Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
Per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod.proc.pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narcotest "et similia". (Fattispecie relativa a narcotest effettuato su Ketamina).
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L'invadenza eccessiva della Giurisprudenza di legittimità Nel 1930, la normativa sugli stupefacenti era inserita nel capo II titolo VI CP. Dunque, spacciare o fare uso di droghe era qualificato alla stregua di un “delitto contro l'incolumità pubblica”. In particolar modo, nella stesura primigenia del Codice Rocco, vigevano gli Artt. 446 CP (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) e 447 CP (agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti). Dette norme sono state completamente abrogate dalla L. 685/1975. In Dottrina, Palazzo (1994) ha notato che, nei previgenti Artt. 446 e 447 CP, si presupponeva una “cooperazione da parte del consumatore di cose o sostanze …
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Tribunale Nola, 21/01/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 21/01/2021), n.128 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 Esito: Condanna (mesi sette di reclusione ed euro 2000,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/1/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: (...), nato a (...) il (...), residente ed elettivamente domiciliato in (...) alla Via (...) detenuto per altra causa, rinunciante a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2013, n. 43226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43226 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/09/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1393
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 20869/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU YUNKAN N. IL 20/01/1990;
avverso la sentenza n. 2782/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. TERRANOVA Gabriele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 novembre 2012 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Prato del 24 novembre 2011, ha rideterminato la pena irrogata a Hu AN nella misura di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza, che lo aveva dichiarato colpevole, all'esito di giudizio abbreviato, del reato di concorso nella detenzione a fini di spaccio di diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo "KE", commesso in Prato il 27 giugno 2011.
1.1. Sulla base delle risultanze investigative - costituite, in particolare, dall'arresto in flagranza di quattro cittadini cinesi, dagli esiti delle attività di perquisizione e sequestro e dalle dichiarazioni rese dagli imputati - il G.i.p. presso il Tribunale di Prato riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato, ponendo in rilievo l'esistenza di una prassi consolidata, inerente all'organizzazione di un'attività di confezionamento di diversi quantitativi di stupefacente da destinare allo spaccio (attraverso la ripartizione per dosi e l'inserimento in singoli contenitori). Deponevano in tal senso, secondo la ricostruzione compiuta dal Giudice di prime cure, il rinvenimento, nei locali dell'appartamento in uso all'imputato, di un bilancino di precisione, di sette bustine di KE già confezionate, di una grande quantità di bustine vuote, di una banconota di venti Euro (sulla quale si trovavano tracce della su indicata sostanza) e di un bicchiere di plastica a sua volta contenente, per lo più, KE (oltre ad un piccolo quantitativo di hashish e marijuana), nonché l'occultamento, nel deposito delle ceneri di un barbecue ed in un ripostiglio situato nel cortile dell'abitazione, di ulteriori, rilevanti, quantitativi di KE conservati in sacchetti di cellophane.
Inoltre, la stessa titolarità dell'immobile, ove dimoravano sia Hu AN che un altro coimputato (ossia, NG ND), veniva dal G.i.p. ricondotta al primo, il quale aveva riferito come lo NG vi si trovasse in affitto, con l'obbligo di pagamento di un "posto letto"; il cortile dell'abitazione, peraltro, nella cui area era stata rinvenuta la gran parte dello stupefacente poi sequestrato, era ritenuto agevolmente accessibile dai locali interni rispettivamente utilizzati dai predetti coimputati, sulla base di una dettagliata descrizione della ubicazione interna delle distinte porte di accesso dei due appartamenti agli stessi in uso, dei relativi vani e della parte di corridoio che consentiva di raggiungere il cortiletto. Entrambe le abitazioni, infatti, si affacciavano su tale corridoio, che faceva capo ad un unico portone d'ingresso con due campanelli. Osservava, infine, il Giudice di primo grado come all'atto dell'arresto, distesa su un materasso matrimoniale posto all'interno dell'abitazione di Hu AN, si trovasse un'altra connazionale, HE CH CH, e proprio nei pressi di tale giaciglio venissero rinvenuti un bilancino di precisione, sette bustine di KE, numerosissime bustine vuote e la banconota da venti Euro su cui erano presenti tracce della predetta sostanza, per un quantitativo di complessivi gr. 21,5 lordi;
in un altro vano, poi, venivano rinvenuti un bicchiere di plastica contenente un quantitativo di 39,5 gr. lordi di KE ed ulteriori gr. 2,5 di hashish e marijuana. Al riguardo, le dichiarazioni rese dall'imputato erano considerate intrinsecamente contraddittorie e non plausibili, mentre dal verbale di spontanee dichiarazioni rese dalla HE CH CH, amica di Hu AN, emergeva che lo stupefacente in questione era di "L, ossia di NG ND, che le aveva dato un bicchiere colmo di KE da portare al primo, il quale, ricevuta a sua volta la sostanza, "si era messo a dividerla, dopo averla pesata".
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Hu AN, deducendo:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non avendo la Corte d'appello indicato quali elementi siano stati ritenuti sufficienti per riscontrare la circostanza relativa alla affermata natura stupefacente della sostanza in sequestro, senza necessità di disporre una verifica attraverso l'espletamento di una perizia tossicologica;
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 192 - 533 c.p.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, presentando la impugnata pronuncia talune carenze motivazionali, segnatamente laddove la Corte territoriale non ha escluso la prova della consapevolezza della condotta illecita riferibile alla sostanza rinvenuta nascosta nel giardino condominiale, ne' ha compiutamente disatteso gli argomenti a sostegno della censura difensiva in ordine alla scarsa affidabilità complessiva delle dichiarazioni rese dalla coimputata HE CH CH, secondo cui l'altro coimputato NG ND ("L) - che occupava non un posto letto, ma una delle due unità abitative autonome che componevano l'abitazione - avrebbe portato al piano superiore lo stupefacente per consegnarlo al ricorrente (mentre quest'ultimo aveva reso, su tale aspetto essenziale della vicenda, una divergente dichiarazione, sostenendo che delegata a tale incombenza era proprio la HE CH CH, che assieme a "L avrebbe portato lo stupefacente al piano superiore per il suo confezionamento, operazione cui egli avrebbe contribuito al solo fine di velocizzarla e per favorire la donna, atteso che doveva recarsi al lavoro);
c) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), in relazione sia al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che al rigetto della richiesta di concessione delle invocate attenuanti generiche, per le spiegazioni contraddittorie o solo apparenti che la Corte d'appello ha su tali punti fornito, tenuto conto, per un verso, dell'incensuratezza del ricorrente, e, per altro verso, del mancato accertamento del principio attivo della sostanza, al fine di determinarne quanto meno il dato ponderale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, ove si consideri l'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod. proc. pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narcotest "et similia" (Sez. 4, n. 4817 del 20/11/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229364). Nel caso di specie, sulla base delle risultanze offerte dalle attività di perquisizione domiciliare e sequestro, la Corte di merito ha correttamente rigettato le obiezioni difensive, evidenziando come tutti i narcotest effettuati dalla Polizia scientifica avessero dato esito univocamente positivo per la KE (peraltro occultata, nel cortile, in quantitativi rilevanti, complessivamente pari ad oltre quattro chili).
4. Parimenti inammissibile deve ritenersi la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso, in quanto sostanzialmente orientata a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione agli evidenziati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, si da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ritenendo confermato il coinvolgimento dell'imputato non solo sulla base della dislocazione della sostanza occultata nel cortile dell'abitazione - anche da lui occupata ed a lui per intero intestata - ma anche in ragione della disponibilità di una serie di strumenti atti a pesare e a confezionare la droga in apposite dosi, operazioni nelle quali egli era in effetti impegnato, assieme alla connazionale, all'atto dell'intervento degli organi investigativi, allorquando tentò, senza riuscirvi, di richiudere la porta d'ingresso (blindata) per impedirne l'accesso agli operanti.
5. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione della contestata ipotesi delittuosa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gi argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Parimenti inammissibili devono ritenersi, infine, gli ulteriori profili di doglianza v., supra, il par. 2, lett. c), dal ricorrente, peraltro, solo genericamente dedotti in ricorso, ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tali punti ha fatto riferimento alle valutazioni ed ai criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche e dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (quest'ultima, in particolare, motivatamente esclusa dai
Giudici di merito non solo in ragione della cospicua quantità di stupefacente rinvenuta, ma anche dell'organizzazione predisposta per il suo confezionamento nei due appartamenti riconducibili alla disponibilità dell'imputato, uno dei quali, peraltro, significativamente protetto da una porta blindata per impedirne l'accesso ad estranei).
7. Il ricorso è dunque inammissibile ed il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013