Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10852 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
1 0852/ 0 2 Aula B In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.12209/00 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 28458 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio Lamorgese 聘 -Ud. 20.5.2002 " Florindo Minichiello " -Oggetto: " OM IS Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI RI, MA DA, AL NE, TA Ma- ria e CA SA quale erede di BA Pia, tutte elett.te dom.te in Roma, via Arno n. 47 presso l'avv. Franco Agostini che le difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrenti
contro
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, per procura speciale in calce alla copia notificata 2214 1 del ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lul- lo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n° 22 in data 17 marzo/11 giugno 1999 (R.G.L. 39/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigra- fe, pronunciando in sede di rinvio nella controversia tra gli odierni ricorrenti (o loro danti causa) e 1'INPS, ha (per quanto ancora interessa) dichiarato estinto, in appli- cazione dell'art.1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna dell'INPS a corrispondere, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, la seconda pen- sione integrata, nell'importo raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (c.d. cristallizzazione). Avverso tale sentenza i soggetti nominati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., l'illegittimità co- stituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della leg- 662 e del comma 5 dell'art. 36 della ge 23 dicembre 1996 n. legge 23 dicembre 1998 n. 448, in relazione agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione;
violazione e falsa ap- plicazione delle stesse disposizioni, nonché vizio di moti- vazione. I vizi denunciati sarebbero ravvisabili sotto i seguenti profili: 3 a) perché l'estinzione del giudizio priva la parte interes- sata della possibilità di conseguire l'accertamento dell'entità del proprio diritto;
b) perché il pagamento della prestazione pensionistica senza gli accessori di legge si traduce in una obiettiva ed ingiu- stificata decurtazione delle prestazioni;
c) perché la prevista compensazione delle spese dei giudizi, ne pone in definitiva l'onere a carico degli interessati;
d) perché le norme in esame, dichiarando prive di effetto le sentenze già rese, non ancora passate in giudicato, determi- nano un inammissibile conflitto tra potere legislativo e po- tere giudiziario. Il motivo è infondato. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza delle esposte censure e dell'eccezione di incostituzionalità, la giurisprudenza del- la Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in rela- zione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costi- tuzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè at- tinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantu- nesimo e della legge n. 662 del 1996)centottantaduesimo, pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati 4 estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le par- ti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in con- flitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica an- che la disposizione sulla compensazione delle spese sul ri- lievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legi- slativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessa- zione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale." Investendo poi l'accertamento del diritto alla cristallizzazione la verifi- ca del requisito reddituale, si configura una delle questio- con riferimento alle quali è formulata la previsione di ni estinzione del giudizio (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). 5 Il ricorso va quindi rigettato, con compensazione delle spe- se dell'intero processo, ai sensi dell'art. 36, comma quin- to, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 20 maggio 2002. Il Presidente M ace Raving m Il Consigliere estensore Bum Battiniello Dhill 3 3 0 6 1 A . . I S T S D N R , A A T 3 ' O , L L 7 - A L L деле Z 8 E O E - B D 1 P I S I 1 S I D N N E A E G G T S O S I G O A E A P D L O M E I T , A T O L I A R L R D I T E S E D I D T G N O E E R S E