Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
In tema di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, poiché il potere del giudice ordinario di verifica incidentale della legittimità dell'atto amministrativo si estende a tutti i profili attinenti alla competenza, all'osservanza della legge e all'eccesso o sviamento di potere, allorché venga in rilievo una prestazione personale o patrimoniale imposta al privato con il provvedimento amministrativo a titolo di riparazione di una condotta lesiva della sicurezza pubblica, ai fini della configurabilità del reato, è necessario l'accertamento dell'esistenza dei presupposti dell'obbligo intimato, sia sotto l'aspetto del coinvolgimento o interesse dell'intimato nel fatto lesivo, sia sotto quello della sussistenza, in capo a lui, della giuridica facoltà di prestare l'attività imposta. (Fattispecie relativa all'inosservanza di un provvedimento sindacale con cui si ordinava al coltivatore diretto di un fondo, che non era stato provato fosse autore di una deviazione di acque, il ripristino dello stato dei luoghi al fine di tutela della pubblica incolumità, sul presupposto, peraltro rimasto anch'esso non dimostrato, di una sua "rappresentanza dei proprietari").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2004, n. 28584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28584 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/06/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 785
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 006771/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT CO N. IL 16/07/1939;
avverso SENTENZA del 12/12/2003 TRIBUNALE di PAOLA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato);
udito il difensore, Avv. Clemente Mazzarone.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NT NR veniva tratto a giudizio del Tribunale monocratico di Paola per rispondere dei delitti di deviazione di acque e danneggiamento, realizzati su bene pubblico, nonché di contravvenzione all'art. 650 C.P.. Con la sentenza in epigrafe veniva assolto per non aver commesso i primi due fatti e condannato alla pena di 100 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, per la contravvenzione. Osserva il Tribunale che dalle deposizioni del personale intervenuto emergeva la deviazione di un fosso di scolo delle acque pluviali dal fondo dei coeredi ND e PO alla cunetta della adiacente strada comunale, mediante apertura praticata senza autorizzazione nel muretto di sostegno. Al momento dell'accertamento il NT era intento a coltivare il terreno, ma non esistevano elementi che lo collegassero alla pregressa attività criminosa. A lui - quale rappresentante dei proprietari del terreno - era stata poi rivolta l'ingiunzione del Sindaco, rimasta inosservata, a ripristinare lo stato dei luoghi onde salvaguardare la pubblica incolumità. Ne discendeva la responsabilità per la contravvenzione, non essendo sindacabile da parte del giudice ordinario la scelta discrezionale dell'Autorità amministrativa di ordinare a lui soltanto, e non anche ai comproprietari del terreno, il ripristino, "non presentandosi il provvedimento in esame manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra presupposti di fatto e conclusioni".
Il difensore ha proposto appello, che si converte in ricorso per Cassazione, trattandosi di provvedimento inappellabile;
deduce violazioni della legge sostanziale e processuale, in quanto il sindacato del giudice ordinario sulla legittimità dell'atto amministrativo investe indubbiamente il profilo della corretta individuazione del destinatario dell'ordine. Inoltre, sul presupposto che il provvedimento non sarebbe stato emesso per ragioni di sicurezza, o altra delle cause contemplate dall'art. 650 C.P., afferma l'insussistenza del reato. Censura infine la concessione della sospensione condizionale, non richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il provvedimento del Sindaco risulta emesso per ragioni di sicurezza pubblica, onde la contravvenzione contestata è in astratto configurabile, fondata è la doglianza relativa all'identificazione dell'obbligato. Il potere di incidentale verifica della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario si estende indubbiamente a tutti i tradizionali profili attinenti alla competenza, all'osservanza della legge ed all'eccesso o sviamento (e non solo "abuso", come vorrebbe il giudice "a quo") di potere;
fra questi, quando trattasi, come nella fattispecie, dell'imposizione di una prestazione personale e patrimoniale (a carattere riparatorio di una condotta lesiva della sicurezza pubblica), consentita solo in base a specifica disposizione di legge (art. 23 della Costituzione), è indubbiamente compresa la verifica della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, sia sotto il profilo del coinvolgimento o interesse nel fatto lesivo, sia sotto quello della sussistenza della giuridica facoltà del soggetto intimato di prestare l'attività ordinatagli. Al proposito il giudice "a quo" ha rilevato che, alla stregua delle acquisizioni probatorie, l'imputato non risulta autore della condotta pregiudizievole per la sicurezza, nè proprietario del terreno sul quale dovrebbero eseguirsi i lavori di ripristino;
la qualità di semplice coltivatore, non è noto a qual titolo (peraltro occasionalmente rilevata) non è certo fondamento adeguato per attribuirgli la veste di "rappresentante dei proprietari", ne' comunque è chiarito se la pretesa rappresentata implichi anche il potere di eseguire le opere ordinate dall'Autorità.
La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio al giudice di merito affinché compia la verifica di legittimità, erroneamente omessa per gli aspetti sopra specificati. Resta assorbito il motivo sospensione della pena.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Paola. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2004