Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2001, n. 6493
CASS
Sentenza 13 dicembre 2001

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È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio "tempus regit actum" che governa la materia processuale.

L'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa e si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per la correzione di una sentenza della Corte di cassazione contenente una erronea interpretazione di una norma di legge, trattandosi di vero e proprio "error iuris" non riparabile con la speciale impugnazione prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte non aveva rilevato l'avvenuta abrogazione, da parte dell'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, della contravvenzione originariamente contestata e, inoltre, non aveva considerato che alcune sostanze non erano più inserite tra quelle il cui superamento costituiva il reato previsto dall'art. 21 comma 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2001, n. 6493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6493
    Data del deposito : 13 dicembre 2001

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