Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
In tema di giudizio di comparazione tra circostanze, il divieto di riconoscere la prevalenza delle attenuanti in caso di riconoscimento della recidiva reiterata sussiste anche con riguardo alle circostanze attenuanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2008, n. 25701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25701 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 27/05/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1090
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 029619/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EO NC (RINUNCIANTE) N. IL 28/09/1983;
2) LI RA, N. IL 11/12/1982;
avverso SENTENZA del 21/05/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il GUP del Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 6/12/2006 a seguito di rito abbreviato, dichiarava ES EO e LI ID colpevoli per il reato in concorso di cessione a FA ON di una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina e, il solo LI, per il reato ex art. 496 c.p., (false dichiarazioni sulla identità), con il riconoscimento ad entrambi dell'attenuante di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ritenuta equivalente alla contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale pure per entrambi. Condannava tutti e due gli imputati alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 20.000,00, di multa per il delitto in tema di stupefacenti (capo A) ed il solo DI alla pena di mesi 3 di reclusione per il (capo B).
2. Proposta impugnazione dagli imputati, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 21/5/2007, confermava la decisione del primo Giudice.
Rilevava che il giudizio di mera equivalenza della concessa attenuante del fatto di lieve entità rispetto alla recidiva reiterata pluriaggravata appariva giustificabile non solo in relazione al dettato normativo (art. 69 c.p.p., comma 4, come modificato dalla L. n. 251 del 2005), ma anche perché si trattava di uno stato di pericolosità criminale, afferente i prevenuti, indicante personalità proclivi a delinquere stabilmente, il che imponeva l'irrogazione di una adeguata sanzione penale.
3. ID DI e ES OL avanzavano ricorso per cassazione.
Il DI affermava che, nel caso di specie, l'aggravante di cui all'art. 99 c.p., commi 2, 3, 4, doveva essere in concreto esclusa, atteso che i suoi precedenti penali e la sua situazione personale attestavano che la propensione a violare la normativa penale derivava più dall'uso di sostanze stupefacenti che da una reale capacità criminale il che trovava conferma nel fatto che all'epoca della vicenda egli versava in forte disagio sociale, in condizioni di emarginazione, privo di attività lavorativa e senza fissa dimora. D'altro canto, ad avviso del ricorrente,un'attenta interpretazione del nuovo testo del citato art. 69 c.p., comma 4, consentiva di ritenere che il disposto divieto di "prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti" si riferisse non alle c.d. circostanze attenuanti ad effetto speciale (tra cui era ricompresa quella D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5), ma unicamente alle circostanze attenuanti inerenti la persona del colpevole (v. art. 70, u.c.).
Chiedeva l'annullamento della decisione.
4. ES OL rinunciava formalmente al ricorso proposto.
5. Il ricorso avanzato dalla OL F. va dichiarato inammissibile perché l'interessata ha formalmente rinunciato ad esso.
Il ricorso proposto da DI è inammissibile perché manifestamente infondato.
Invero, il Giudice di Appello ha esposto in modo ampio ed analitico le ragioni che giustificavano, nei confronti del predetto, l'applicazione dell'istituto della recidiva reiterata pluriaggravata. In particolare, detto stato della persona trovava concreta conferma, nel caso di specie, nella condotta di frequente realizzata dall'imputato con la perpetrazione di reati nell'ambito degli stupefacenti, nonché manifestando, sotto altri profili, una personalità proclive a delinquere in modo continuativo, non in grado di controllare la dipendenza dall'eroina.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'interpretazione letterale e secondo l'intenzione del legislatore dell'art. 69 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 3, va intesa inequivocabilmente nel senso che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti in relazione alla recidiva reiterata riguarda anche le attenuanti ad effetto speciale, tra cui è compresa l'ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. 6. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008