Sentenza 13 febbraio 2007
Massime • 1
La norma dell'art. 10 comma secondo L. n. 46 del 2006, per la quale l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal P.M. prima della entrata in vigore della legge stessa, viene dichiarato inammissibile non riguarda l'appello proposto contro la sentenza di "non luogo a procedere" pronunciata ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., poichè per "sentenze di proscioglimento" devono intendersi soltanto quelle di assoluzione ex art. 530 e di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2007, n. 9232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9232 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 13/02/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 239
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 039276/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE UDIENZAPRELIMINARE di CAMPOBASSO;
nei confronti di:
1) EL IC, N. IL 13/02/1956;
2) EL NO, N. IL 29/06/1961;
avverso SENTENZA del 01/03/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale della Repubblica di Campobasso, dopo che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello - ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10 - contro la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Campobasso dichiarativa di non luogo a procedere nei confronti di SO OL e SO ET perché il fatto non sussiste in ordine ai reati di cui all'art. 81 c.p. e art.495 c.p., commi 1 e 2 (capo a); artt. 48 e 56 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 (capo b) e artt. 48, 56 e 479 c.p. (capo c), in relazione alle false dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione a gara di appalto, tra proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di n.l.p. ai sensi della L. n. 46 del 2006, art.10, comma 3, riproponendo, in via preliminare, la questione di legittimità costituzionale di tale ultima normativa, potendo dipendere, dalla soluzione della stessa, "la Competenza a giudicare della presente impugnazione". Deduce il ricorrente che "se la normativa di modifica dell'art. 593 c.p.p. fosse caducata dalla Corte costituzionale dovrebbe darsi reviviscenza al rimedio dell'appello originariamente proposto e il giudizio sarebbe di competenza della Corte di appello di Campobasso".
Subordinatamente e nell'ipotesi di ritenuta manifesta infondatezza della detta questione, il ricorrente ribadisce le censure già formulate in sede di appello e deduce che erroneamente il G.i.p. ha dichiarato non luogo a procedere ritenendo che al momento della dichiarazione sostitutiva fosse cessata l'efficacia della sanzione per la presentazione di dichiarazioni non veritiere in altre gare. Deduce il ricorrente che la data da prendere in considerazione è quella del bando e non quella dell'avvenuta presentazione della domanda: poiché la dichiarazione non veritiera fu resa il 2 settembre 2002 (data dalla quale ebbe decorrenza anche la sanzione) e poiché il bando di gara fu pubblicato il 4 agosto 2003, consegue che entrambi gli imputati dichiararono il falso quando, in data 15 settembre 2003, attestarono nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando medesimo non avevano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
Osserva la Corte che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è del tutto irrilevante nella concreta fattispecie.
Invero, con sentenza n. 26 del 24 gennaio 2007 la Corte costituzionale ha: 1) dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva;
2) dichiarato l'illegittimità costituzione della citata L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
L'impugnazione in esame, per contro, concerne una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 428 c.p.p., nel testo modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 4, sì che tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente in relazione alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p. sono affatto inconcludenti, anche in considerazione della natura della decisione conclusiva dell'udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia. Peraltro, va evidenziato che la L. 20 febbraio 2006, n.46, art. 10, comma 2, detta una disciplina intertemporale soltanto in relazione all'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento e non in relazione all'appello proposto contro una sentenza di non luogo a procedere.
All'uopo appare opportuno ricordare che la stessa Corte costituzionale, nell'esaminare in passato una questione di legittimità costituzionale relativa al potere di impugnativa attribuito alla parte civile ha ben evidenziato che quel potere era "circoscritto alle sole sentenze di condanna e di proscioglimento in senso stretto, vale a dire, per quel che attiene a questa seconda categoria, alle sentenze che il capo 2, sezione 1, del 3 titolo del settimo libro del codice di procedura penale divide in sentenze di "non doversi procedere" (art. 529) e sentenze di "assoluzione" (art. 530)" (Corte cost., sent. n. 0 381 del 1992), precisando che "non è dunque un caso che, lessicalmente per tali esiti derisori venga usata la formula "di non doversi procedere" volutamente diversa da quella di "non luogo a procedere", utilizzabile all'esito dell'udienza preliminare. La legge di delega ricorre, significativamente, alla diversa espressione di "proscioglimento" (comprensiva degli esiti di assoluzione e "di non doversi procedere") quando, in materia d'impugnazioni, deve indicare una conclusione opposta a quella di condanna all'esito del giudizio (Corte cost., sent. n. 0 381 del 1992). L'art. 10 cit., dunque, non può che riferirsi esclusivamente agli appelli proposti contro le sentenze di proscioglimento, comprensiva degli esiti di assoluzione e "di non doversi procedere". Talché erroneamente la corte di appello ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello disponendo la notificazione per consentire il ricorso per Cassazione. Ma contro tale erronea pronuncia il ricorrente non ha proposto alcuna specifica impugnazione, non potendo intendersi per tale la mera prospettazione di una questione di legittimità costituzionale relativa a norma non applicabile nella concreta fattispecie, per di più formulata senza farne discendere la consequenziale richiesta di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.
Inoltre, a differenziare le due fattispecie normative concorre non solo la natura della decisione:
- suscettibile di divenire irrevocabile nel caso dell'art. 593 c.p.p. e soggetta, invece, a revoca ex art. 434 c.p.p. nell'ipotesi dell'art. 428 c.p.p. - ma sono diverse, altresì, le funzioni delle stesse, concernendo il merito dell'accusa la prima - ed avendo come conclusione opposta la sentenza di condanna - e la sola procedibilità dell'azione penale la seconda, la quale - impugnabile con lo stesso mezzo dal P.M. e dall'imputato - ha come conclusione opposta un provvedimento non impugnabile da alcuna delle parti che da luogo soltanto ad un impulso processuale.
Il ricorso, dunque, stante la definitività dell'ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'appello, va esaminato nel merito, dovendosi ritenere che, in tema di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 428 c.p.p., qualora la corte di appello abbia erroneamente applicato la disciplina transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, - prevista esclusivamente in relazione alle sentenze di proscioglimento - non abbia specificamente impugnato l'ordinanza dichiarati dell'appello, la Corte di Cassazione, investita del ricorso contro la procedere, non può rilevare d'ufficio la violazione della pronunciarsi sul ricorso.
Ciò posto, osserva la Corte che la fondatezza dell'impugnazione è Infatti, mentre nel capo di imputazione era contestato agli imputati dichiarazione in ordine a determinata situazione personale con pubblicazione del bando di gara, nella sentenza di non luogo a l'insussistenza del fatto perché in data successiva, quella, cioè, domanda, la situazione rappresentata non era falsa. Inoltre motivazione in ordine alle altre esclusioni da diversi appalti d'imputazione.
Talché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al G.U.P. del Tribunale di Campobasso per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2007