terra \\ RI, ha avuto come destinataria persona che stava vicino al detentore della valigetta, sicché il successivo impossessamento è conseguito a tale violenza in rapporto di stretta strumentante. Si tratta di ricostruzione in fatto, non contestata nella sua dinamica, che in quanto tale si sottrae al sindacato di legittimità. La scelta del soggetto agente si indirizzare l'aggressione fisica ad una piuttosto che ad un'altra delle persone contestualmente presenti sul luogo di commissione del reato non incide sulla complessiva qualificazione del fatto, perché l'espressione normativa "mediante violenza alla persona o minaccia" evoca esclusivamente un rapporto di strumentante in relazione all'evento (impossessamento mediante sottrazione), senza la necessaria coincidenza tra la vittima della violenza e la vittima della sottrazione;
2.2. il secondo motivo di ricorso, che attiene alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 c.p., è dedotto in maniera inammissibile, mediante considerazioni in fatto, peraltro meramente assertive (essere il ricorrente rimasto ai margini dell azione, con funzioni di supporto solo logistico) che tendono a sollecitare una valutazione alternativa, e quindi di merito, come tale non consentita in questa sede, senza alcuna critica alla motivazione adottata dalla Corte territoriale, che peraltro era stata chiamata a pronunciarsi solo in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche (motivandone adeguatamente il diniego in ragione non solo della gravità del fatto, ma anche della valutazione negativa della personalità per le plurime condanne riportate anche per delitti di rapina). La doglianza per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. è inammissibile anche perché la relativa richiesta è stata proposta per la prima volta in questa sede, quando ormai era preclusa per non aver formato oggetto di devoluzione con l'appello.
3. Ricorso nell'interesse di ER RO, nonché ricorso personale dello stesso.
3.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di rinvio per impedimento del difensore e conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) per non esser stata assicurata la necessaria assistenza difensive, è manifestamente infondato, perché, come risulta dalla lettura del verbale il provvedimento della Corte territoriale è stato ampiamente motivato, non solo in funzione della reiterazione dei rinvii, ma anche per la mancata dimostrazione della tempestività dell'istanza, per non essere stata documentata in relazione alla indicazione della data in cui il difensore era venuto a conoscenza del contemporaneo impegno professionale. Per tale ultimo profilo il ricorso è anche generico, perché non propone alcuna critica specifica a tale passaggio argomentativi che quindi resta come valida giustificazione della decisione adottata.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera generica e quindi inammissibile perché a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ampiamente giustificato il convincimento non solo della presenza del ricorrente a *Bologna* in concomitanza della rapina, ma anche della sua partecipazione e concorso con l'attribuzione specifica del ruolo ricoperto, in quanto persona incaricata (unitamente ad RZ) di seguire e tenere sotto costante controllo la persona offesa nella fase del pedinamento e quindi, nel momento successivo, di costituire elemento i raccordo con il terzo complice, si limita a sostenerne l'inidoneità dimostrativa. Il convincimento della Corte territoriale è stato invece desunto dalla valutazione coordinata degli elementi tratti dai tabulati telefonici unitamente ad altri elementi indizianti costituiti da rapporti non solo di frequentazione ma anche di reiterato concorso nella consumazione di analoghi reati. Il complesso ordito motivazionale è stato criticato solo in maniera generica attraverso l'assunto della mancanza di prova sul contributo causale fornito.
3.3. L'ulteriore doglianza, che attiene alla qualificazione giuridica, è infondata, per le ragioni già esposte ai par.
1.2. e 2.1. che precedono e che debbono intendersi per qui riprodotti.
3.4. L'ultimo motivo di ricorso, che sostanzialmente denuncia violazione degli artt. 110 e 116 c.p. per avere la sentenza impugnata ritenuto il ricorrente responsabile a titolo di concorso nel delitto di rapina a norma dell'art. 110 c.p. anziché ex art. 116 c.p. è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3 perché oggetto di deduzione per la prima volta in questa sede.
4. I ricorsi debbono in conseguenza essere dichiarati inammissibili e ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nelle rilevate cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010