Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 96 cod. proc. pen. l'imputato ha diritto di nominare due difensori di fiducia, mentre l'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che la nomina di "ulteriori difensori si considera senza effetto", finché non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Ne consegue che qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia e, senza revocarne alcuno di quelli precedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, tale ultima nomina deve considerarsi senza effetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/1999, n. 8757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8757 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 17/6/1999
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N. 1336
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere N. 16488/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da SC NG nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso avvocato Luciano Sovena, corso Francia n. 182 Roma;
Avverso la sentenza emessa il 21 dicembre 1998 dalla Corte di Appello di Roma, che aveva confermato la sentenza del Pretore di Roma del 22 aprile 1997, con la quale SC NG e OR EN erano stati condannati rispettivamente alla pena di mesi otto la prima ed un anno di reclusione il secondo, per la violazione dell'art. 483 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Umberto Toscano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato;
Udito il difensore dell'imputata avvocato Giuliano Fleres, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
Con sentenza emessa in data 22 aprile 1997 il Pretore di Roma riconosceva SC NG e OR EN responsabili del reato di cui all'art. 483 c.p., per avere falsamente dichiarato alla PS il 18 dicembre 1991 di avere smarrito due assegni di conto corrente. La SC veniva condannata alla pena di mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, ed il OR a quella di un anno di reclusione.
Entrambi gli imputati impugnavano la decisione di primo grado ma la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21 dicembre 1998 disattendeva e respingeva tutti gli argomenti degli appellanti, compreso quello secondo il quale il fatto contestato non avrebbe integrato il reato di cui all'art. 483 c.p., e confermava la sentenza impugnata condannando gli appellanti a pagare le ulteriori spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione soltanto la SC NG, che tramite il suo difensore, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità insanabile del procedimento per violazione dell'art. 96 c.p.p. in relazione all'art. 24 disp. att. stesso codice ed agli artt. 178 e 179 c.p.p., perché la SC aveva nominato due difensori e, poi, senza che ne venisse revocato alcuno, fu difesa da un terzo difensore avv. Giuseppe Cosentino.
2) Mancanza e/o illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, perché non è stata espletata una perizia grafica e perché la SC è stata considerata succube e correa del marito OR.
La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La ricorrente non ha riproposto in sede di legittimità la questione relativa alla erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 483 c.p., sollevata in grado di appello e rigettata dai giudici di secondo grado.
Il problema, però, può essere affrontato di ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 c.p.p.. Il PG di udienza ha sostenuto la tesi della non configurabilità del delitto di cui all'art. 483 c.p. nella fattispecie contestata ai due imputati.
La tesi è suggestiva ed ha ottenuto una autorevole conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza del 17 febbraio 1999 n. 66/99, hanno risolto un conflitto giurisprudenziale relativo alla corretta interpretazione dell'art. 483 c.p.. La tesi del PG si fonda essenzialmente sulla considerazione che soltanto la legge può conferire un valore "de veritate" alla attestazione resa dal privato al CC e sulla assenza di effetti giuridici di tale dichiarazione.
L'impostazione suscita perplessità, poiché non sembra possa essere condivisa la tesi che il valore "de veritate" debba necessariamente trovare la fonte in un atto normativo.
È, infatti, possibile ipotizzare che il privato, che non è obbligato alla denuncia di smarrimento ai CC, una volta che scelga di farla per garantirsi dalle conseguenze dello smarrimento, sia tenuto a dichiarare la verità.
Insomma è lo stesso cittadino che con la sua scelta conferisce la destinazione "de veritate" al documento formato con la sua dichiarazione.
Come pure suscita perplessità la tesi della assenza di effetti giuridici della dichiarazione, poiché non vi è dubbio che quantomeno sorge in capo alla forza di Polizia che riceve la denuncia, l'obbligo di attivarsi per cercare quanto è stato smarrito e di comunicare il fatto all'istituto trattario.
Un obbligo siffatto, se non è indicato chiaramente dalla legge, nasce certamente dalla prassi che per molti decenni è stata seguita dalle forze di Polizia.
Le perplessità indicate non consentono di accogliere la tesi del PG. È, invece, fondato il primo motivo di impugnazione.
La ricorrente ha sostenuto di avere nominato due difensori e di essere stata assistita, senza la revoca di alcuno dei nominati, da un altro avvocato, Giuseppe Cosentino.
Da qui la violazione degli artt. 96 c.p.p. e 24 disp. att. e la conseguente nullità degli atti processuali.
In effetti risulta dagli atti che la SC, in sede di interrogatorio reso al PM in data 30 settembre 1993, nominò due difensori.
Detti difensori non sono mai stati revocati nonostante la nomina di un terzo difensore, che, poi, di fatto ha assunto la difesa della SC.
L'art. 96 c.p.p. precisa che l'imputato ha diritto a nominare due difensori di fiducia e l'art. 24 disp. att. stabilisce che la nomina di "ulteriori difensori si considera senza effetto", finché non vengono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. È, allora, evidente che gli avvisi non potevano essere spediti all'avvocato Cosentino, nomina che era senza effetto perché quelle precedenti non erano state revocate.
Ed ancora alla fase dibattimentale doveva essere presente uno dei due difensori di fiducia, dovendosi in assenza di essi procedere alla nomina di un difensore di ufficio, essendo la nomina del Cosentino priva di effetti.
La situazione delineata ha determinato la nullità degli atti compiuti in assenza di uno dei difensori di fiducia o di un difensore di ufficio e della conseguente sentenza di appello.
Ne consegue - assorbiti gli altri motivi di impugnazione - l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 17 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999