Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2015, n. 24206
CASS
Sentenza 4 marzo 2015

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Pietro Antonio Sirena, il 4 marzo 2015. Le parti in causa erano un imputato, assistito dal suo difensore, e il Procuratore Generale. L'imputato contestava la decisione della Corte di Appello di Milano, che aveva riformato la condanna per guida in stato di ebbrezza, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la presunta irrilevanza del lasso di tempo intercorso tra l'incidente e il test alcolimetrico, e la richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il periodo di tempo tra la guida e il test non incide sulla configurabilità del reato, ma sulla prova della sussistenza dello stato di ebbrezza. Ha chiarito che l'onere di dimostrare circostanze che possano compromettere la validità del test grava sull'imputato. Inoltre, ha stabilito che la richiesta di non menzione della condanna deve essere esplicitamente formulata, e non può essere dedotta in Cassazione se non richiesta in appello. La sentenza ha quindi confermato la validità dell'accertamento alcolimetrico e la legittimità della decisione della Corte di Appello.

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Massime1

In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2015, n. 24206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24206
Data del deposito : 4 marzo 2015

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