Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 2
Le affermazioni "ad abundantiam", contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora l'argomentazione rafforzata sia di per sè sufficiente a giustificare la pronuncia adottata.
I verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti. Ne consegue che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9963 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA IC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ST MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GINO PIETROFORTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2800/99 del Tribunale di BARI, depositata il 09/12/99 R.G.N. 923/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 24 ottobre 1996 presso la Sezione lavoro della Pretura Circondariale di Bari l'Inps, assumendo di essere creditore della società NE ST s.r.l. per contributi inevasi e somme aggiuntive calcolate fino al 23/10/96, afferenti a periodi vari compresi tra il 1 marzo 1993 ed il 31 luglio 1993 e relativi a vari (non identificati) dipendenti per lire 1.742.000 e lire 1.753.988, rispettivamente, chiedeva che, ex artt. 444, 633 e 642 c.p.c., fosse ingiunto alla suddetta società il pagamento della complessiva somma di lire 3.495.988 ed accessori.
Con decreto n. 5941 del 12 novembre 1996, notificato il 26 successivo, il Pretore ingiungeva alla società NE ST s.r.l. il pagamento di lire 3.495.988, oltre le spese del procedimento. Con atto depositato il 7 dicembre 1996 la società NE ST s.r.l. proponeva opposizione e chiedeva la revoca del detto decreto sostenendo che il ricorso per ingiunzione era nullo dato che non era possibile l'identificazione della causale della domanda ed in particolare se vertevasi in totale o parziale evasione contributiva e quindi se dette evasioni riguardavano una o più persone e quali periodi. Deduceva inoltre che qualora l'opposto decreto fosse stato connesso al verbale di accertamento del 14 settembre 1993, la relativa domanda era non di meno infondata perché in contrasto con i verbali di conciliazione in sede sindacale del 24 e 29 settembre 1993, dichiarati esecutivi dal Pretore di Bari con decreti 25 ottobre 1993.
Fissata la discussione della controversia. ritualmente si costituiva in giudizio l'Inps, che contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 5889 del 6/5 - 3/7/98 il Pretore rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto compensando tra le parti le spese di lite.
2. Con ricorso depositato l'11/8/98 la S.r.L. NE ST produceva gravame avverso detta sentenza, chiedendone la riforma perché fondata sui verbali redatti dagli Ispettori Inps il 2 e 14 settembre 1993, comunicati il 17 settembre 1993, che riferivano di fatti appresi de relato e non già per cognizione diretta, sicché, lungi dall'essere validi fino a querela di falso, erano invece liberamente apprezzabili dal giudice in relazione a tutte le prove acquisite.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e la revoca dell'opposto decreto 14/11/96 del Pretore di Bari con condanna dell'Inps alle spese processuali.
Fissata la comparizione delle parti, ritualmente si costituiva in giudizio l'Inps, che chiedeva conferma della impugnata sentenza. Con sentenza 28/10 - 9/12/99 la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari accoglieva l'appello e conseguentemente rigettava la domanda dell'Inps di cui al ricorso per ingiunzione del 24 ottobre 1996;
revocava l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Bari il 12 novembre 1996; condannava l'istituto appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio.
3. Avverso detta sentenza, notificata il 21/12/99, l'Inps, con atto notificato l'8/2/2000.
propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza per due motivi. Resiste con controricorso la società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso dell'INPS è articolato in due motivi con cui si deduce rispettivamente la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 e 2709 c.c. e 437 c.p.c., nonché vizio di motivazione
(art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e 416 c.p.c., nonché, anche sotto questo profilo, vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). In particolare, con il primo motivo la difesa dell'INPS deduce che l'attestato scritto del direttore di una sede provinciale dell'Inps, con riguardo all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'istituto, costituisce prova idonea, per l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico di detto debitore ai sensi dell'art. 635, 2^ comma, c.p.c., che indica senza alcuna necessità delle ulteriori condizioni richieste per i crediti dello Stato e degli enti soggetti a sua tutela o vigilanza dal 1^ comma della stessa norma come specifiche prove idonee a tal fine gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti, dato il potere del superiore gerarchico di sostituirsi al funzionario incaricato nell'attestare l'effettività dell'accertamento eseguito e dei suoi risultati, a conclusione di un procedimento amministrativo interno.
Inoltre censura l'apprezzamento del verbale ispettivo da parte del tribunale in particolare per non aver tenuto conto del fatto che i verbalizzanti non solo avevano raccolto le dichiarazioni di alcuni lavoratori, ma avevano anche consultato i libri contabili dell'imprenditore.
Con il secondo motivo la difesa dell'Istituto censura inoltre il rilievo assegnato dalla sentenza impugnata ad accordi intercorsi tra datore di lavoro e lavoratori, ai quali l'INPS era estraneo;
si trattava quindi di intese non opponibili all'Istituto, ne' in alcun modo rilevanti.
2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente - è infondato.
2.1. In punto di diritto il tribunale è correttamente partito dal principio, più volte affermato da questa Corte (Cass., sez. un.. 25 novembre 1992, n. 12545), secondo cui il processo verbale di accertamento di una violazione amministrativa redatto da pubblico ufficiale è espressione di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, conferito dalla legge al pubblico ufficiale;
pertanto, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti del pubblico ufficiale attestati come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, nonché, ovviamente, alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni). Invece non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, ivi comprese le circostanze di fatto documentate nel verbale che, in relazione alle modalità della percezione, non siano state passibili di conoscenza secondo criteri diretti e oggettivi e la citi conoscenza abbia comportato necessariamente da parte del verbalizzante margini di apprezzamento.
Più in particolare poi questa Corte (Cass.. sez. lav. 18 giugno 1998, n. 6110) ha puntualizzato che i verbali in questione (nella specie si trattava proprio di verbali degli ispettori dell'INPS posti a base di una domanda dell'Istituto di differenze contributive) non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti, e quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori.
Pertanto può ribadirsi che nelle controversie in materia previdenziale i verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell'Inps hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso unicamente per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese;
tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale.
2.2. In punto di fatto e con riferimento al caso di specie, il tribunale riferisce che nel verbale ispettivo erano state trasfuse alcune dichiarazioni, ancorché non sottoscritte, di lavoratori dipendenti della società intimata.
Correttamente - per le considerazioni appena svolte - il tribunale ha ritenuto che il contenuto di tali dichiarazioni non fosse assistito da un particolare valore probatorio, ma fosse liberamente apprezzabile dal giudice di merito.
Tale apprezzamento il tribunale ha fatto pervenendo al convincimento che "quanto dichiarato dai lavoratori non ha alcun riscontro esterno. documentale o comunque obiettivo".
Il tribunale peraltro non manca di rilevare che la richiesta dell'INPS di prova testimoniale al fine di conseguire la conferma da parte dei lavoratori suddetti delle dichiarazioni rese nel corso dell'ispezione era stata ritenuta inammissibile dal giudice adito in primo grado e di ciò l'INPS non si era doluto in grado d'appello (nella memoria di costituzione l'istituto si è limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado).
L'apprezzamento del tribunale delle risultanze del verbale ispettivo rappresenta una tipica valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria.
Sotto questo profilo però la censura della difesa dell'Istituto non è idonea ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, che è diffusa e quindi ampiamente sufficiente, perché non evidenzia alcuna effettiva contraddittorietà nell'iter argomentativo. Anche la censura di mancata considerazione del fatto che il verbale ispettivo si fondava non soltanto sulle dichiarazioni dei lavoratori, ma anche sulla consultazione della documentazione della società, è in realtà inidonea a radicare un vizio di motivazione perché dalla sentenza non risulta questa circostanza e l'Istituto non ha puntualmente riprodotto quella parte del verbale da cui ciò emergerebbe.
Deve infatti rilevarsi che l'Istituto ricorrente non ha adempiuto all'onere, cui secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. 1 ottobre 1997, n. 9558; Cass. 5 dicembre 1997, n. 12367) era tenuto, di indicare specificamente il contenuto delle disposizioni testimoniali e dei documenti di cui lamenta l'omessa valutazione, riportandone all'occorrenza il contenuto integrale, atteso il principio di autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della sussistenza della decisività del mezzo di prova, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito avvero un generico riferimento alla deposizione testimoniale o al contenuto dei documenti non valutati. Parimenti, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., etc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove ricorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito a questa Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis Cass. 4 marzo 2002 n. 3095).
2.3. L'ulteriore doglianza dell'INPS, che - come rilevato - ha censurato il rilievo assegnato dalla sentenza impugnata ad accordi intercorsi tra datore di lavoro e lavoratori, ai quali l'Istituto era estraneo, non è comunque decisiva.
Il tribunale, una volta verificato, con motivazione che si è già detto essere sufficiente e non contraddittoria, che le risultanze del verbale ispettivo non avevano trovato alcun riscontro probatorio, aveva in realtà esaurito la delibazione delle censure della società appellante.
L'ulteriore sviluppo argomentativo della sentenza ha una funzione rafforzativa nel senso che il tribunale ha ritenuto che vi fossero al contrario elementi indiziari di segno opposto (emergenti da un accordo intercorso tra i lavoratori e la società) che contraddicevano quelli risultanti dal verbale ispettivo. Sicché, anche se è esatto quanto sostenuto dalla difesa dell'INPS in ordine alla inidoneità di un atto, al quale l'Istituto era rimasto estraneo, ad avere una qualsivoglia valenza probatoria, rimane comunque che la censura non ha carattere di decisività, fondandosi la sentenza impugnata già sulla sola verifica in sè degli indizi emergenti dai verbali ispettivi.
Deve infatti ribadirsi che le affermazioni ad abundantiam contenute nella motivazione della sentenza, consistente in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora l'argomentazione rafforzata sia per sè sufficiente a giustificare la pronuncia adottata (Cass. 25 ottobre 1988, n. 5778).
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2002