Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15264 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 5 264 02 REPUBBLICA ITALIAN P OLO ITALI, LACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 7426/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 35533 CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 05/06/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: CA DO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO, che lo rappresenta e difende all'avvocato ADRIANO ABATE, giusta delega unitamente in atti;
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliato in ROMA CSO FFSS SPA, EMANUELE II 326, presso lo studio VITTORIO dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta 2002 e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2651 -1- avverso la sentenza n. 22846/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/11/99 R.G.N. 49203/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato ABATE;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 23 giugno 1993 il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta da RD LA nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto al superiore inquadramento nel profilo di tecnico (V categoria), a decorrere dal 5.5.1988, nonché del diritto al corrispondente trattamento economico dal 1° aprile 1986, con la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive. L'appello delle Ferrovie dello Stato, cui resisteva il lavoratore, veniva accolto dal Tribunale di Roma, con sentenza del 2 febbraio/18 novembre 1999. I giudici di secondo grado, esaminati i compiti svolti dal signor LA presso il Centro Stampa Comp.le di Roma (esecuzione di lavori di stampa con utilizzazione di macchine offset, xerografiche e bromografiche, manutenzione ordinaria delle macchine e riparazione di piccoli guasti), ritenevano che gli stessi rientrassero nel profilo di operaio qualificato (rivestito dal lavoratore) e non nel superiore profilo di tecnico. Rigettavano, pertanto, la domanda, compensando fra le parti le spese di lite. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, RD LA. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. resistono con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico, complesso motivo, la difesa del ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del d.m. 14 maggio 1985, n. 1085, dell'art. 10 della legge n. 42 del 1979, degli artt. 2095 e 2103 c.c. e dell'art. 96 disp. att. c.c.; nonché vizio di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Assume che, mentre il Pretore aveva valutato con più attenzione il materiale probatorio, il giudice di appello ha posto l'accento su elementi quali “le modalità di esecuzione delle stampe da eseguire, delle macchine da utilizzare, dei materiali da impiegare”, ignorando altri parametri di valutazione del lavoro svolto dal ricorrente, quali i “piccoli interventi manutentivi sulle macchine in dotazione del Centro (quali smontatura dei rulli, ripulitura e rimondatura degli stessi sulla macchina offset e su altre macchine, oliatura delle macchine e dei contenitori, sostituzione dei teli gommati dei cilindri e dei mollettoni dei rulli che fungono da dosatore di liquido della matrice"), eseguiti in completa autonomia operativa e che denotavano una conoscenza delle macchine con rilevante grado di specializzazione, conseguita mercé la frequentazione di corsi specifici di addestramento. Deduce che proprio la particolare conoscenza delle macchine costituiva l'elemento fondamentale in base al quale il lavoratore aveva chiesto il superiore inquadramento. Ricorda il procedimento logico da seguire in materia di promozione automatica ex art. 2103 c.c. · individuazione dei criteri generali ed astratti - previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla fonte regolatrice del rapporto;
accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
comparazione delle previsioni astratte con le mansioni -concretamente svolte e sostiene che tale procedimento non è stato correttamente seguito dal Tribunale di Roma, che, da un lato, non ha esattamente individuato l'attività lavorativa svolta dal LA e, dall'altro, non ha operato un concreto raffronto fra tale attività ed il parametro costituito dalle declaratorie dei profili professionali del personale ferroviario, quali individuati dal d.m. 14 maggio 1985 n. 1085. Rileva che, secondo il citato d.m., l'operaio qualificato svolge attività esecutive “di lavorazioni comuni sia negli impianti che in linea anche con l'impiego di apparecchiature attraverso rilevamenti diretti, lettura di disegni e di istruzioni tecniche, nonché misure con idonei strumenti;
di controllo e individuazione di guasti ed esegue le manutenzioni e le riparazioni sugli impianti e sulle apparecchiature ed in linea"; che il tecnico, invece, “svolge attività esecutive che richiedono particolari conoscenze tecnico-pratiche dei rotabili e degli impianti e delle apparecchiature e nei mestieri grafici presenti nella Tipolitografia del Servizio di appartenenza". Assume che il giudizio del Tribunale, sul diverso grado di autonomia che distingue le due figure, è solo parzialmente esatto, giacché il criterio discriminante (sul quale andava posto l'accento) è costituito dalla superiore preparazione professionale del tecnico. Invece i giudici di appello, contraddicendo l'interpretazione del d.m. 1085/85 dagli stessi operata, hanno ritenuto un più limitato grado di autonomia per il fatto che il signor LA, secondo le deposizioni testimoniali rese in primo grado, soggiaceva alle istruzioni e al controllo del capo tecnico;
ed hanno tralasciato le parti di tali deposizioni che denotavano l'autonomia operativa e la perfetta conoscenza delle macchine da parte del 5 ricorrente. Deduce che, sotto l'aspetto tecnico, era emerso che il ricorrente, nell'ambito del proprio lavoro, era "autosufficiente"; tale affermazione di un teste sarebbe stata fraintesa dal Tribunale, che ha affermato, in modo illogico, che non era stato specificato se la autosufficienza si limitasse alla utilizzazione delle macchine secondo le istruzioni ricevute o coinvolgesse la scelta delle macchine da utilizzare, l'impostazione del lavoro, la scelta dei materiali. La contraddizione logica sta nel fatto che, qualora il ricorrente si fosse limitato ad utilizzare le macchine secondo le precise istruzioni ricevute, lo stesso, anche da un punto di vista tecnico, non sarebbe stato autosufficiente. Riporta stralci di testimonianze (Margagnoni, NI, Cristiani) sul fatto che il capo tecnico non interveniva per gli interventi di piccola manutenzione;
sulla assegnazione del lavoro e sulle direttive delle singole lavorazioni da questi impartite;
sulla duplicazione degli originali forniti dai richiedenti (il Centro non creava originali). Lamenta, infine, che il Tribunale non ha preso in considerazione la documentazione prodotta con il ricorso introduttivo, dalla quale si evinceva quale fosse il procedimento di stampa offset e poteva, pertanto, arguirsi il grado di specializzazione di cui era dotato il ricorrente, con la conseguente inquadrabilità nel profilo di tecnico. Il ricorso non è fondato. Il Tribunale di Roma ha seguito correttamente il procedimento richiamato dal ricorrente (e più volte precisato da questa Corte) in materia di cd. promozione automatica, accertando in primo luogo le mansioni espletate 6 dal signor LA, passando poi alla disamina delle declaratorie del profilo professionale riconosciuto al ricorrente e di quello da lui rivendicato, comparando, infine, le une alle altre. I giudici di appello hanno rilevato che il LA era addetto al Centro Stampa Comp.le di Roma dal 1986; che utilizzava, per i lavori di stampa, macchine offset, xerografiche e bromografiche, secondo le istruzioni del capo tecnico e sotto il diretto controllo dello stesso;
che usava le matrici indicate dal richiedente, atteso che il centro stampa non creava l'originale dei singoli documenti, essendo sprovvisto di macchinari idonei alla composizione grafica;
che il ricorrente, come gli altri operatori, provvedeva alla manutenzione ordinaria delle macchine ed alla riparazione di piccoli guasti, mentre le riparazioni più complesse e rilevanti erano affidate ad una ditta esterna, previa segnalazione del guasto relativo al capo tecnico. Hanno poi analizzato le attività proprie del profilo professionale di operaio qualificato (svolgimento di attività esecutive comportanti lavorazioni comuni sia negli impianti che in linea;
controllo ed individuazione dei guasti;
esecuzione di manutenzioni e riparazioni sugli impianti e sulle apparecchiature ed in linea;
in genere, lavorazioni comuni nei mestieri grafici presenti nella tipolitografia) e le attività del superiore profilo di tecnico (attività esecutive che richiedono particolari conoscenze tecnico-pratiche dei rotabili degli impianti e delle apparecchiature;
organizzazione del lavoro nel gruppo operativo di settore;
controllo ed individuazione dei guasti sui rotabili, sugli impianti, sui mezzi di lavoro e relative riparazioni;
collaborazione con i dirigenti tecnici nella attività e nei compiti attribuiti ai medesimi). 7 Hanno ritenuto che l'istruttoria espletata non avesse dimostrato lo svolgimento, da parte del LA, di ulteriori attività (di scelta, impostazione, ecc.), esulanti dalla mera utilizzazione delle macchine secondo le direttive ricevute, atte a comprovare quel maggior grado di autonomia di ordine tecnico ed operativo che distingue il tecnico dall'operaio qualificato. Si tratta di una motivazione completa, coerente, priva di contraddizioni o altri errori logico giuridici. Né sussiste alcuna delle violazioni di legge denunciate;
mentre va rilevato che il decreto ministeriale 14 maggio 1985 n. 1085 non ha natura di norma di legge, né viene dimostrato in qual modo sarebbero state violate le norme di ermeneutica in relazione a detto decreto. In realtà la difesa del ricorrente si limita a contrapporre a quella del Tribunale, una propria interpretazione delle declaratorie di tecnico e di operaio qualificato, assumendo, in sostanza, che l'unico elemento di differenziazione fra le due figure è costituito dalla superiore preparazione professionale del tecnico, conseguita anche attraverso corsi di addestramento. La particolare conoscenza delle macchine costituirebbe "l'elemento fondamentale in base al quale il LA aveva richiesto l'inquadramento nel superiore livello stipendiale" (pag. 3 del ricorso); tanto che la documentazione sul procedimento di stampa offset, prodotta con il ricorso introduttivo, dimostrerebbe il grado di specializzazione richiesto per operare con la stessa e, con ciò solo, il conseguente inquadramento nel profilo di tecnico di chi, come il signor LA, utilizzava detto procedimento. L'argomentazione è, da un lato, improponibile in questa sede, trattandosi di una valutazione estranea al giudizio di legittimità, e, dall'altro, neppure 8 viene ancorata, con una specifica indicazione dei canoni di ermeneutica violati, ad una declaratoria che evidenzi, letteralmente o teleologicamente o con altro criterio interpretativo, il fondamento del criterio discriminante invocato. Né i brani delle deposizioni testimoniali riportati alle pagine 10 e 11 del ricorso contengono elementi atti a dimostrare l'illogicità o l'insufficienza della motivazione della decisione qui impugnata, fermo restando che l'art. 360, n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di procedere ad una valutazione autonoma del materiale probatorio raccolto nel processo, ma solo quello di controllare se il giudice del merito è pervenuto al proprio convincimento con un ragionamento esauriente sui mezzi di prova, privo di contraddizioni, condotto secondo i canoni delle corrette induzioni e deduzioni, senza salti logici e scevro da errori giuridici (v., fra le tante, Cass., 18 giugno 1976 n. 2301). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Si ritiene equo, in considerazione dell'alterno esito dei due gradi di merito, compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 5 giugno 2002. Il Presidente Il cons. estensore Virceuss CresseУчена Villena Barn IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Oggi, 29 OTT. 2002 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE T DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 R N E O I Z виша. Виш O C 9