Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
In tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di sottoposizione al regime carcerario ex art. 41-bis O. P. non esclude, di per sè, la possibilità di desumere, per presunzioni semplici, che il capo di un'associazione di tipo mafioso tragga, anche durante la detenzione, i mezzi di sostentamento proprio e della propria famiglia dalle attività illecite occulte esplicate dalla cosca mafiosa cui appartiene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2008, n. 38351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38351 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 02/07/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1510
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 018073/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AS AN, N. IL 15/03/1943;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/01/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Fraticelli M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il ricorso-opposizione, proposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila
di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa a AS GI, è stato rigettato dal Tribunale medesimo con ordinanza del 24/1/2006, sul rilievo che le informazioni fornite dalla Direzione Nazionale Antimafia davano ampia e documentata contezza, non sminuita dagli indimostrati rilievi critici difensivi, che l'istante, al quale potevano attribuirsi notevoli risorse economiche e finanziarie, frutto di occulte attività illecite, fosse titolare di un reddito complessivo superiore a quello indicato dalla legge per godere del chiesto beneficio.
Il AS, per mezzo del difensore, ricorre ora per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo l'erroneità della decisione e la mera apparenza della relativa motivazione, sul rilievo che, essendo egli da lunga pezza in stato di restrizione in carcere, patito anche con il regime speciale previsto dall'art. 41 bis ord. pen., non avrebbero dovuto essere considerati, ai fini della revoca dell'ammissione al beneficio, i pretesi, ma indimostrati, superiori redditi che sarebbero derivati da asserite attività illecite, in quanto di fatto non potute esplicare durante la vita carceraria. Trattasi di ricorso infondato e non meritevole, quindi, di accoglimento.
Ciò premesso, giova ricordare che, ai sensi del citato D.P.R., art. 112, comma 1 lett. d), il magistrato revoca l'ammissione se, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte, risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92.
Essendo pacifico che la prova della titolarità dei redditi può essere data anche per mezzo di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. il cui impiego sia giustificato dal giudice con una persuasiva motivazione, va rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell'opposizione ha esaurientemente spiegato nell'impugnato provvedimento di avere desunto, ricorrendo appunto anche alle presunzioni semplici, la prova della titolarità in AS GI di redditi complessivamente superiori a quelli indicati dal citato D.P.R., art. 76 e 92 in essi comprendendo anche quelli derivanti dalle lucrose attività illecite poste in essere dal predetto o per conto del predetto anche durante la detenzione carceraria, in virtù del ruolo assolutamente apicale svolto in seno al sodalizio mafioso di appartenenza.
Trattasi, all'evidenza di una logica e congrua motivazione, tenuto conto che il predetto è accusato di essere al vertice di una cosca mafiosa, dedita appunto ad innumerevoli e lucrose attività illecite, che sfuggono in quanto tali ad una formale verifica fiscale che si basi soltanto sulla presentazione delle dichiarazioni di redditi e sulla impossidenza di beni immobiliari, ma che è possibile e corretto giuridicamente disvelare in virtù dei calcoli presuntivi condotti, come lo sono stati nella fattispecie, dalle autorità competenti in materia: proprio per tale ragione tale motivazione sfugge al sindacato di legittimità proposto dal ricorrente. Nè vale ad infirmare la correttezza della decisione impugnata il rilievo difensivo che, richiamandosi alla disposta revoca del regime speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen., vuole inferire, dalla dismissione di tale regime carcerario, anche l'interruzione dell'esplicazione occulta ed ininterrotta delle attività ad alta valenza patrimoniale che, grazie al riconosciuto ruolo apicale, al AS sono state attribuite in via presuntiva.
L'assunto difensivo, pur se suggestivo, è anch'esso infondato, posto che la dismissione del regime del carcere ed. "duro" risponde a finalità interne all'ordinamento che organizza la vita carceraria, finalità che nulla hanno a che vedere con la possibilità giuridicamente consentita, da parte degli organi all'uopo deputati dalla legge, di desumere per mezzo di presunzioni semplici che un capo mafioso tragga, anche durante la restrizione in carcere, i mezzi di sostentamento proprio e della propria famiglia dalle occulte attività illecite esplicate dalla cosca mafiosa di sua appartenenza. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008