Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
In materia di tutela di prodotti alimenti la successione di ordinanze ministeriali integrative della fattispecie criminosa configura un fenomeno corrispondente a quello della successione di leggi penali nel tempo, con la conseguenza del venire meno della rilevanza penale del fatto nel caso in cui i nuovi provvedimenti amministrativi consentano la presenza nell'alimento di additivi in misura superiore a quella riscontrata al momento del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10203 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 19.6.1998
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " PI GI RA " N. 2272
3. " DO FI " REGISTRO GENERALE
4. " ES VA " N. 7212/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN CO n. Cesena 15.2.59 avverso la sentenza 24.10.97 della Corte di Appello di Bologna Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Albano che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Svolgimento del processo
IN CO ricorre avverso la sentenza emessa il 24.10.97 dalla Corte di Appello di Bologna a conferma della sentenza 13.5.96 del Pretore di Forlì - sez. distaccata di Cesena, con la quale fu condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto e lire 1.000.000 di ammenda (pena detentiva sostituita con lire 4.500.000 di ammenda), perché dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt. 12 e 6 della legge 283/62, avendo egli, in qualità di titolare della ditta E.I.A.R. (Esportazione - Impostazione - Agricola - Romagnola) importato dall'estero kg. 650 di fragole non rispondenti ai requisiti prescritti dall'art. 5 lett. b) della legge 283/62 cit. in quanto contenenti l'aggiunta di additivi chimici non autorizzati (in particolare, DA, funghicida non autorizzato dall'O.M. 18.7.90 e succ. mod.. In Cesena 22.12.93.
Denuncia, il ricorrente, manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale (artt. 42 e 47 c.p.), per la conferma del giudizio di colpevolezza, nonostante le specifiche deduzioni difensive, incentrate nella buona fede e, comunque, nell'errore incolpevole, giustificati dal possesso di univoca documentazione sanitaria e amministrativa che accompagnava le fragole provenienti dalla Colombia;
documentazione, prodotta in giudizio e costituita non solo da certificazione fito - sanitaria delle autorità colombiane, attestante la regolarità, secondo il paese esportatore, della merce, con precisazione che la stessa non era stata sottoposta a trattamenti di disinfestazione o di disinfezione, ma anche dal nulla osta all'importazione, rilasciato sia dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) sia dall'Ufficio del Ministero della Sanità di Fiumicino;
situazione, questa, soggiunge il ricorrente, che, all'atto dello sdogamento della merce, risultava di una "legalità amministrativa, della quale (egli) non aveva ragione di dubitare"; per cui, stante la concreta impossibilità di accertare, a mezzo di non esame visivo, la presenza del funghicida sulle fragole, si rendeva, altresì, del tutto superflua e, comunque, inesigibile " una condotta volta alla ripetizione delle analisi prima della vendita del prodotto"; e ciò - conclude il ricorrente - senza considerare che a causa dei tempi lunghi per tali analisi, la merce, notoriamente deperibile in pochi giorni, non sarebbe stata più commerciabile.
Con "memoria difensiva, da valere anche quale nuovo motivo impugnazione", datata 26.5.98, il ricorrente, premesso che, "dopo le analisi", è mutato il panorama normativo concernente i limiti di utilizzo degli antiparassitari, tra cui il DA (risultando ai sensi dei decreti ministeriali 2.4.96 e 22.1.98, attuativi di dirette CEE, consentito l'impiego di DA nelle fragole con un limite di 5 mg./kg, mentre nel caso in esame era stata riscontrata la presenza di tale additivo nella inferiore proporzione di 1,9 mg./kg) ha chiesto di essere assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Motivi della decisione
La "memoria difensiva" con il motivo nuovo, tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 585, 4^ co. c.p.p., introduce un tema suscettibile, tra l'altro, di esame di ufficio ex art. 129, 1^ co. e 609, 2^ Co. c.p.p.
La diversa percentuale di DA, prevista dalle nuove disposizioni amministrative (integrative - come si dirà - della norma penale), comporta il venir meno della rilevanza penale del fatto attribuito all'imputato.
Conclusione, questa, che assorbe l'esame della censura incentrata sull'assunto difensivo della buona fede, la cui infondatezza, sul piano dei principi, sarebbe, nella specie, per la suindicata ragione assorbente, superfluamente dimostrata.
Deve, invece, riconoscersi che sono fondate le osservazioni sviluppate nella "memoria difensiva" che prendono l'avvio dall'avvenuta emissione, di nuovi provvedimenti amministrativi (d.m.
2.4.96 e d.m. 22.1.98, attuativi di direttiva comunitaria) che consentono la presenza, nelle fragole, di un residuo di DA entro un limite che è pari a 5 mg/kg, laddove, all'esito delle analisi che hanno dato luogo all'inizio del procedimento penale, era stata riscontrata la presenza di tale additivo chimico nella minore proporzione di mg. 1,9/Kg. Dal che si evince la conformità alla normativa, ora vigente, delle fragole importate dall'imputato, contenenti un residuo del suddetto additivo, chimico in misura inferiore al limite consentito nei citati decreti ministeriali. Ai fini della qualificazione giuridica del fatto, risalente alla data del 27.12.93, nella vigenza, cioè della O.M. 18.7.90, che vietava l'uso del DA, va osservato quanto segue:
A) La previgente disciplina, costituita dalla legge che tuttora vieta e punisce l'impiego di additivi chimici, tossici per l'uomo (artt. 5 lett. 4 e 6 legge 283/62), il cui precetto era "integrato" dalla fonte subordinata (O.M. citata) è stata ora modificata da una "nuova norma", che, mantenendo fermo il divieto di cui agli artt. 5 lett. 4 e 6 legge cit. autorizza, a mezzo del d.m.
2.4.96 all. I e del d.m. 22.1.98 l'uso dell'additivo denominato DA, nelle fragole,
entro il limite di 5 mg/kg.
B) Il fenomeno, appena descritto, corrisponde a quello della successione di leggi penali nel tempo: la previgente ordinanza ministeriale 18.7.90 era integratrice della fattispecie "criminosa" (e non ad essa estranea, come e, invece dato evincere dalla sent. 1651/98 di questa Corte, ric. Zani, diversamente orientata);
integrazione concernente la parte relativa al precetto, che tuttora vieta l'impiego, oltre limiti prefissati, del DA. Una volta, tuttavia, venuto meno il divieto assoluto (O.M. 18.7.90), a seguito della introduzione, con altri provvedimenti amministrativi (d.m.
2.4.96 e 22.1.98) di una nuova disciplina circa l'impiego di tale additivo, è venuta anche ad essere mutata la fattispecie incriminatrice: mutamento, che, in coerenza con il principio della riserva di legge (artt. 25, 2^ co. cost. e 1 c.p.), involge necessariamente la norma penale nella sua interessa, con la conseguente applicabilità dei principi dettati dall'art. 2, 2^ e 3^ co. c.p.
Orbene la "nuova norma" e, in concreto, più favorevole all'imputato (art. 2, 3^ co. c.p.), poiché ha modificato il divieto del precetto (integrato) in tema di detenzione per la vendita di sostanze destinate all'alimentazione (nella specie, fragole), contenenti residui di DA, nel senso che, a fronte del divieto assoluto circa l'uso di tale additivo, ne consente ora l'impiego entro i limiti di 5 mg/kg; per cui, se al di sopra di tale soglia il fatto è tuttora punibile, è, al di sotto di questa, privo di rilevanza penale.
C) La esclusione della rilevanza penale della condotta, corrispondente a tale ipotesi specifica, non può essere messa in dubbio per la considerazione (implicita nella sent. 1651/98 cit.), secondo la quale gli elementi costitutivi della fattispecie punibile si erano già perfezionati sul vigore della precedente normativa, poiché una tesi siffatta potrebbe essere sostenuta se la "norma incriminatrice", vigente all'epoca del fatto, fosse stata temporanea o eccezionale (art. 2, 4^ co. c.p.), mentre, nel caso in esame, le ragioni sottostanti alla diversa valutazione (normativa) circa la tollerabilità, da parte dell'organismo umano, dell'additivo chimico in esame, sono riferibili ad una più perfezionata tecnica di verifica e, non certamente, al venir meno di situazioni temporanee o eccezionali di emergenza, in funzione delle quali sarebbe stato, in precedenza, inibito l'uso dell'additivo chimico, di cui si è fin qui detto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998