Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1997, n. 408
CASS
Sentenza 6 ottobre 1997

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Non può ritenersi priva di sanzione penale l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 62 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di P.S.), che prevede l'obbligo per i portieri di rinnovamento annuale dell'iscrizione nell'apposito registro, sol perché non risulta espressamente indicata la sanzione: ed invero, in una valutazione di decrescente gravità delle distinte condotte contemplate dal citato art.62, il legislatore ha ritenuto superfluo indicare espressamente la sanzione per quella descritta nel secondo comma, con tacito rinvio, "quoad poenam", alla previsione di ordine generale dell'art.17 comma primo, dello stesso Testo Unico, che commina la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire quattrocentomila per tutte le violazioni "per le quali non è stabilita una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1997, n. 408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 408
    Data del deposito : 6 ottobre 1997

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