Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
Integra il delitto di concussione la condotta dell'agente di polizia stradale che, prospettando al conducente di un'autovettura, in sede di contestazione di un'infrazione al codice della strada, il possibile ritiro della patente, anche in assenza dei presupposti di fatto per applicare una tale sanzione, si fa consegnare una somma di denaro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2012, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 10/10/2012
Dott. GRAMENDOLA NC Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO NC - rel. Consigliere - N. 1408
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 12561/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NC, n. a Brindisi il 15.9.1956;
contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce, emessa il 25.10.2010;
- visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore dell'imputati, avv. L. Gianvito, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui, il 12 dicembre 2007, il Tribunale di Brindisi aveva condannato IU NC, sovraintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la sezione di Polizia stradale di Brindisi, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i delitto di concussione (art. 317 cod. pen.), commesso il 24 settembre 2003 in danno di DO
D'Orsi, per avere fermato l'autocarro condotta da quest'ultimo, contestandogli il superamento de limite di velocità per poi Indurlo a versargli la somma di 50 Euro, dicendogli "veda lei quello che deve fare", dopo avergli rappresentato che per l'Infrazione commessa era previsto la multa di 300 Euro e il ritiro della patente di guida.
2. Ricorre per cassazione il difensore, che deduce:
a) nullità per mancanza di motivazione dell'ordinanza dibattimentale del 25.10.2010, con cui la Corte d'appello, ex art. 603 c.p.p., dispose la rinnovazione dell'istruttoria, procedendo alla descrizione a verbale delle fattezze dell'Imputato;
b) vizio di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, a fronte delle molteplici incertezze, contraddizioni e discrasie emerse e denunciate;
c) vizio di motivazione e travisamento nella valutazione delle prove, con particolare riferimento all'individuazione del presunto agente concussore e del luogo di accadimento del fatti e ai contrasti tra la versione della persona offesa e quella dell'imputato e del teste Curto;
d) erronea qualificazione del fatto, inquadratole, in ipotesi, come corruzione propria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È palesemente insussistente la nullità lamentata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso. Al giudice d'appello non è precluso, ex art. 603 c.p.p., l'esercizio del potere di ufficio di Integrazione probatoria, quando ritenga, terminata la discussione, che sia assolutamente necessario, per poter decidere e successivamente motivare la sentenza, procedere alla verbalizzazione della descrizione somatica dell'imputato.
Nel caso in esame tali elementi avevano una decisiva incidenza sulla decisione. In relazione alla contestazione dell'appellante sull'identità del poliziotto che aveva fermato l'autocarro condotto dalla vittima e ai fini della verifica della descrizione dell'imputato fatta dal D'Orsi. In sede di indagini preliminari, il cui verbale era stato acquisito al dibattimento con il consenso delle parti.
Nè in proposito sussiste alcun obbligo dei giudici di richiedere espressamente e specificamente il parere o l'opinione delle parti, ferma rimanendo la facoltà di esse, che dallo stesso ricorso risulta non esercitata, di interloquire sul punto.
2. Con il secondo e il terzo motivo, che ripropongono anche i motivi d'appello, si deducono inammissibili censure alla valutazione di fatto risultante dalla sentenza impugnata, in quanto, attraverso lo schermo del vizio di motivazione, si contesta l'apprezzamento operato dai giudici del merito in ordine all'attendibilità della parte offesa, all'individuazione dell'imputato, ai luoghi di accadimento dei fatti, ai contrasti tra la versione della persona offesa e quella dell'imputato e dell'agente Curto: fatti e circostanze su cui la Corte territoriale, proprio a giustificazione del rigetto dei diffusi e insistiti motivi di gravame, ha fornito un'adeguata motivazione, giuridicamente corretta e logicamente plausibile, indenne da omissioni, contraddizioni e manifeste illogicità. Il ricorrente, con la trascrizione riproposta in ricorso di intere pagine di verbale dibattimentale, tende palesemente a ottenere dalla Corte di legittimità un'Inammissibile rilettura del materiale probatorio.
3. Manifestamente infondata è la censura relativa alla qualificazione del delitto, correttamente Individuato dai giudici del merito nella fattispecie di concussione (art. 317 c.p.), avendo l'imputato utilizzato, come mezzo di illegittima pressone sulla parte offesa, la prospettazione del ritiro della patente di guida, senza neppure che ve ne fossero i presupposti di fatto (ossia il superamento di oltre 40 km/h del limite di velocità).
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013