Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0444 1 / 02 Aula 'B' REPUBBLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Domanda di SEZIONE TERZA CIVILE condanna all'adempimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente R.G.N. 1692/01 Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -Dott. Michele LO PIANO Cron. 10320 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud.29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANNHEIM ASSICURAZIONE SPA, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ZI RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FA IR GI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato FABIO DE ANGELIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato BRUNO LUPI, giusta delega2002 262 in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 9003/00 del Giudice di pace di ROMA, Sezione V Civile, emessa e depositata il 27/07/00 (R.G. 7963/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso o lo si respinga per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è censurata la sentenza con la quale il giudice di pace di Roma ha accolto la domanda di NE GG FA volta alla condanna della Mann- heim Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di L.
2.000.000 quale parte residua dell'indennizzo dovu- tole in forza di polizza denominata “sicurima” per rim- borso delle spese sostenute in occasione del parto ce- sareo effettuato presso una casa di cura convenzionata;
che con l'unico motivo del ricorso deducendo "violazione e falsa applicazione della legge, manifesta illogicità degli aspetti logici delle argomentazioni -poste a fondamento della sentenza" la ricorrente so- cietà assicuratrice, muovendo dal presupposto che il giudizio equitativo di cui all'art. 113, comma 2, 2 c.p.c. deve essere ricondotto alla "equità integrativa" nel senso che il giudice "deve preliminarmente indivi- duare i fondamenti dei singoli istituti giuridici a cui il caso può essere riportato", si duole "dell'errato utilizzo da parte del giudice di prime cure dei criteri previsti per l'interpretazionelegislativamente del contratto" là dove ha ritenuto "che la definizione con- venzionati riguardasse solo ed esclusivamente i centri clinici e non anche gli specialisti"; RITENUTO che questa corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 716/1999 (cui si sono uniformate, tra le altre, Cass., nn. 9213/2001, 10486/2001, 10667/2001) ha invece statuito che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c. il giudice di pace, ' quando pronunzia in controversie di valore non superio- re ai due milioni di lire, non deve procedere alla pre- via individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa (0 sostituti- va), non correttiva (o integrativa), fondata su un giu- dizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osser- vanza, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., delle norme pro- cessuali, nonché di quelle costituzionali e di quelle 3 comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle delle norme ordinarie;
che a sostegno della diversa opinione della ricor- rente non vengono prospettate ragioni nuove, rispetto a quelle già esaminate dalla corte;
che, inoltre, non è dato apprezzare alcun vizio della motivazione, peraltro ravvisabile nelle sentenze in questione solo quando l'enunciazione del criterio di equità adottato si risolva in un'ipotesi di mera appa- renza, ovvero di radicale ed insanabile contradditto- rietà della motivazione stessa (sentenza n. 716/1999 citata); che, dunque, il ricorso è manifestamente infondato;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente NE GG FA;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla 46,49, oltre ad Euro 600,00 spese, che liquida in Euro per onorari. Roma, 29 gennaio 2002 Il consiglierę estensore Il presidente IL CANCELLIERS 01 Gina Casoll