Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2005, n. 12370
CASS
Sentenza 9 marzo 2005

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Massime1

In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di ammnistrazione cui siano state attribuite le relative funzioni. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 cod. civ. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorchè abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti).

Commentario1

  • 1Delega della posizione di “datore di lavoro” ed obblighi non delegabili in materia di sicurezza sul lavoro (tra articolo 16 D.Lgs. 81/08 e articolo 2381 c.c.)
    Paolo Persello · https://www.filodiritto.com/ · 24 novembre 2017

    L'articolo 16 del D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa…”, ma il successivo articolo 17 prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Il meccanismo della delega di funzioni lascia dunque “scoperto” il datore di lavoro con riferimento agli obblighi indelegabili di cui all'articolo 17 cit., ai quali egli deve adempiere direttamente. Finché non si verifichi un infortunio, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2005, n. 12370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12370
Data del deposito : 9 marzo 2005

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