Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2002, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC IT02824/02 IN NOME DEL P O ALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE IMPUGNAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IO SPADONE Presidente R.G.N. 18358/99 - Consigliere Cron.6585 Dott. Ugo RIGGIO Dott. AR CIOFFI Rel. Consigliere Rep. Dott. OV SETTIMJ Consigliere Ud. 10/01/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CORDERIA NAZIONALE DI PA AR & C SAS, in persona dell'Accomandatario Sig.ra PA AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 42/12, ---- presso lo studio dell'avvocato DESIDERIO BALDASSARINI, dall'avvocato LUIGI FANTE, giusta delega in difesa atti;
- ricorrente -
contro
GE AN, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 119, presso lo pune 2002 studio dell'avvocato FRANCO CICCHIELLO, che lo difende 25 giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 854/99 del Giudice di pace di GENOVA, depositata il 26/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. AR CIOFFI;
udito 1'Avvocato Franco CICCHIELLO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Geno- va ha condannato la società Corderia Nazionale, con sede in Genova, a pa- gare all'avv. OV Orgera la somma di lire 1.561.090, con gli interessi, ed al netto dei tributi di legge, corrispettivo dell'opera professionale da quest'ultimo prestata in suo favore. Il Giudice di pace ha accolto la domanda del professionista, in accordo con le conclusioni del consulente tecnico contabile che aveva no- minato per accertare il dato e il dovuto in relazione agli incarichi che gli erano stati affidati;
e non si è pronunziato sulla domanda riconvenzionale con cui la OV Orgera aveva chiesto la restituzione di quanto (lire 1.477.700) a suo dire aveva indebitamente pagato al professionista, perché a tale domanda la società aveva rinunziato all'udienza di precisazione delle conclusioni. La soccombente ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo ed articolato motivo. L'avv. OV Orgera ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unica sua censura la ricorrente denunzia una serie di vizi della motivazione (come egli stesso li definisce, richiamando l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) della sentenza impugnata, e sostiene che “la decisione del giudice a quo non sta in piedi". Il motivo di ricorso è inammissibile. 1 Contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non su- periore a due milioni di lire, come quella di specie, e perciò da decidere se- condo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme co- stituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione, non anche per semplici vizi della stessa (Cassazione civile sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Corderia Nazio- nale a rifondere all'avv. OV Orgera le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 120,20 euro, oltre 770,00 euro per onorari. Roma, 10 gennaio 2002 Il presidente (IO NE) (AR IO)티 Spilam L'estensore CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO INC Roma 26 FEB.2002 IL CANCELLIERE 01 2