Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 1
Il reato di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, si configura sia in caso di circolazione che di sosta del prodotto in ogni località ricompresa tra l'esterno del deposito di estrazione e l'esterno del deposito di destinazione, atteso che il controllo teso ad evitare ogni frode fiscale è esteso a tutto il tragitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2004, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 14/12/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 02289
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 018124/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1)NO LE N. IL 31/12/1939;
avverso SENTENZA del 24/02/2004 CORTE APPELLO DI CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANGELISTA VITTORIO;
udito il P.M. in persona del Dott. SINISCALCHI Antonio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato sub b) perché prescritto;
eliminazione della relativa sanzione (gg. 10 di reclusione e Lire 1000,00 di multa;
inammissibile nel resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LM NA ricorre avverso la sentenza in data 24/02/2004, con cui la Corte di Appello di Catania confermava sostanzialmente la decisione dell'art. 08/04/2004, con cui la Corte di appello di Catania confermava sostanzialmente la decisione dell'art. 08/04/1999 del tribunale di Siracusa, che l'aveva condannato alla pena di mesi quattro e Lire 10.000.000 di multa per trasporto di olii minerali senza certificato di provenienza (artt. 49, 1^ comma, D.L. 504/95 e 168, 8^comma, c.d.s.); gli aveva, inoltre, concesso, a parziale riforma, il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del Casellario giudiziale. Il ricorrente la menta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il giudice ritenuto che egli detenesse il lubrificante per utilizzarlo personalmente, nonostante egli fosse con l'auto parcheggiata davanti ad un albergo;
inoltre, l'auto, sulla quale era stato rinvenuto il gasolio, non poteva dirsi i circolazione in quanto ferma in una area privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, pregiudizialmente, la Corte che la contravvenzione ascritta all'imputato capo b) della rubrica, accertata il 10/07/1997, si è estinta per prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., il 10/01/2002, ancor prima della decisione di secondo grado, onde si rende necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla relativa statuizione. Capo b) della rubrica - per la detta ragione, eliminando, di conseguenza, inerente pena di dieci giorni di reclusione e di un milione di lire di multa.
Quanto al resto, il ricorso risulta inammissibile;
infatti, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c. 1, lett. e), c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il suindicato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo- certamente sussistente nella fattispecie, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali;
ora, nel caso in esame, il ricorrente ha sostanzialmente proposto una rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, riservata, in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 47289/2003; 6402/1997). Per quanto attiene, poi, alla particolare censura inerente alla pretesa mancanza di circolazione del lubrificante, va affermato che, in tema di olii minerali senza certificato di provenienza, rientra nella nozione di "trasporto" tanto la circolazione quanto la sosta del prodotto petrolifero in ogni località, compresa tra l'esterno del deposito di estrazione e l'esterno dl deposito di destinazione, nel cui tragitto è imposto ininterrotto controllo per impedire ogni frode fiscale (Cass. 3^55/ 2/84). Il ricorso, pertanto, per le esposte ragioni, va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al capo b) delle rubrica perché il reato è prescritto ed elimina la relativa pena di 10 giorni di reclusone e di lire 1.000.000 di multa;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2005