Sentenza 2 marzo 2016
Massime • 1
Integra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000) la consegna di fatture emesse utilizzando una partita IVA di cui sia stata già comunicata la cessazione, in quanto la eventuale irregolarità, sul piano formale, della fattura non esclude il fatto materiale della sua emissione e del suo utilizzo allo scopo di evadere le imposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2016, n. 25033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25033 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2016 |
Testo completo
25 033/1 6 CAD 33 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 665 - Presidente - Sent. n. sez. Silvio Amoresano Giovanni Liberati - Relatore - UP - 2/3/2016 Emanuela Gai R.G.N. 26000/2015 Alessio Scarcella Enrico Mengoni DEPOSITACA IN CANCELLERBAL ha pronunciato la seguente 16 GIŲ 2016 SENTENZA Luana Mariani•L D IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da De UC GI UI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2014 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 febbraio 2014 il Tribunale di Perugia condannò GI LU De UC alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 (per avere emesso fatture per operazioni inesistenti negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009). La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 14 novembre 2014, provvedendo sulla impugnazione dell'imputato, ha dichiarato non doversi procedere limitatamente ai fatti commessi nell'anno 2006, per essere il reato relativo a tale annualità estinto per prescrizione, rideterminando la pena in relazione ai residui reati in anni uno e giorni venti di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, per la mancata indicazione degli elementi dai quali era stata tratta l'emissione da parte sua delle fatture relative alle operazioni inesistenti, posto che le stesse erano state solamente rinvenute presso le sedi delle imprese che le avevano utilizzate nella loro contabilità, con la conseguente mancanza di elementi certi in ordine alla loro riconducibilità al ricorrente, ed anche per la omessa considerazione della loro irregolarità, in avere quanto egli all'epoca della emissione di tali fatture cessato la attività ed estinto la propria partita iva e dunque non avrebbe potuto emetterle.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 191 e 350 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito utilizzato dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria per addivenire alla affermazione della sua responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Il primo motivo, mediante il quale sono stati denunciati violazione degli artt. 1 d.lgs. 74/2000, 27, comma 2, Cost., 192 e 533 cod. proc. pen., per l'insufficienza della motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato delle fatture relative ad operazioni inesistenti rinvenute presso le sedi delle due ditte che le avevano utilizzate nella loro contabilità, e per l'omessa considerazione della circostanza che al momento di emissione di tali fatture l'imputato non era più titolare di partita iva, è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha ribadito l'affermazione di responsabilità dell'imputato, in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, allo scopo di consentire ai destinatari di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, richiamando le circostanze di fatto accertate dal Tribunale (circa l'apertura e chiusura nello stesso giorno della partita iva dell'imputato, l'omessa presentazione di qualsiasi dichiarazione fiscale, l'assenza di dipendenti, gli importi rilevanti delle prestazioni indicate nelle fatture emesse a nome dell'imputato a fronte della mancanza di ogni mezzo per esercitare l'attività di impresa), e sottolineando come le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avevano consentito di accertare la riconducibilità delle fatture all'imputato, in quanto l'impresa utilizzatrice ne aveva la disponibilità per le attività svolte dal De UC nell'interesse della stessa. A 2 Attraverso tale richiamo e l'evidenziazione di detti elementi, la Corte d'appello, sia pure con motivazione stringata, ha disatteso la censura relativa alla mancanza di prove per ricondurre all'imputato l'emissione delle fatture relative ad operazioni inesistenti (peraltro emesse dall'impresa dell'imputato e con l'indicazione della sua partita iva), con motivazione che risulta sufficiente, in quanto rinvia all'esistenza ed all'utilizzo delle fatture e, sia pure implicitamente, disattendendo il gravame sul punto dell'imputato, alla assenza di elementi per escluderne la riconducibilità all'imputato, che ne risultava l'emittente, con la conseguente evidente infondatezza della censura sollevata al riguardo dall'imputato, peraltro in modo del tutto generico (non essendo stati affrontati criticamente i suddetti elementi posti a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato). Del pari manifestamente infondato risulta il profilo della censura relativo alla inutilizzabilità della partita iva dell'imputato, di cui era stata comunicata la cessazione anteriormente all'emissione delle fatture in questione, in quanto la eventuale irregolarità, sul piano formale, della fattura, non esclude il fatto materiale della sua emissione e del suo successivo utilizzo allo scopo di evadere le imposte, che consente di ritenere integrato il reato contestato all'imputato. La circostanza che le fatture fossero state emesse utilizzando una partita iva cessata non esclude ia sussistenza di tutti i requisiti formali richiesti dall'art. 21, comma 2, d.P.R. 633/72, essendo comunque stati soddisfatti i requisiti di contenuto e forma prescritti da tale disposizione per la formazione delle fatture, cui è subordinata la ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 50628 del 15/10/2014, Rizzo, Rv. 261390), con la conseguenza che le stesse potevano (come poi avvenuto in concreto) essere utilizzate per dedurre costi inesistenti, indipendentemente dall'utilizzo di una partita iva di cui era stata comunicata la cessazione e che quindi non avrebbe potuto essere utilizzata, giacché la sua utilizzazione in concreto aveva comportato la formazione di documenti formalmente completi e dunque utilizzabili, con la conseguente sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata.
2. Il secondo motivo, mediante il quale sono state denunciate violazione degli artt. 191 e 350 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per l'indebito utilizzo delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, è inammissibile, in quanto l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda, come evidenziato, anche su altri elementi (l'apertura e chiusura nello stesso giorno della partita iva dell'imputato; l'omessa presentazione di qualsiasi dichiarazione fiscale;
l'assenza di dipendenti;
gli importi rilevanti delle prestazioni indicate nelle fatture emesse a nome dell'imputato a fronte della mancanza di ogni mezzo per esercitare 3 Elibanes l'attività di impresa;
gli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, che avevano consentito di accertare la riconducibilità delle fatture all'imputato; la disponibilità da parte dell'impresa utilizzatrice delle fatture in relazione alle attività svolte dal De UC nell'interesse della stessa), di per se sufficienti a pervenire alla decisione di condanna. Ciò comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso a causa della mancanza del necessario requisito di specificità, giacché quando, come nel caso in esame, con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino, come nel caso in esame, sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263731). In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione della manifesta infondatezza del primo motivo e della inammissibilità del secondo. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché essa impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del - procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2/3/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Giovanni Liberati gliberac deept