Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2007, n. 7692
CASS
Sentenza 16 gennaio 2007

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In tema di disciplina degli alimenti, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore o utilizzatore risponde della detenzione per la vendita o della somministrazione di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive, a meno che esse gli siano state consegnate in confezioni originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali non rivelino esteriormente alcun vizio e per le quali l'analisi o qualsiasi altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità del prodotto, nella non commestibilità di esso ed, in pratica, nell'impossibilità di immetterlo al consumo. (Nella fattispecie, relativa alla vendita di tonno infetto che aveva causato tossiinfezione nelle vittime, la Corte, annullando la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello, ha evidenziato che l'elemento soggettivo del reato è integrato, nell'ipotesi di prodotto venduto "sfuso", dalla struttura della norma, che fa divieto di detenere e vendere sostanze alimentari alterate, indipendentemente dall'indagine sulla consapevolezza del soggetto circa lo stato di alterazione degli alimenti stessi).

Commentari2

  • 1Cass. pen., 5 ottobre 2020, n. 27541
    https://www.iusinitinere.it/

    commento breve a cura di Rossella Giuliano In tema di conservazione di sostanze alimentari destinate al consumo, l'espressione “cattivo stato di conservazione” di cui all'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283 (recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) allude ad un tempo, quali parametri di giudizio, agli atti normativi ed alle regole della comune esperienza, usi e prassi: secondo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice inerisce a tutte quelle situazioni in cui le sostanze stesse – pur …

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  • 2Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e del
    Marco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2007, n. 7692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7692
Data del deposito : 16 gennaio 2007

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