Sentenza 13 dicembre 2001
Massime • 2
È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio "tempus regit actum" che governa la materia processuale.
L'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa e si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per la correzione di una sentenza della Corte di cassazione contenente una erronea interpretazione di una norma di legge, trattandosi di vero e proprio "error iuris" non riparabile con la speciale impugnazione prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte non aveva rilevato l'avvenuta abrogazione, da parte dell'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, della contravvenzione originariamente contestata e, inoltre, non aveva considerato che alcune sostanze non erano più inserite tra quelle il cui superamento costituiva il reato previsto dall'art. 21 comma 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2001, n. 6493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6493 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 13/12/2001
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 3473
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 33531/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso straordinario, ex art. 625 - bis c.p.p., proposto da:
NI DA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 2/3 - 16/5/2000 n. 5628 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sezione Terza). - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Siniscalchi, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
- sentito il difensore, avv. P. Varischi, che si riporta ai motivi di ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la decisione indicata in premessa questa Corte Suprema, Sezione 3^, rigettava il ricorso di RE IL avverso la sentenza 1/4/99 del Pretore di Modena, con la quale era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di L. 10.000.000 di ammenda, nonché alla sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, perché, quale direttore dello stabilimento "International Paper Italia s.p.a.", aveva effettuato scarichi in pubblica fognatura che superavano i limiti di accettabilità (art.21, comma 3, L. n. 319/1976).
Contro questo provvedimento il condannato avanza richiesta per la correzione dell'errore di fatto, ex art. 625 - bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001 n. 128 (art. 6, comma 6), con riferimento all'errata lettura dell'art. 59 D.Lvo n. 152/1999 e delle tabelle 3 e 5 dell'allegato 5 ivi indicate. Secondo il ricorrente la Corte Suprema non ha recepito che il nuovo decreto, disciplinante la materia, ha abrogato la contravvenzione originariamente contestata e che le sostanze riscontrate, nel processo de quo, extra tabella (materiali in sospensione, azoto ammoniacale, BOD5 e COD) non sono più tra quelle il cui superamento costituisce reato. Il ricorso in esame è inammissibile per un duplice ordine di motivi. Innanzi tutto il denunciato errore non può, ad avviso del Collegio, qualificarsi come "errore di fatto", agli effetti della nuova disciplina, costituendo piuttosto un vero e proprio error iuris. Tale si definisce, comunemente, quello risultante dalla supposta esistenza o inesistenza di una norma giuridica e dall'ignoranza di precedenti giurisprudenziali consolidati, laddove l'errore di fatto, diverso dall'errore materiale (che non incide sul processo logico e volitivo della decisione giudiziale, ma determina un divario tra la volontà del giudice e la sua estrinsecazione formale), consiste invece in un errore di percezione, in un equivoco, che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa, sbagliata, e quindi influisce sul contenuto della decisione;
l'errore di fatto, dunque, non può essere l'errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare, ma - mutuando la definizione dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - si configura "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita". Alla luce dei richiamati principi, è evidente che l'ignoranza della nuova disciplina in materia di inquinamento idrico, ovvero l'erronea interpretazione di essa, non può rientrare nella categoria dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 - bis c.p.p., concretando invece un tipico errore di diritto.
Il ricorso de quo è, però, inammissibile anche perché proposto avverso una sentenza depositata il 16/5/2000. Deve, infatti, ritenersi valido nella materia in esame il principio tempus regit actum, applicabile, in carenza di contrarie specifiche disposizioni transitorie, alle norme processuali. Per effetto di esso, considerato che la legge n. 128/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento il ricorso straordinario in questione, è entrata in vigore il 4/5/2001, e tenuto conto che il detto ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento, lo stesso sarebbe stato proponibile, nel caso di specie, solo se la sentenza de qua fosse stata depositata non oltre centottanta giorni prima dell'entrata in vigore della legge, e cioè dopo il 4/11/2000.
Pertanto, pur essendo stato proposto il ricorso in esame il 3/7/2001, e cioè entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, egualmente è inammissibile, non potendosi riconoscere efficacia retroattiva alla norma processuale;
in definitiva, il ricorso per errore di fatto non è ammissibile nell'ipotesi in cui il detto termine sia già decorso alla data di entrata in vigore della legge (nello stesso senso: Cass. Sez. 6^, 30 ottobre 2001, Botteselle;
Sez. 2^, 26/11/2001, Panarisi). A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, quando non possa escludersi che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7 - 13 giugno 2000, n. 186), come nel caso di specie, l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di L. 1.000.000 (euro 516,46).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di L. 1.000.000 (euro 516,46) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2002