Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 936
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, restando limitato il sindacato di legittimità alla verifica dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ. nonché della coerenza formale della logicità della motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in riferimento al c.c.n.l. per i dipendenti di case di cura private - che inquadra gli infermieri professionali nel quinto livello relativo a personale con specializzazione professionale e mansioni d'iniziativa e gli ausiliari sanitari nel quarto livello, relativo a personale d'ordine -, i ricorrenti, che associavano a mansioni tipiche del quarto livello giusta i profili professionali mansioni di infermiere generico qualificabili d'ordine - quali somministrazione di farmaci secondo prescrizioni precise ed esecuzione di iniezioni intramuscolari - erano correttamente inquadrati e retribuiti in riferimento al quarto livello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 936
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 936
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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