Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, restando limitato il sindacato di legittimità alla verifica dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ. nonché della coerenza formale della logicità della motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in riferimento al c.c.n.l. per i dipendenti di case di cura private - che inquadra gli infermieri professionali nel quinto livello relativo a personale con specializzazione professionale e mansioni d'iniziativa e gli ausiliari sanitari nel quarto livello, relativo a personale d'ordine -, i ricorrenti, che associavano a mansioni tipiche del quarto livello giusta i profili professionali mansioni di infermiere generico qualificabili d'ordine - quali somministrazione di farmaci secondo prescrizioni precise ed esecuzione di iniezioni intramuscolari - erano correttamente inquadrati e retribuiti in riferimento al quarto livello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. NC MILEO - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ES NO, AN NC, DI GG NC, DI GG FO, AR AL, RO CO, DA AN, UF IN, LA CC SA in qualità di erede di IN TO, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONINO CASSANITI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CASA DI CURA STAGNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L.TEVERE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato RITA DELLA LENA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA AVOLA, GIUSEPPE PALEOLOGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1005/96 del Tribunale di PALERMO, depositata il 15/04/96 R.G.N.332/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.4.1996 il Tribunale di Palermo, decidendo sull'appello di AL NO, IN SC, Di GI SC, Di GI TO, NO AL, LO OL, AF RI, UF NC, ME LV, IE SC, ME EP e ME AE nei confronti della Casa di Cura Stagno s.r.l. avverso sentenza del Pretore della medesima città rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dei ricorrenti a ricevere per tutta la durata dei rapporti di lavoro la retribuzione del 5^ livello per avere sempre svolto le mansioni di infermiere psichiatrico. Premesso in motivazione l'esame dei profili dell'operatore tecnico di quarto livello e della declaratoria del quinto livello del c.c.n.l. dei dipendenti delle case di cura private e che ad esso doveva farsi riferimento nella fattispecie, -e non anche al D.P.R. n.821 del 1984- che disciplina le mansioni infermieristiche nel pubblico impiego con figure non omogenee alla contrattazione privatistica, osservava che dalla deposizione dei testi era emerso che i ricorrenti avevano in prevalenza espletato mansioni di vigilanza e cura dei pazienti psichiatrici e solo in via accessoria e sussidiaria attività terapeutica consistente nella somministrazione di pillole o iniezioni intramuscolari secondo un programma prestabilito in base ad un rigido controllo medico e secondo le istruzioni trascritte in un registro. Rilevava, pertanto, che detta attività non comportava la esecuzione autonoma di funzioni tecniche e non presupponeva conoscenze specifiche, ne' richiedeva particolare competenza in operazioni su attrezzature od apparati complessi propri della declaratoria del 50 livello funzionale. Rilevava poi che la valutazione compiuta dal coordinatore del dipartimento di salute mentale della U.S.L. n.61, che aveva scritto in una relazione che gli ausiliari socio-sanitari supplivano con la loro pluriennale esperienza alla carenza di personale infermieristico, non consentiva di ritenere che i ricorrenti avessero svolto le mansioni di infermieri professionali, circostanza che rilevava invece esclusa dalla prova testimoniale. Confermava pertanto la reiezione dalla domanda di superiore qualifica e quella conseguente della superiore retribuzione. In ordine alla domanda di rideterminazione degli aumenti concessi con il c.c.n.l. 25.10.1990 in relazione al maggiore orario mensile espletato, rilevava che il contratto, prevedendo la corresponsione di una cifra fissa una tantum per compensare la vacatio contrattuale e nel contempo che solo dal 1.12.1990 sarebbero stati corrisposti gli aumenti per lavoro straordinario, festivo, notturno e supplementare, escludeva che detta cifra, concessa dovesse parametrarsi alla misura oraria della prestazione. Propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi AL NO, IN SC, Di GI TO, NO AL, LO OL, AF RI, UF NC e La CC BE, quale erede di ME LV, ME EP e ME AE, resiste con controricorso la Casa di Cura Stagno s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.6 del D.P.R. n.821 del 1984 e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti lamentano che il Tribunale non abbia tenuto conto della normativa nazionale di cui all'indicato D.P.R. n.821 del 1984 che individua per il settore pubblico e privato la figura dell'infermiere generico, che dalla contrattazione collettiva privatistica è inquadrata nel 5^ livello funzionale e retributivo. Rilevavano, quindi che la mancanza di titolo di studio professionale non è ostativo al riconoscimento della qualifica essendo sufficiente il servizio prestato nella qualifica per un biennio. In ordine all'espletamento delle superiori mansioni affermavano che vi era prova nella deposizione dei testi escussi e nella relazione del coordinatore dell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.
Le censure sono infondate.
Premesso che, come già rilevato dal Tribunale, il D.P.R. n.821 del 1984 regola solo il pubblico impiego, e non vi è corrispondenza tra il mansionario del settore pubblico e quello della contrattazione collettiva del settore privato che non prevede la figura dell'infermiere professionale, consegue la irrilevanza del rilievo che i ricorrenti avrebbero svolto mansioni di infermiere generico - prevista solo per i settore pubblico dovendosi il giudizio sul tipo di mansioni svolte ancorare, come hanno fatto i giudici palermitani, alle declaratorie del c.c.n.l. dei dipendenti delle case di cura private, peraltro invocato dai ricorrenti a sostegno delle loro domande.
Con il secondo motivo denunciando l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione dell'art.36 della Costituzione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) , i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia omesso di rilevare che necessariamente i ricorrenti dovevano svolgere mansioni infermieristiche, atteso che nella Casa di cura vi erano solo tre infermieri specializzati addetti ad altre mansioni, ed inoltre il Tribunale aveva omesso di esaminare che nel settore pubblico la Regione Sicilia, proprio in considerazione del fatto che gli assistenti socio-sanitari svolgevano di fatto mansioni infermieristiche, aveva inquadrato nel 5^ livello i dipendenti del settore pubblico.
Le censure sono infondate. Il Tribunale ha accertato che i ricorrenti svolgevano, oltre alle mansioni espressamente previste dal profilo del quarto livello, mansioni infermieristiche, peraltro non prevalenti rispetto alle precedenti. Ha accertato però che dette mansioni, -consistenti nella somministrazione di pillole e nella effettuazione di inezioni intramuscolari, effettuate rigidamente secondo le prescrizioni di un registro e sotto il diretto controllo dei medici,- erano di natura d'ordine rientrando perciò nella previsione del quarto livello, mentre non avevano autonomia e non richiedevano conoscenze specifiche ne' di operare su attrezzature o apparati complessi, come richiesto dalla declaratoria contrattuale del livello superiore. Il Tribunale nell'interpretare la contrattazione collettiva al fine di inquadrare mansioni infermieristiche non espressamente previste dai due livelli contrattuali in questione, è risalito alle caratteristiche di professionalità complessiva dei due livelli, accertando la natura meramente d'ordine di quello inferiore e la iniziativa e specializzazione professionale richiesta da quello superiore, e ritenuta in fatto la natura d'ordine delle mansioni infermieristiche espletate dai ricorrenti ha correttamente concluso per il loro inquadramento nel livello inferiore.
I ricorrenti non censurano la motivazione in ordine alla interpretazione del contratto e l'accertamento di fatto in ordine al livello professionale delle mansioni infermieristiche espletate dai ricorrenti, se non affermando apoditticamente che la mansioni infermieristiche, anche di mero ordine, rientrerebbero nel livello superiore perché così inquadrate nel settore pubblico, ripetendo l'errore di cui al motivo precedente di trasporre nel settore privato regole proprie del settore pubblico.
Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. ed il vizio di motivazione sul punto (art.360 nn.4 e 5 c.p.c.), i ricorrenti lamentano che il tribunale abbia escluso il loro diritto al superiore inquadramento quando essi avevano chiesto solo la superiore retribuzione. La censura è inammissibile per carenza di interesse. Effettivamente il tribunale avendo escluso l'espletamento di mansioni superiori ha escluso nella motivazione, e non anche nel dispositivo, anche il diritto (non chiesto) al superiore inquadramento in conseguenza dell'espletamento delle mansioni. Ma l'accertamento sul punto, non costituendo antecedente logico-giuridico della pronuncia, è insuscettibile di passare in giudicato e conseguentemente i ricorrenti non hanno interesse a dolersi di esso.
Con il quarto motivo e quinto motivo, denunciando vizio di motivazione e la violazione dell'art.36 della Costituzione (art.360 nn.3 e 5 C.P.C.), i ricorrenti censurano la decisione della sentenza impugnata perché, pur avendo accertato lo svolgimento di superiori mansioni infermieristiche non abbia paramentrato tutta la retribuzione a queste mansioni, ovvero non abbia statuito il diritto alla retribuzione delle ore di svolgimento di dette mansioni superiori con la superiore retribuzione.
L'errore di queste censure è nel ritenere che le mansioni infermieristiche di qualunque tipo siano intrinsecamente di livello superiore, mentre il tribunale ha accertato, come si è evidenziato nell'esame del secondo motivo, che le mansioni infermieristiche svolte dai ricorrenti non rientravano nella declaratoria e nei profili del 5^ livello e non eccedevano per professionalità e livello di autonomia le mansioni d'ordine di cui al 4^ livello nel quale sono inquadrati i ricorrenti.
Con il sesto motivo si propone sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dell'art.36 della Costituzione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) la censura alla motivazione la quale,- nell'interpretare l'art. 62 del CCNL del 1990, che aveva stabilito a decorrere dal 1 12 1990 le nuove retribuzioni orarie e le maggiorazionì per lavoro notturno e straordinario, mentre per il periodo pregresso di vacanza contrattuale aveva indicato delle cifre fisse per ciascuna qualifica,- ha ritenuto che queste ultime fossero delle una tantum forfetarie svincolate da qualsiasi prestazione oraria. I ricorrenti evidenziano che avendo prestato in detto periodo lavoro straordinario in misura pari a quello ordinario, il datore di lavoro, facendo prestare un orario di lavoro doppio rispetto a quello contrattuale utilizzava un numero di lavoratori pari alla metà di quello che avrebbe dovuto utilizzare se non avesse fatto svolgere straordinari e si arricchiva cosi indebitamente dell'equivalente delle una tantum non erogate.
La censura è infondata in quanto non denunzia violazioni delle norme sull'ermeneutica contrattuale e denunzia come vizio logico della motivazione il rilievo, peraltro erroneo, che una determinata interpretazione della clausola contrattuale sarebbe favorevole ad una parte, circostanza che deporrebbe per la non equità della pattuizione e non per la sua erroneità. In ogni caso il lavoro organizzato in turni su due squadre, invece che su quattro, comporta per l'onere aggiuntivo e continuativo della maggiorazione per lo straordinario che è intuitivamente ben maggiore dei risparmi sulle eccezionali una tantum contrattuali ed esclude il prospettato indebito arricchimento del datore di lavoro.
Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P T M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 22.000 oltre lire tremilioni di onorario.
Così deciso in Roma, il 15 10 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.