Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
Non sussiste il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 cod. pen.) nel fatto di chi assista taluno avanti al giudice di pace per una causa civile di valore inferiore al milione di lire, posto che in tali procedimenti, ove non ritengano di agire personalmente (in applicazione del comma primo dell'art. 82 cod. proc. civ.), le parti possono farsi rappresentare da altra persona alla sola condizione del conferimento di un mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato (art. 317, comma primo, stesso codice), senza necessità che il mandatario sia abilitato all'esercizio della professione forense. (Fattispecie relativa ad assistenza prestata da avvocato la cui abilitazione era stata revocata dal competente Consiglio dell'Ordine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2004, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 13/12/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1711
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 21377/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA BE, a Paterno Dugnano il 24. 8.1965;
avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p, del tribunale di Monza, emessa il 17.12.2002;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.G. G. Viglietta, che concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. E. Briatico, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza applicò la pena di un mese di reclusione, sostituita dalla multa di 1140 euro ex art. 53 L. 699/1081, a BE CA, in relazione al delitto di cui all'art. 348 cod. pen., "per avere abusivamente esercitato la professione d'avvocato successivamente al 12.7.1999, data in cui gli è stata revocata l'abilitazione al patrocinio da parte dell'Ordine degli Avvocati di Monza;
in Cogliate e desio il 22.2.2001. La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., avanzata dall'imputato, fu rigettata, avendo il giudice non condiviso l'ipotesi difensiva "prospettata (svolgimento di rappresentanza volontaria regolato dall'art. 317 c.p.p.) ... poiché tale norma riguarda la rappresentanza sostanziale e non processuale mentre la condotta espletata dal prevenuto s'inquadra in tale seconda ipotesi". Ricorre il CA, deducendo erronea applicazione di legge (art. 606.1 lett. b cod. proc. pen., con vizio riferimento all'art. 317 cod. proc. civ.), essendo stata ritenuta la responsabilità penale con riferimento ad esercizio di rappresentanza espletata dinanzi al giudice di pace.
2. Il ricorso è fondato: "Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nella causa il cui valore non eccede lire un milione" (art. 82 comma 1^ c.p.c.). Ma esse possono anche "farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale" (art. 317 comma 1^ c.p.c.). Come è stato più volte affermato dalle sezioni civili di questa Corte (v. sent. 5235 del 21.4.2000) e, recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite civili, dal combinato disposto delle norme sopra indicate deriva che, dinanzi al giudice di pace per cause di valore inferiore ad un milione di lire, le parti possono farsi rappresentare da persona che non sia avvocato, purché munita di mandato scritto, cioè possono stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale (Cass. SS.UU. civili, n. 48/2001 ced 543721). Ne consegue che, in siffatte ipotesi, va escluso il reato di esercizio abusivo della professione d'avvocato. Il CA, pertanto, ben poteva processualmente rappresentare la parte, purché il valore della causa fosse inferiore a un milione di lire (uguale a 516,46 euro).
Questa Corte non ha gli elementi per procedere alla determinazione del valore della causa, per cui s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Monza per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Monza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005