Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
In tema di notifica alla persona offesa del reato, perché l'art. 33 disp. att. cod. proc. pen. possa trovare applicazione è necessario che la nomina del difensore di fiducia contenga l'indicazione del domicilio dello stesso, dovendosi, in mancanza, procedere alla notifica diretta alla persona offesa, ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la persona offesa si era limitata ad indicare il nominativo del proprio difensore e non il suo domicilio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 38065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38065 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1433
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 36480/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US AM TI N. IL 23/10/1980;
nei confronti di:
SS TA N. IL 25/12/1946;
avverso il decreto n. 1881/2010 GIUDICE DI PACE di AREZZO, del 09/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDRONIO ALESSANDRO MARIA;
lette le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto del 9 aprile 2011, il Giudice di pace di Arezzo ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale relativo al reato di cui all'art. 590 c.p.. 2. - Avverso il decreto la persona offesa ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 33 norme att. c.p.p., sul rilievo che, pur avendo chiaramente espresso la volontà di essere ravvisata circa l'eventuale richiesta di archiviazione nella querela presentata il 25 novembre 2008, l'avviso relativo a detta richiesta era stato notificato all'indirizzo indicato in querela, non più attuale, essendo stato nominato un difensore, domiciliatario ex lege ai sensi dell'art. 33 richiamato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
A norma dell'art. 33 norme att. c.p.p., il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo. Perché tale disposizione possa trovare applicazione ai fini delle notificazioni, è necessario, però, che la nomina del difensore di fiducia contenga l'indicazione del domicilio dello stesso, dovendosi, in mancanza, procedere alla notificazione diretta alla persona offesa ai sensi dell'art. 154 c.p.p.. Nel caso di specie - come evidenziato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta - dall'esame degli atti risulta che vi era stata, con la querela, la nomina di un difensore di fiducia, senza alcuna indicazione del domicilio dello stesso.
La notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione è stata dunque correttamente effettuata alla persona offesa presso la cancelleria ex art. 154 c.p.p., dopo essere stata infruttuosamente tentata presso la residenza della stessa, essendo la persona offesa sconosciuta a tale indirizzo.
4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013