Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
Le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della liquidazione delle pensioni, compresa la pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono determinabili mediante il ricorso alla tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (sostituita dalla tabella E allegata al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), anche in caso di retribuzioni corrisposte in anni anteriori al 1968 e prese in considerazione per il calcolo di pensioni liquidate a norma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, senza che tale criterio di determinazione possa ritenersi abrogato per effetto dell'introduzione, da parte di detto art. 3 della legge n. 297 del 1982, della regola della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria - regola che deve essere concorrentemente applicata -, tenuto presente che detto indice ISTAT, in relazione all'epoca della sua introduzione, non assicura la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili in rapporto alle variazioni del costo verificatesi prima dell'ultimo bimestre del 1950 e che l'eventuale cumulo dell'aggiornamento delle retribuzioni determinato dall'impiego della tabella C con la rivalutazione delle medesime retribuzioni in base alle variazioni dell'indice ISTAT può trovare adeguata giustificazione - sotto il profilo della non ricorrenza di un'irrazionalità della disciplina determinante la violazione dell'art. 3 Cost. - nella funzione perequativa di tale cumulo rispetto a retribuzioni risalenti ad epoche lontane dalla data del pensionamento e dalla entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CA DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMOLO G. CIPRIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11/00 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 15/02/00 - R.G.N. 200/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CIPRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO IA, pensionato dello Stato e titolare di una pensione supplementare a carico dell'IN, adiva il Pretore di Piacenza, lamentando che la pensione supplementare era stata erroneamente liquidata dall'istituto previdenziale, che non aveva provveduto a fare applicazione della tabella C allegata al d.P.R. n. 488/1968 ai fini della determinazione delle retribuzioni pensionabili (anteriori al 1968), con la rivalutazione delle medesime retribuzioni in base all'art. 3 l. n. 297 del 1982. L'IN resisteva alla domanda, rilevando che, essendo la domanda dell'assicurato posteriore all'entrata in vigore della l. n. 297/1982, che aveva innovato l'intero sistema di determinazione della retribuzione pensionabile, doveva ritenersi inapplicabile la invocata tabella C, poiché la sua applicazione in concomitanza con la nuova disciplina avrebbe comportato una nuova rivalutazione dei contributi.
Peraltro il Consiglio di amministrazione dell'Istituto aveva rielaborato nuove tabelle che escludevano tale inconveniente. Il Pretore accoglieva la domanda, dichiarando il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione supplementare tenuto conto della retribuzione pensionabile determinata mediante l'applicazione della tabella C annessa al d.P.R. n. 488/1968 e successiva tabella E, di cui al d.l. n. 402 del 1981, rivalutata ai sensi dell'art. 3 l. n. 297/1982, e pronunciando condanna generica relativamente alle conseguenti differenze di importo. Questa sentenza, appellata dall'IN, era confermata dal Tribunale di Piacenza.
Il giudice di secondo grado osservava che con l'art. 5, sesto comma, del d.P.R. 488/1968, ai fini della determinazione delle retribuzioni pensionabili, in assenza di una periodica denuncia da parte dei datori di lavoro delle medesime retribuzioni, era stato introdotto un sistema per ricavare, senza possibilità di abusi, l'entità delle retribuzioni pensionabili: a tal fine era stata elaborata la allegata tabella C. Solo successivamente all'introduzione di una periodica denuncia delle retribuzioni, utile ai fini della rilevazione delle retribuzioni da parte dell'IN, era stato compiutamente disciplinato, con l'art. 3 della l. n. 297/1982, e per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30.6.1982, un sistema di determinazione delle pensioni compiutamente correlato all'entità effettiva delle retribuzioni.
Aggiungeva che il diritto alla pensione supplementare deve intendersi sorto e maturato sulla base del versamento dei relativi contributi, mentre la domanda di liquidazione, che influisce sulla decorrenza della pensione, costituisce una mera condizione sospensiva dell'acquisizione del diritto, che quindi viene retroattivamente a consolidarsi ed è disciplinato sulla base della legislazione vigente al momento della maturazione, salve le ulteriori discipline integrative che non abbiano implicitamente o esplicitamente abrogato la precedente;
ne conseguiva che, con riferimento a contributi versati anteriormente al 1968 e a domanda di pensione successiva all'entrata in vigore della l. 29 maggio 1982 n. 297, introduttiva del sistema di rivalutazione automatica delle retribuzioni pensionabili, il sistema di calcolo della pensione supplementare rimane ancorato a quello introdotto dal d.P.R. n. 488 del 1968 e, specificamente, alla determinazione delle retribuzioni,
che non siano accertabili sulla base dei metodi previsti dall'art. 5 d.p.r. n. 488/1968, mediante la tabella C - senza esclusione, però,
dell'applicazione dell'ulteriore sistema di rivalutazione di cui alla l. n. 297 del 1982 ai fini dell'adeguamento della pensione ai valori attuali.
Nè, ad avviso del Tribunale l'art. 5, sesto comma, del d.P.R. n. 488/1968, può ritenersi abrogato dall'art. 3 l. n. 297/1982,
poiché questa legge, pur avendo introdotto nuovi criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile, non ha abrogato la pregressa disciplina per quanto attiene alla determinazione con metodo indiretto delle retribuzioni pensionabili anteriori al 1968. Contro questa sentenza l'IN propone ricorso per cassazione, articolato in un unico complesso motivo.
Il IA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'IN denuncia violazione e falsa applicazione dell'ari 5, sesto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e allegata tabella C, dell'art. 3 l. 29 maggio 1982 n. 297, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Osserva che la tabella C introdotta dal d.P.R. n. 488/1968, poi integrata dalla tabella E allegata alla legge 26
settembre 981 n. 437, è finalizzata alla determinazione dei valori retributivi sulla base degli importi contributivi, allo scopo di attuare il nuovo sistema di determinazione delle pensioni su base retributiva, e fa riferimento, per ciascun importo contributivo medio settimanale, alla retribuzione media della classe nella quale l'importo contributivo stesso si colloca, tenendo conto della rivalutazione dei valori retributivi dei contributi versati in epoche precedenti al 1968, epoche nelle quali vigevano tabelle con minori classi di contribuzione, corrispondenti a retribuzioni di importo anche notevolmente inferiore.
Ricorda, poi, che l'art. 3 della l. n. 297/1982 ha introdotto criteri profondamente innovativi per il calcolo delle retribuzioni pensionabili, prevedendo, con il comma 11, la rivalutazione della retribuzioni medie settimanali determinate per ciascun anno sulla base della variazione degli indici Istat utilizzati ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria intervenuta tra l'anno cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
Rispetto a tale meccanismo di rivalutazione rimane compatibile, per gli anni successivi al 1968, la determinazione delle retribuzioni pensionabili mediante le citate tabelle C ed E, poiché le retribuzioni individuate rispecchiano gli importi effettivi delle retribuzioni corrisposte;
invece sussistono ragioni di incompatibilità per le retribuzioni anteriori al 1968, poiché dette tabelle comportano la loro determinazione ai valori di quell'anno. Ne conseguirebbe una doppia rivalutazione, che per i periodi più remoti comporterebbe risultati palesemente abnormi, e notevoli dubbi circa la legittimità costituzionale della norma richiamata.
Nel prendere in esame il ricorso, è opportuno ricordare che la controversia, come è pacifico, riguarda la misura di pensioni supplementari, vale a dire di quelle pensioni a cui, dopo il compimento dell'età pensionabile, hanno diritto, a norma dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, i soggetti titolari di pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria (o che ne comporti l'esclusione o l'esonero), qualora i contributi accreditati presso l'a.g.o. non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. A tali pensioni supplementari è stato esteso il ed. metodo retributivo di liquidazione con l'art. 7 della l. 23 aprile 1981 n. 155. All'epoca la materia era regolata dall'art. 5 e seguenti del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, e successive modificazioni. La
successiva legge 29 maggio 1982 n. 297 ha introdotto, con l'art. 3, importanti modifiche alle regole di liquidazione delle pensioni. Ciò premesso, deve osservarsi preliminarmente che l'erronea affermazione del giudice d'appello circa la maturazione del diritto alla pensione supplementare sulla base del solo versamento dei contributi (cfr. Cass. n. 11769/1995, in cui si è sottolineata la rilevanza a norma di legge, anche del raggiungimento dell'età pensionabile e della presentazione della domanda di pensione), non ha avuto incidenza reale sulla decisione assunta, essendosi poi precisato che doveva, comunque, verificarsi se la successiva normativa avesse o meno implicitamente o esplicitamente abrogato la precedente.
Tornando all'esame dei criteri di liquidazione delle pensioni supplementari, si ricorda che l'art. 5 del d.P.R. n. 488/1968 prevedeva, in buona sostanza, la liquidazione della pensione in misura proporzionale, oltre che all'anzianità contributiva, alla "retribuzione annua pensionabile", rappresentata dalle media delle retribuzioni corrisposte nelle ultime 156 settimane di contribuzione.
Successivi interventi legislativi hanno ampliato il periodo di riferimento, perfezionato sotto vari profili i criteri di determinazione della retribuzione media, e disciplinato l'ipotesi in cui il numero complessivo dei contributi è inferiore a quello del normale periodo di riferimento (cfr. ari. 14 l. 30 aprile 1969 n. 153 e art. 26 l. 3 giugno 1975 n. 160). Per quanto qui interessa,
deve ricordarsi che il legislatore del 1968 ha previsto l'introduzione di un sistema di rilevazione preventiva delle retribuzioni assoggettate a contributo, ormai diventate potenzialmente rilevanti ai fini della liquidazione delle pensioni, e, per l'ipotesi di mancata funzionalità di tale sistema, e quindi innanzitutto per il passato, ha previsto due metodi alternativi di rilevamento delle retribuzioni.
In via principale ha previsto la tempestiva consegna all'IN, ad iniziativa dell'interessato, di una attestazione del datore di lavoro, ammissibile solo ove quest'ultimo potesse attestare la conformità dei dati esposti con le risultanze del libro paga e i contributi versati. In via subordinata ha previsto l'accertamento diretto da parte dell'IN delle retribuzioni settimanali mediante la allegata tabella C. I criteri di formulazione di questa tabella, e della tabella E, allegata al d.l. 29 luglio 1981 n. 402, convertito con l. 26 settembre 1981 n. 437 - tabella che ha sostituito la precedente -, saranno successivamente presi in considerazione.
L'art. 3 (commi 8 e seguenti) della l. n. 297/1982, oltre a modificare nuovamente il periodo di riferimento ed altri particolari del metodo di computo della retribuzione pensionabile, ha previsto un sistema di rivalutazione delle retribuzioni di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, con la seguente disposizione dell'undicesimo comma: "La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione". A questo punto, per meglio comprendere quali siano i presupposti tecnici su cui sono basate le tabelle C ed E precedentemente citate e la portata delle argomentazioni difensive in questa sede riproposte dall'IN, è necessaria una breve digressione su taluni aspetti dell'evoluzione del sistema pensionistico obbligatorio, in connessione con i problemi determinati dagli eventi bellici e i conseguenti fenomeni inflazionistici, oltre che con l'accentuazione degli aspetti sociali e solidaristici della previdenza pubblica. Nella sua impostazione originaria l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti era linearmente contributiva, nel senso che vi era un rapporto diretto tra i contributi versati e quelli presi in considerazione ai fini della maturazione del diritto alla pensione (salva una diminuzione delle percentuali di rendimento per progressivi scaglioni di contribuzione complessiva), e non vi erano contributi versati a diverso titolo dal datore di lavoro e dal lavoratore al fine di alimentare la gestione i.v.s.: i contributi relativi si esaurivano, nel periodo immediatamente precedente alla seconda guerra mondiale, nelle somme indicate, per fasce di retribuzione, nelle tabelle allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, che normalmente erano riscosse per mezzo di marche (art. 51 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827). Può aggiungersi che erano previsti periodi minimi di iscrizione all'assicurazione, mentre i minimi di contribuzione, diversi per impiegati e operai, erano determinati in riferimento all'ammontare dei contributi accreditati e non alla estensione dei periodi coperti da contribuzione (art. 9, 10 e 11 r.d.l. n. 636/1939; il passaggio al criterio della estensione temporale fu disposto dall'art. 25 l. 4 aprile 1952 n. 218, con previsione di un periodo transitorio.
Gli eccezionali fenomeni inflazionistici verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale e nel periodo immediatamente successivo misero in crisi tale sistema assicurativo, che non prendeva affatto in considerazione evenienze di tal genere. I correttivi adottati con una serie di provvedimenti normativi, adottati prima sotto l'incalzare degli eventi e successivamente con un maggiore intento di razionalizzazione. consistettero nell'aumento delle pensioni già liquidate, sulla base di coefficienti moltiplicativi (cfr., per esempio, l'art. 9 della l. 4 aprile 1952 n. 218, la legge 26 novembre 1955 n. 1125, l'art. 6 l. 20 febbraio 1958 n. 55, l'art. 1 l. 12 agosto 1962 n. 1338, l'art. 15 l. 21 luglio 1965 n. 903), e nell'introduzione di un nuovo regime di contribuzione e di liquidazione delle pensioni, necessario perché l'inflazione rendeva del tutto inadeguate le tabelle del 1939 e le contribuzioni dovevano essere adeguate allo scopo di finanziare il pagamento sia delle nuove pensioni che di quelle già in godimento, in un sistema che inevitabilmente da un punto di vista economico si avviava a diventare un sistema "a ripartizione".
La riforma della contribuzione e dei criteri di liquidazione delle pensioni fu basata su un peculiare adattamento del regime previgente.
L'esigenza di dare continuità al sistema fu soddisfatta con l'accorgimento di introdurre due diversi tipi di contribuzione. Una parte (di rilievo economico basso, se non solamente simbolico) incideva sulla posizione contributiva dei singoli lavoratori (e quindi continuava ad essere versato mediante marche apposte sulle tessere assicurative). Al fine di mantenere una sorta di comparabilità, a livello di valori sostanziali, tra i contributi versati nel corso del tempo (compresi i periodi anteguerra), furono sostituite le tabelle dei contributi da versare, mettendo in corrispondenza con valori di contribuzione (marche) dello stesso ordine di grandezza di quelli anteguerra (salva la previsione anche di marche di maggiore importo, presumibilmente per l'aumento anche dei valori reali delle retribuzioni) retribuzioni via via più elevate (cfr. le tabelle di cui alle leggi 4 aprile 1952 n. 218, 20 febbraio 1958 n. 55, 12 agosto 1962 n. 1338, 21 luglio 1965 n. 903, al d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, al d.l. 29 luglio 1981 n. 402. cit., il quale ultimo, di fatto, introduceva una mera aggiunta nelle tabelle vigenti di fasce retributive più elevate). A titolo di esempio, si ricorda che, mentre nelle tabelle del 1939 il contributo di L. 10 era dovuto per le retribuzioni settimanali da L. 108 a L. 132, nelle tabelle del 1952 lo stesso contributo (marca) di L. 10 era previsto per la fascia retributiva da L. 4000 a L. 6300 e in quelle del 1968 per la fascia da L.
6.400 a L. 10.000.
Conseguentemente le pensioni continuarono a essere liquidate sulla base dei criteri di cui al r.d.l. 1939, sia pure così come in alcuni punti successivamente modificati (cfr. soprattutto l'art. 2 della l. n. 218/1952), con applicazione finale dello stesso coefficiente di maggiorazione applicabile alle pensioni liquidate in precedenza.
Un'altra parte, economicamente assai più rilevante, della contribuzione fu determinata in percentuale delle retribuzioni e versata al fondo per l'adeguamento delle pensioni, istituito presso l'IN a norma dell'art. 14 della l. n. 218/1952, in sostituzione di fondi aventi simili funzioni istituiti con il d.lgs.lt. 1 marzo 1945 n. 177 e il d.lgs.C.p.S. 29 luglio 1947 n. 689.
Può a questo punto passarsi all'esame delle tabelle C ed E (tabelle di cui la seconda, come già accennato, è identica alla prima salvo che per l'introduzione di ulteriori, più elevate, classi di contribuzione), utilizzabili a norma del d.P.R. 488/1968 per determinare le retribuzioni a partire dai contributi (marche), e può rilevarsi, confrontando i loro contenuti con quelle delle coeve tabelle dei contributi settimanali dovuti in rapporto alle varie fasce di retribuzione, che esse ad ogni importo di contributi fanno corrispondere quella che è la retribuzione media della relativa fascia di retribuzione nelle tabelle dei contributi da versare. È collegata a questo rilievo la tesi dell'IN che le retribuzioni accertate mediante dette tabelle sono già rivalutate ai valori del 1968. Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte, pur nell'ambito del concorde orientamento secondo cui l'entrata in vigore dell'alt. 3 della l. n. 297/1982 sulla rivalutazione della retribuzione pensionabile non ha comportato l'abrogazione della norma della d.P.R. n. 488/1968 sulla determinazione delle retribuzioni mediante le suddette tabelle, o la sua inapplicabilità quanto alle retribuzioni anteriori al 1968 (in effetti la giurisprudenza maggioritaria ha sottolineato la diversità di funzioni del ricorso alla tabella C, utilizzabile per determinare l'importo non noto delle retribuzioni corrisposte in determinati anni, e dell'impiego degli indici TA, finalizzato alla rivalutazione della retribuzione pensionabile corrisposta in anni precedenti a quello del pensionamento, e ha escluso la configurabilità di una doppia rivalutazione: cfr. Cass. n. 12912/1995, n. 379/1996, n. 438/1998, n. 5999/1998, n. 13532/2001), Cass. n. 1744/1996 (forse in collegamento a una riduttiva impostazione della stessa domanda) ha ritenuto che la rivalutazione in base ai criteri di cui alla l. n. 297/1982 deve riguardare (solo) il periodo dal 1968 in poi, poiché la determinazione della retribuzione in base alla tabella C è effettuata in relazione ai valori di detto anno (cfr. anche Cass. n. 1825/1995, che sembra aver seguito un'impostazione simile, peraltro ritenendo che l'introduzione della tabella E ha comportato un ulteriore aggiornamento delle retribuzioni, fino al 1981).
Non si ritiene, tuttavia, condivisibile, ne' quest'ultimo, particolare, indirizzo interpretativo, ne' il ricorso a criteri di determinazione della retribuzione pensionabile diversi da quelli prescritti dalla normativa di legge (può ricordarsi che in precedenti controversie pervenute alla cognizione di questa Corte - cfr. Cass. 438/1998 e 13532/2001 - era emersa la pretesa dell'IN di applicare, al fine di evitare una doppia rivalutazione, tabelle approvate dal consiglio di amministrazione dell'istituto con delibera n. 253 del 18 novembre 1982). È indubbio, infatti, che la legge del 1982 ha modificato i criteri di computo della retribuzione pensionabile inserendosi in un preesistente sistema di determinazione delle pensioni secondo criteri retributivi. È rimasta, quindi, in vigore la previgente normativa per la parte relativa all'accertamento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. Non può quindi ritenersi abrogato, neanche tacitamente, oppure applicabile solo per le retribuzioni corrisposte dopo l'entrata in vigore della riforma del 1968, il criterio basato sull'utilizzazione della tabella C (come sostituita dalla successiva tabella E), ne' vi sono sufficienti ragioni per ritenere che, in caso di determinazione della retribuzione a mezzo di detta tabella, la rivalutazione debba decorrere solo dal 1968, pur tenendo presente che la tabella fornisce, almeno in rapporto ai periodi di paga meno prossimi, valori retributivi superiori a quelli reali. Al riguardo deve essere considerato che la normativa del 1968 non prevedeva una rivalutazione delle retribuzioni e solo in via di fatto aveva operato un tendenziale e approssimativo aggiornamento delle retribuzioni precedenti (o quanto meno delle meno recenti tra di esse) in quanto individuate mediante la tabella C. e ciò, peraltro, secondo criteri - non esplicitati - diversi da quelli della rivalutazione in base al costo della vita, poi adottati dalla legge del 1982.
Vi è poi un elemento, non considerato nelle precedenti sentenze, che fornisce ulteriori rilevanti ragioni a sostegno dell'interpretazione prevalentemente seguita da questa Corte e che evidenzia la non irrazionalità della disciplina di legge. Ci si riferisce alla circostanza che il sistema di rivalutazione previsto dall'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297/1982 si basa sulle variazioni dell'indice calcolato dall'TA ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Evidentemente viene fatto riferimento all'indice nazionale che cominciò ad essere calcolato da una apposita commissione costituita presso l'TA (di cui facevano parte, oltre al direttore generale e funzionari dell'Istat, rappresentanti delle contrapposte organizzazioni sindacali) con riferimento alle variazioni dei prezzi via via intervenute rispetto a quelli del bimestre novembre-dicembre 1950 (base 100), al fine di dare attuazione all'accordo interconfederale 21 marzo 1951 (cfr. Istituto nazionale di statistica, L'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni. Dalle origini alla cessazione (1945-1997), Roma, 2000).
I precedenti accordi sindacali (6 dicembre 1945 per i lavoratori dell'industria dell'Italia settentrionale, 23 maggio 1946 per il centro-sud, 27 ottobre 1946 per tutto il territorio nazionale) prevedevano infatti rilevazioni, e conseguenti variazioni della indennità di contingenza, riferite alle singole province e non elaborate dall'Istat. Inoltre non è ravvisatale alcun raccordo tra tali indici e quello nazionale, istituito nel 1951, anche perché con l'accordo sindacale preliminare del 5 agosto 1949 fu concordata la cessazione del funzionamento degli indici provinciali, con temporanea sospensione della scala mobile. Può ricordarsi che le variazioni del suddetto indice nazionale Istat sono state calcolate fino al dicembre 1997 (pur nel sopravvenire di talune modifiche dei metodi di rilevazione e di calcolo, previste dagli accordi sindacali del 15.1.1957 e 26.1.1977), poiché, a seguito della abolizione della scala mobile, l'art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha soppresso la suddetta commissione e ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale "all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale)" deve intendersi riferito all'indice TA dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Dalle evidenziate circostanze relative all'epoca di introduzione dell'indice TA preso in considerazione dall'art. 3 l. n. 297/1982, deriva che il sistema di rivalutazione delle retribuzioni introdotto da tale articolo non è operativo in relazione ai fenomeni inflazionistici verificatisi prima della fine del 1950. L'accertamento delle retribuzioni mediante la tabella C era dunque essenziale al fine di continuare ad assicurare una forma di aggiornamento delle retribuzioni relative agli anni precedenti al 1951, caratterizzati (soprattutto negli anni dal 1942 al 1947) da un'inflazione molto rilevante. D'altra parte, l'eventuale cumulo (parziale o totale), con l'aggiornamento delle retribuzioni di fatto insito nell'impiego della tabella C, della rivalutazione delle stesse derivante dalle variazioni dell'indice Istat per la scala mobile intervenute nel periodo dalla fine del 1950 al 1968 (variazioni complessivamente dell'85-90% circa, tenuto presente anche il passaggio dell'indice da 100 a 125,8 dalla fine del 1950 a maggio - giugno 1956 e il successivo calcolo degli indici con base maggio - giugno 1956 uguale a 100, a seguito dell'accordo 15 gennaio 1957) può trovare giustificazione nell'intento di compensare eventuali inadeguatezze dell'aggiornamento della retribuzione operato dalla tabella C e, comunque, di introdurre un elemento di perequazione equitativa. Infatti, quando, ai fini della determinazione della pensione concretamente da corrispondere, rilevano retribuzioni risalenti del tempo, l'assicurato evidentemente non si avvale dei vantaggi normalmente insiti nel riferimento alle retribuzioni più recenti, ne' fruisce dell'integrazione al minimo della pensione.
Quindi sicuramente non è ravvisabile quel genere di radicale irrazionalità della disciplina che può determinare un'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost. (si prospetterebbe invece una valutazione diversa ove il cumulo dei due diversi metodi di aggiornamento delle retribuzioni avesse coinvolto anche il periodo bellico e del primo dopoguerra, caratterizzato da elevatissimi tassi di inflazione, perché in tal caso ne sarebbe derivata non già una modica perequazione dei valori retributivi, ma una fortissima, ingiustificabile, dilatazione dei medesimi). Può aggiungersi che appartiene certamente alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui introduce un sistema di rivalutazione in base al costo della vita delle retribuzioni pensionabili, sia il fare riferimento a un determinato indice di tali variazioni, ritenuto particolarmente attendibile e significativo, sia il prevedere, per retribuzioni anteriori all'istituzione di tale indice e corrisposte in tempi lontani e caratterizzati da differenti condizioni economico - sociali, metodi alternativi di aggiornamento. Nè può ritenersi dipendente da elementi meramente casuali e arbitrari il riferimento, per le retribuzioni corrisposte anteriormente all'entrata in vigore della riforma del 1968, ai valori derivanti dall'applicazione della tabella C invece che a quelli effettivi, poiché solo in caso di apposita iniziativa degli interessati l'IN può prendere in considerazione le retribuzioni effettive, risultanti dalle previste attestazioni.
Le precedenti osservazioni possono essere sintetizzate nel seguente principio: "Le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della liquidazione delle pensioni, compresa la pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, sono determinabili mediante il ricorso alla tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (sostituita dalla tabella E allegata al d.l. 29 luglio 1981 n. 402, convertito dalla l. 26 settembre 1981 n. 437), anche in caso di retribuzioni corrisposte in anni anteriori al
1968 e prese in considerazione per il calcolo di pensioni liquidate a norma dell'ari. 3 l. 29 maggio 1982 n. 297, senza che tale criterio di determinazione possa ritenersi abrogato per effetto dell'introduzione, da parte di detto art. 3 della l. n. 297/1982, della regola della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili in base alle variazione dell'indice TA del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria - regola che deve essere concorrentemente applicata -, tenuto presente che detto indice TA, in relazione all'epoca della sua introduzione, non assicura la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili in rapporto alle variazioni del costo verificatesi prima dell'ultimo bimestre del 1950 e che l'eventuale cumulo dell'aggiornamento delle retribuzioni determinato dall'impiego della tabella C con la rivalutazione delle medesime retribuzioni in base alle variazioni dell'indice TA può trovare adeguata giustificazione - sotto il profilo della non ricorrenza di un'irrazionalità della disciplina determinante la violazione dell'art. 3 Cost. - nella funzione perequativa di tale cumulo rispetto a retribuzioni risalenti ad epoche lontane dalla data del pensionamento e dalla entrata in vigore della l. n. 297/1982." Poiché la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al principio della concorrenza del criterio della determinazione delle retribuzioni mediante la tabella C e della loro rivalutazione a norma dell'art. 3 della l. n. 297/1982, il ricorso deve essere rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003