Sentenza 6 ottobre 1997
Massime • 1
Non può ritenersi priva di sanzione penale l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 62 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di P.S.), che prevede l'obbligo per i portieri di rinnovamento annuale dell'iscrizione nell'apposito registro, sol perché non risulta espressamente indicata la sanzione: ed invero, in una valutazione di decrescente gravità delle distinte condotte contemplate dal citato art.62, il legislatore ha ritenuto superfluo indicare espressamente la sanzione per quella descritta nel secondo comma, con tacito rinvio, "quoad poenam", alla previsione di ordine generale dell'art.17 comma primo, dello stesso Testo Unico, che commina la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire quattrocentomila per tutte le violazioni "per le quali non è stabilita una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1997, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 06/10/1997
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Marchese " N. 1274
3. " Giovanni Canzio " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro UB " N. 21901/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Livorno nel procedimento penale
contro
EN AL, nato in [...] il [...],
avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Livorno in data 3-4-1997.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Persiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
la Corte osserva:
Con sentenza camerale del 3-4-1997 il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Livorno ha "assolto" AL CE dalla contravvenzione di cui all'art. 62, commi primo e quarto, del R.D. 18-6-1931, n. 773, sull'assunto che per coloro i quali rivestono la qualifica di portieri la violazione dall'obbligo di rinnovamento annuale dell'iscrizione nell'apposito registro non è penalmente sanzionata.
L'esattezza giuridica di tale conclusione è contestata dal pubblico ministero ricorrente, secondo il quale il fatto contestato all'imputato è assimilabile a quello di mancata iscrizione nel registro, espressamente prevista dalla norma, giacché diversamente opinando si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra le due condotte omissive.
Il ricorso merita accoglimento.
Ritenendo che la condotta omissiva attribuita al CE non sia penalmente sanzionata, il giudice di merito è oggettivamente incorso in una violazione di legge.
Ma non già per le ragioni illustrate dal pubblico ministero ricorrente, dovendosi escludere, in virtù del principio fondamentale consacrato nell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, ribadito dall'art. 1, cp. e, implicitamente, anche dall'art. 25 della Corte costituzionale, la possibilità, senza incorrere in una potente violazione del divieto di applicazione del procedimento analogico "in malam partem", di sussumere la fattispecie in esame nella previsione del combinato disposto dei commi primo e terzo dell'art. 62 del R.D. 18-6-1931, n. 773. Tanto meno in quella del comma quarto dello stesso articolo, che prevede un'ipotesi di condotta illecita tutt'affatto diversa, riferibile solo ai proprietari, agli amministratori e ai responsabili a qualsiasi titolo di cose, alberghi, e simili. Ciò non significa, tuttavia, che il legislatore ha voluto lasciare impunito il fatto contestato all'imputato, ma in una valutazione di decrescente gravità delle tre distinte condotte contemplate dalla norma ha ritenuto superfluo indicare espressamente la sanzione per quella descritta nel secondo comma con tacito rinvio "quoad poenam" alla previsione di ordine generale dell'art. 17, comma primo, dello stesso testo unico, che comunica la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a quattrocentomila lire per tutte le violazioni "per le quali non è stabilita una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale". L'impugnata sentenza, dunque, annullata senza rinvio e gli atti restituiti al giudice per le indagini preliminari della Pretura di Livorno per nuova deliberazione sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulata dal P.M. con l'unico vincolo che il giudice di merito dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati.
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 606, 615, 620, cpp., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Livorno per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1998