Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di ammnistrazione cui siano state attribuite le relative funzioni. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 cod. civ. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorchè abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti).
Commentario • 1
- 1. Delega della posizione di “datore di lavoro” ed obblighi non delegabili in materia di sicurezza sul lavoro (tra articolo 16 D.Lgs. 81/08 e articolo 2381 c.c.)Paolo Persello · https://www.filodiritto.com/ · 24 novembre 2017
L'articolo 16 del D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa…”, ma il successivo articolo 17 prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Il meccanismo della delega di funzioni lascia dunque “scoperto” il datore di lavoro con riferimento agli obblighi indelegabili di cui all'articolo 17 cit., ai quali egli deve adempiere direttamente. Finché non si verifichi un infortunio, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2005, n. 12370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12370 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRILLO Carlo - Presidente - del 09/03/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 494
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 4452/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL MA, nato a [...]à di Piave il 5 aprile del 1966 e nei confronti di MA SE, nato a [...] il 12 febbraio del 1927 e nei confronti del responsabile civile avv. Giovanni STRIULI quale curatore del Fallimento della società San Donà s.p.a.;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 3 novembre 2003;
udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Letti il ricorso e la sentenza denunciata;
Osserva:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN SE e LD NZ, tratti a giudizio dinanzi al tribunale monocratico di San Donà del Piave perché rispondessero:
il primo quale presidente della S.P.A. Stabilimenti per l'Industria della Juta ed il secondo quale responsabile in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dei reati di cui all'articolo 132 primo e secondo comma del D.P.R. n. 547 del 1955 ed all'articolo 590 c.p., perché omettendo di adottare le necessarie misure di protezione al fine di evitare i contatti dei lavoratori con i cilindri di trazione e pressione, cagionato a TO MA lesione personali gravi (fatto avvenuto il 28 settembre 1996 a San Donà del Piave),con sentenza in data 17.12.99, vennero assolti dai reati contestati rispettivamente perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto. A fondamento della decisione il tribunale, premesso che gli imputati avevano adottato tutte le misure necessarie (richiami, istruzioni, segnalazioni) al fine di evitare l'accesso dei lavoratori alle zone pericolose durante il funzionamento del macchinario, rilevò che l'evento non era causalmente ricollegabile ad un comportamento colposo degli imputati, ma a fatto ascrivibile allo stesso infortunato. Avverso la decisione propose ricorso per Cassazione il P.M. e la Suprema Corte, con sentenza in data 7.3.02, annullò con rinvio la sentenza di primo grado osservando che, di fronte alla constatata violazione dell'obbligo di dotare il macchinario di tutti i mezzi di protezione previsti dalla legge e tecnicamente possibili (nel caso di specie solo dopo l'infortunio era stato installato un dispositivo di arresto automatico a fotocellula) (non poteva considerarsi sufficiente il mero invito rivolto ai lavoratori di non intervenire nella parte posteriore della macchina in movimento. D'altra parte, il comportamento del TO (che aveva compiuto un intervento straordinario sull'orditura) non poteva considerarsi abnorme ed inopinabile e, quindi, non costituiva causa assorbente di responsabilità.
La corte territoriale, quale giudice del rinvio, dopo avere dichiarato estinti i reati attribuiti al LD per la morte dell'imputato prima del giudizio, con sentenza del 3 novembre 2003, ha assolto il IN per non avere commesso il fatto osservando che, con verbale del Consiglio d'amministrazione del 12.5.94, era stata delegata al LD in via esclusiva la sorveglianza di tutto il settore della prevenzione degli infortuni e della relativa normativa all'interno dello stabilimento, con piena facoltà di spesa. Ricorre per Cassazione la parte civile TO MA per i soli interessi civili denunciando la violazione dell'art. 1 comma 4 ter del decreto leg.vo n. 626 del 1994: in particolare deduce che non sono delegabili gli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto leg.vo n. 626 del 1994, quali la scelta delle attrezzature di lavoro, l'elaborazione di un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro,
sull'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione individuale conseguente a tale valutazione;
che la delega si può considerare legittima solo nelle aziende di grandi dimensioni e che in ogni caso il datore di lavoro aveva il dovere di vigilare sul concreto uso della delega. Nella fattispecie l'omessa elaborazione del documento di valutazione del rischio e la mancata fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale denotavano mancanza di ogni controllo e vigilanza.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La delega delle funzioni è, come è noto, un istituto di derivazione giurisprudenziale che trae origine dagli artt. 1703 e segg. del codice civile e si connota per il trasferimento della posizione di potere dal legale rappresentante ad altro soggetto. Essa è stato applicata soprattutto nello specifico settore del lavoro e successivamente estesa in campo ambientale e recentemente anche negli altri campi. La sua ammissibilità e, quindi (l'efficacia scriminante per il datore di lavoro delegante era subordinata a precise condizioni soggettive ed oggettive elaborate dalla giurisprudenza, quali ad esempio l'idoneità tecnica del delegato, il divieto d'ingerenza da parte del delegante, la mancata conoscenza da parte del delegante della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato;
il puntuale contenuto della delegala completa autonomia economica e decisionale del delegato;
le dimensioni dell'impresa e la forma scritta. Quest'ultimi due requisiti però recentemente sono stati ridimensionati da questa corte nel senso che si è escluso, sia che le grandi dimensioni dell'azienda siano condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità della delega (Cass. sez. 3^ 26 maggio 2003 n. 22931); sia la necessità della forma scritta. L'istituto della delega delle funzioni con il decreto legislativo n. 626 del 1994 anzi con la sua modificazione ad opera del decreto legislativo n. 242 del 1996 ha ottenuto, sia pure implicitamente, il riconoscimento legislativo. Invero con l'articolo 1 comma quattro ter, che è quello richiamato dal ricorrente, si è affermato il principio che solo alcuni specifici obblighi non possono essere delegati da parte del datore di lavoro, per cui tutti gli altri obblighi derivanti dal decreto possono essere delegati. Nella fattispecie però, a parte il rilievo che il decreto legislativo n. 242 del 1996 è entrato in vigore in coincidenza con il sinistro, per cui il datore di lavoro non ha avuto la possibilità di osservare le prescrizioni con esso imposte, non si è avuta alcuna delega da parte del datore di lavoro, responsabile dell'adozione delle misure di prevenzione, ad un soggetto diverso perché nei caso in esame il datore di lavoro si identificava proprio con il LD. Dispone invero l'articolo 2 del decreto legislativo citato che per datore di lavoro si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento". L'espresso riferimento al soggetto che ha la responsabilità dello stabilimento implica che la nozione di datore di lavoro di cui al D.legvo 626 del 1994 non coincida con quella di imprenditore di cui all'articolo 2082 c.c. essendo possibile che specialmente nelle imprese di grandi dimensioni la responsabilità del singolo stabilimento gravi su un dirigente o un preposto. Orbene la nozione di datore di lavoro contenuta nel decreto legislativo citato si attaglia a soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa nell'ambito dell'azienda e quindi a coloro che si trovino in posizione apicale. Da ciò consegue che nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con l'amministratore unico, con l'amministratore delegato ovvero con un componente del consiglio d'amministrazione o con il titolare dello stabilimento. Nella fattispecie il Consiglio d'amministrazione in periodo non sospetto, con delibera del 12 maggio del 1994, aveva deciso di attribuire al LD, quale componente del Consiglio d'amministrazione, tutto il settore della sicurezza e della gestione dei rapporti di lavoro con ampia facoltà di spesa ed autonomia. Pertanto, essendo la responsabilità penale personale, salva la responsabilità amministrativa introdotta con il decreto legislativo 231 del 2001, nelle ipotesi di amministrazione delegata,
a norma dell'articolo 2381 c.c., degli illeciti compiuti dagli amministratori delegati rispondono solo costoro. Il presidente del consiglio d'amministrazione o gli altri consiglieri rispondono;
in concorso con l'autore materiale dell'illecito, "Solo se abbiano dolosamente o colposamente omesso di vigilare sull'andamento della gestione ovvero, pur essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società, abbiano dolosamente o colposamente omesso d'intervenire. Solo in tali ipotesi, che non risultano nella fattispecie, sarebbe stata configurabile anche la responsabilità del IN quale presidente del Consiglio d'amministrazione. Si può quindi affermare il principio che nelle persone giuridiche e segnatamente nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda e quindi con i vertici dell'azienda stessa, quali il presidente del consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato o un componente del consiglio d'amministrazioni al quale siano state attribuite le relative funzione o nel preposto ad un determinato stabilimento. Nell'eventualità di una ripartizione di funzioni e di compiti nell'ambito del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 c.c., dei fatti illeciti compiuti dall'amministratore delegato o dal preposto ad un determinato stabilimento, risponde solo quest'ultimo, salvo che gli altri amministratori abbiano dolosamente omesso di vigilare o, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti.
La sentenza impugnata va quindi confermata. Ovviamente rimane configurabile la responsabilità civile della società per il comportamento negligente del suo amministratore, ma la corte territoriale non poteva statuirla perché l'azione civile esercitata nel processo penale non è completamente autonoma ma dipende dall'azione penale per cui, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 578 c.p.p., il giudice penale può dichiarare la responsabilità
civile dell'imputato o del responsabile civile solo in caso di condanna dell'imputato.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005