Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2002, n. 7514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7514 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
) E 4 0 75 14/ 02 7 C 3 . A N P , I 1 E 9 D 9 N 1 E - REPUBBLICA ITAL 1 C I 1 , - D 3 1 A O D £ IN NOME DI POLO ITALIANO E C 6 T 4 N E . E T N S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T . E T R Oggetto S A I ( Pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Roberto PREDEN R.G. N. 3726/00 Presidente e Relatore Cron.20870 Dott. Fabio MAZZA - Consigliere Consigliere - Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 21/02/02 Dott. Donato CALABRESE Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANTO AGATONE РАРА 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, che la difende unitamente agli avvocati ANGELO MINOPOLI, SALVATORE VARCHETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CAPUTO RU, che si rappresenta e difende da sè elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 2002 252, giusta delega in atti;
491 controricorrente - avversO la sentenza n. 7784/99 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 05/10/99; RG14340/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato RU CAPUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione AN ES conveniva davanti al Giudice di pace di Roma Bruno AP propo- nendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal detto ufficio e notificato il 12.2.1998, recante intimazione di pagamento della somma di £. 86.000 a ti- tolo di canoni dal settembre 1990 in relazione alla lo- cazione di un appartamento sito in Napoli;
eccepiva l'incompetenza per materia e territorio del giudice di pace che aveva emesso il decreto ingiuntivo, sussisten- do la competenza del Pretore di Napoli, e nel merito, contestava la sussistenza della locazione, affermava di possedere l'immobile da oltre venti anni. Il giudice di pace, con sentenza del 5.10.1999, re- spingeva l'eccezione di incompetenza e rigettava l'opposizione. 2 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la ES, sulla base di unico mezzo. Ha resistito, con controricorso, il AP, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo che autenticata da difensore iscritto la procura non all'albo dei patrocinanti presso la Corte di cassazio- ne. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 365 c.p.c. il ricorso per cassa- zione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibi- lità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, muni- to di procura speciale. Nel giudizio in oggetto la procura speciale a mar- gine ed il ricorso per cassazione (notificato il giorno 8.2.200) sono sottoscritti dall'avv. Angelo Minopoli, che non risultava iscritto, alla data di presentazione del ricorso, all'albo degli avvocati abilitati a difen- dere presso la Corte di cassazione. L'iscrizione è in- fatti avvenuta solo a decorrere dal 18.10.2001. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- 3 Euro 56,33- zio di cassazione, che liquida in oltre Euro 200,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21.2.2002. IL PRESIDENTE EST. • IL CANCELLIERE C1 Dott.spa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 22.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C , E 1 A E 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A E - R 1 C T 2 I S . I D L G U E 9 I R 3 G A E E D 6 E N 4 T . . T T N S E T I S R ( E A 4