Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
Non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attività utili.
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La disponibilità di una attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, sicché la relativa mancanza non può da sola precludere l'applicazione dell'istituto in questione. (cfr. anche Corte di Cassazione, sentenza 16541/19 del 10 dicembre 2018 – 16 aprile 2019) Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 8 – 22 gennaio 2020, n. 2453 Presidente Di Tommasi Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Ma. Sa. in relazione alla pena della reclusione di anni uno e mesi …
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Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2009, n. 26789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26789 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2070
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 010927/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LB N. IL 02/04/1981;
avverso ORDINANZA del 09/12/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 9.12.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto la istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NA ER, condannato con sentenza 21.1.2008 del Tribunale di Mantova alla pena di tre anni di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, mentre invece ha concesso la detenzione domiciliare poiché aveva già attenuto, durante la fase di cognizione, gli arresti domiciliari presso la abitazione della propria madre ed era stato poi autorizzato anche ad allontanarsi dal suddetto domicilio per svolgere attività lavorativa, quando la aveva reperita. Il Tribunale ha rilevato che la stabilizzazione della situazione di arresti domiciliari in atto appariva al momento idonea al recupero del condannato, anche alla luce della relazione di sintesi dell'U.E.P.E. di Mantova del novembre del 2008, mentre invece non appariva possibile la concessione della massima misura dell'affidamento in prova, in assenza di una attività lavorativa con apprezzabili prospettive di durata temporale che rendeva di fatto non programmabile un efficace percorso riabilitativo all'interno di una misura alternativa di così vasta portata.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NA lamentando con due separati motivi: violazione del D.P.R. n. 354 del 1975, art.47 poiché la relazione di sintesi dei servizi sociali era positiva e la sussistenza di una attività lavorativa non rientrava fra le condizioni per la concessione del beneficio richiesto, per cui il diniego basato soltanto sulla mancanza di una attività lavorativa stabile era illegittimo;
carenza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato poiché non erano stati indicati i motivi per cui sarebbe stata impossibile la programmazione di un percorso riabilitativo stante il lavoro precario del condannato, quando nel contempo il lavoro, pur se precario, era stato ritenuto positivo per la concessione della detenzione domiciliare. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso poiché erano state dedotte censure di mero fatto a fronte del pertinente giudizio del Tribunale di Sorveglianza che aveva ritenuto non compiutamente provata la idoneità della misura invocata ai fini della rieducazione e risocializzazione del reo.
Con successiva memoria la difesa del condannato ha ribadito che la pretesa del lavoro stabile, quale condizione per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, integrava un vizio di legittimità del provvedimento impugnato poiché il percorso rieducativo poteva essere costruito anche in presenza di un lavoro precario.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Sorveglianza, al fine di escludere l'affidamento in prova al servizio sociale, ha fatto riferimento alla mancanza dei necessari presupposti di affidabilità esterna ed in particolare alla mancanza di una prospettiva lavorativa continuativa che escluderebbe nella specie una prognosi positiva di reinserimento sociale. Tuttavia la sussistenza di un lavoro stabile non è prevista dalla legge (art. 47 dell'ordinamento penitenziario) come requisito indispensabile per la concessione della più vasta misura dell'affidamento in prova che, in presenza della meritevolezza, può essere applicata anche in mancanza di una qualsiasi attività lavorativa, qualora il condannato, nonostante la buona volontà, non riesca a reperire un lavoro, ma possa impegnarsi in attività utili come peraltro sembra avere già fatto in passato il ricorrente. Per converso, considerato che il ricorrente ha trascorso un periodo di tempo non breve agli arresti domiciliari, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto valutare il comportamento extramurario tenuto, al fine di verificare se le prescrizioni, magari particolarmente severe, fossero idonee ad assicurare la prevenzione di nuovi reati in caso di concessione dell'affidamento in prova e ciò anche alla luce della relazione di sintesi dell'UEPE che è stata menzionata nel provvedimento impugnato, ma non valutata.
Il provvedimento impugnato, stante la motivazione carente ed il mancato rispetto del parametro normativo di riferimento deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame della istanza di affidamento in prova al servizio sociale, alla luce dei criteri previsti dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario ed indipendentemente dalla già intervenuta concessione di altra misura di minore portata. In particolare il Tribunale di Sorveglianza dovrà esaminare la condotta del condannato successiva al titolo in esecuzione e la idoneità di eventuali prescrizioni ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, alla stregua anche della relazione della UEPE di Mantova e dell'effettivo riscontro della recente offerta di un lavoro continuativo allegata dal condannato.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009