Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3194
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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Le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della liquidazione delle pensioni, compresa la pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono determinabili mediante il ricorso alla tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (sostituita dalla tabella E allegata al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), anche in caso di retribuzioni corrisposte in anni anteriori al 1968 e prese in considerazione per il calcolo di pensioni liquidate a norma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, senza che tale criterio di determinazione possa ritenersi abrogato per effetto dell'introduzione, da parte di detto art. 3 della legge n. 297 del 1982, della regola della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria - regola che deve essere concorrentemente applicata -, tenuto presente che detto indice ISTAT, in relazione all'epoca della sua introduzione, non assicura la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili in rapporto alle variazioni del costo verificatesi prima dell'ultimo bimestre del 1950 e che l'eventuale cumulo dell'aggiornamento delle retribuzioni determinato dall'impiego della tabella C con la rivalutazione delle medesime retribuzioni in base alle variazioni dell'indice ISTAT può trovare adeguata giustificazione - sotto il profilo della non ricorrenza di un'irrazionalità della disciplina determinante la violazione dell'art. 3 Cost. - nella funzione perequativa di tale cumulo rispetto a retribuzioni risalenti ad epoche lontane dalla data del pensionamento e dalla entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3194
    Data del deposito : 4 marzo 2003

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