Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/1999, n. 8757
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Sentenza 17 giugno 1999

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A norma dell'art. 96 cod. proc. pen. l'imputato ha diritto di nominare due difensori di fiducia, mentre l'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che la nomina di "ulteriori difensori si considera senza effetto", finché non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Ne consegue che qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia e, senza revocarne alcuno di quelli precedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, tale ultima nomina deve considerarsi senza effetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/1999, n. 8757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8757
    Data del deposito : 17 giugno 1999

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